RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SESTA SEZIONE UP 22 OTTOBRE 2014, N. 47137/14 RICORRENTE S. GIUDICE Decreto di giudizio immediato – Nomina di curatore speciale – Attribuzione – Giudice per le indagini preliminari – Ragioni. Spetta al giudice per le indagini preliminari e non al giudice del dibattimento, in caso di emissione di decreto di giudizio immediato, il compito di procedere alla nomina di curatore speciale del minore costituito parte civile, posto che giudice procedente, ovvero nella disponibilità del fascicolo processuale, resta, pur dopo la notifica del decreto, il G.i.p. stesso, ben potendo l’imputato, successivamente a detta notifica, presentare richiesta tanto di giudizio abbreviato quanto di applicazione della pena. Non risultano precedenti sul punto. QUARTA SEZIONE UP 7 OTTOBRE 2014, n. 43848/14 RICORRENTE B. ATTI Notificazione all’imputato – Eseguita presso il difensore di fiducia – Equiparazione a notificazione effettuata personalmente - Sussistenza. La notificazione di atto effettuata presso il difensore di fiducia è del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dello stesso, alla notifica all’imputato personalmente in difetto di circostanze particolari che tale conoscenza abbiano impedito, sicché deve ritenersi idonea la notificazione all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di appello ancorché eseguita presso la residenza anagrafica del difensore anziché presso lo studio professionale quale domicilio eletto dallo stesso imputato. Il principio affermato reitera quanto già espresso, da ultimo, con le pronunce della Prima Sezione, n. 2432/08, CED 239207, n. 16002/06, CED 233615 e n. 32678/06, CED 235036 e aggiunge, ad ulteriore riprova della sua fondatezza, anche quanto previsto dagli artt. 9-11 della legge delega n. 67 del 2014 in tema di processo in absentia, ove, prevedendosi l’abrogazione dell’istituto della contumacia, si è espressamente ammesso che il giudice possa procedere in assenza dell’imputato qualora questi abbia nominato un difensore di fiducia, equiparandosi dunque tale nomina all’effettiva conoscenza del procedimento. PRIMA SEZIONE UP 19 SETTEMBRE 2014, N. 44978/14 RICORRENTE G. GIUDIZIO Lista testimoniale – Deposito – Via telefax –Legittimità – Presupposti. Il deposito in cancelleria della lista testimoniale, ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici, può avvenire anche a mezzo di trasmissione con mezzi tecnici quale il fax posto che anche tale strumento assolve, in ipotesi di corretto inoltro e di completa ricezione, alla funzione di comunicazione all’ufficio ed agli interessati di quanto trasmesso, incidendo comunque sul trasmittente, che ha l’onere di assicurarsi della corretta ricezione, ogni responsabilità dell’eventuale carenza della comunicazione effettuata non a mezzo della consegna materiale diretta alla cancelleria. La pronuncia, che ribadisce l’orientamento già manifestato da Sesta Sezione, n. 3/1996, CED 206504 nonché da Quarta Sezione, n. 2789/13, inedita, pone a supporto l’esigenza di una interpretazione sistematica meno legata a schemi formalistici e più rispondente all’evoluzione della disciplina delle comunicazioni e delle notifiche di cui sono espressione anche l’articolo 148, comma secondo bis, cod. proc. pen. e l’articolo 4 del d.l. n. 193 del 2009 oltre che ad evidenti esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo. La sentenza ricorda anche che le indicazioni automaticamente impresse sul documento ricevuto dall’ufficio sono idonee ad assicurare l’autenticità della provenienza dal difensore, peraltro facilmente controllabile, e che il telefax è strumento tecnico che dà assicurazioni in ordine alla ricezione dell’atto da parte del destinatario, attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante il cosiddetto Ok” od altro equivalente simbolo. Va ricordato che anche la recente sentenza delle Sez. Un., n. 40187/14, CED 259928, pur nella ipotesi di invio di dichiarazione di astensione dall’udienza del difensore, ha riconosciuto come legittima l’utilizzazione dello strumento tecnico in oggetto. Va peraltro rammentata, con specifico riguardo alla lista testimoniale, l’esistenza, nella giurisprudenza della Corte, dell’indirizzo che, evidentemente, sul presupposto, invece, della non utilizzabilità del telefax, ha affermato non essere causa di nullità dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale né, pertanto, della sentenza che sull'esito di detta prova abbia fondato la decisione, l'irrituale presentazione della lista testi effettuata con tale strumento, anziché nella prescritta forma del deposito in cancelleria, rientrando comunque tra i poteri del giudice quello di assumere le prove anche d'ufficio Quinta Sezione, n. 32742/10, CED 248418 . TERZA SEZIONE CC 28 FEBBRAIO 2014, N. 47258/14 RICORRENTE L. SPORT Scavalcamento ed invasione di campo dopo il fischio finale di partita – Reato ex articolo 6 bis della l. n. 401 del 1989 – Sussistenza. La condotta di scavalcamento ed invasione di campo in occasione delle competizioni sportive, previsto dall’articolo 6 bis, comma secondo, della l. 13 dicembre 1989, n. 401, integra reato anche quando sia stata posta in essere nello spazio temporale immediatamente successivo al fischio finale da parte del direttore di gara, giacché l’espressione nel corso delle manifestazioni” sportive non va riferita alla durata della gara secondo le norme interne federali sportive ma va estesa allo svolgimento della manifestazione nella sua interezza, che comprende appunto anche lo spazio temporale successivo al fischio finale, essendo in ogni caso precluso ad estranei non addetti l’ingresso nel terreno di gioco anche in tale momento. La pronuncia non ha precedenti.