RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE UP 13 MAGGIO 2014, N. 24335/14 RICORRENTE S. PREVIDENZA E ASSISTENZA. Omesso versamento dei contributi – Materiale corresponsione delle retribuzioni – Prova – Modelli DM 10 telematici – Idoneità. In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la prova della materiale corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, quale presupposto della integrazione del reato, può essere legittimamente data dalla trasmissione in via telematica dei cosiddetti modelli DM 10, non potendo dubitarsi, pur in mancanza di sottoscrizione autografa, della effettiva provenienza degli stessi dal datore di lavoro. E’ costante l’affermazione della Corte secondo cui gli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale cosiddetti modelli DM 10 , hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi tra le altre, Terza Sezione, n. 37145/13, CED 256957 Terza Sezione, n. 14839/10, CED 246966 . E’ invece inedita l’affermazione che la valenza dei modelli DM 10 opera anche a fronte dell’invio telematico dei medesimi. TERZA SEZIONE UP 8 APRILE 2014, N. 27676/14 RICORRENTE B. MISURE CAUTELARI. Autorizzazione del P.M. ex articolo 52, comma secondo, del d.P.R. n. 633 del 1972 – Impugnabilità con la richiesta di riesame – Esclusione – Ragioni. L’autorizzazione di cui all’articolo 52, comma secondo, del d.P.R. n. 633 del 1972 del Procuratore della Repubblica per l’accesso di impiegati dell’amministrazione finanziaria in locali diversi dall’articolo 52, comma primo, al fine di reperire libri e altro documenti relativi a violazioni delle norme tributarie, opera soltanto sul piano amministrativo e non si risolve quindi in un provvedimento con cui venga disposta o autorizzata una misura cautelare o probatoria ai fini penali, sicché nei confronti della medesima non è esperibile la richiesta di riesame. L’affermazione è inedita. QUARTA SEZIONE CC 3 APRILE 2014, N. 23002/14 RICORRENTE T. DIFENSORE. Sequestro di carte o documenti – Disciplina - Latitudine. Il divieto di cui all’articolo 103 cod. proc. pen. di sequestrare presso i difensori carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato, non è limitato all’ipotesi in cui il sequestro è disposto nell’ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l’attività difensiva o all’ipotesi in cui questa sia ancora in corso ed opera quindi anche nel caso in cui tale attività concerne un procedimento diverso. Inoltre, mentre per le ispezioni e perquisizioni la garanzia prevista dal suddetto articolo è collegata ai locali dell’ufficio, per i sequestri è collegata direttamente alle persone dei difensori e dei consulenti tecnici sicché il divieto opera anche quando l’attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dall’ufficio. La pronuncia reitera la il principio già affermato dalle Sezioni Unite della Corte Sez. Un., n. 24/1993, CED 195626 nonché da altre pronunce postesi in linea con esse Sesta Sezione, n. 20295/01, CED 218841 Seconda Sezione, n. 3615/98, CED 212356 . Peraltro, nel senso che il divieto di perquisizione presso lo studio del difensore riguarda il professionista che assiste l'indagato nel procedimento a cui l'atto si riferisce, giacché le garanzie di libertà del difensore in quanto inserite nel titolo settimo del codice che disciplina la figura del difensore dell'imputato, si riferiscono esclusivamente al professionista che assiste la parte privata nel procedimento penale, e non ad altri, Seconda Sezione, n. 1906/95, CED 201270. TERZA SEZIONE CC 1 APRILE 2014, N. 27439/14 RICORRENTE P.M. IN PROC. C. MISURE COERCITIVE. Custodia cautelare in carcere – Reati di cui all’articolo 275, comma terzo, cod. proc. pen. – Motivazione sulla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del reato - Necessità – Esclusione. Qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'articolo 275, terzo comma, cod. proc. pen., non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'articolo 292, secondo comma, lett. c , dello stesso codice, in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto articolo 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria. La pronuncia, ribadendo l’indirizzo già espresso da Seconda Sezione, n. 3322/97, CED 208366, precisa in motivazione che, quanto alla presunzione ex lege della sussistenza di esigenze cautelari in relazione al tipo di reato, la stessa comporta l’esonero dalle cautele processuali sì che diventa conseguentemente irrilevante, in assenza di esigenze cautelari, il tempo trascorso dalla commissione del reato il tempo trascorso può invece assumere rilevanza con riferimento al quomodo della cautela, per il quale la presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare è infatti divenuta, a seguito delle sentenze di illegittimità della Corte costituzionale, relativa. TERZA SEZIONE UP 18 MARZO 2014, N. 18698/14 RICORRENTE L. REATI TRIBUTARI. Reati di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 74 del 2000 – Tratti distintivi. In tema di reati di frode fiscale, mentre quello di cui all’articolo 3 del d. lgs. n. 74 del 2000 prescinde dall’uso di false fatturazioni o documentazione equipollente ed è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati a tenere le scritture contabili, quello di cui all’articolo 2 può essere commesso da qualsiasi soggetto tenuto alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva mediante la sola utilizzazione di fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti. Nel senso, già in precedenza, che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in ciò differenziandosi dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2 del citato decreto, che può essere commesso da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o IVA, Terza Sezione, n. 46785/11, CED 251622.