RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE UP 10 GIUGNO 2014, N. 26029/14 RICORRENTE F. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Truffa – Contestazione della recidiva – Procedibilità d’ufficio - Esclusione. La recidiva, in quanto inerente esclusivamente alla persona del colpevole e non incidente sul fatto reato, sulla sua natura e sulla sua gravità oggettiva, non rientra tra le circostanze aggravanti che rendono perseguibile d'ufficio il reato di truffa. Già in tal senso si veda, oltre a Sezioni Unite, n. 3152/87, CED 175354, Seconda Sezione, n. 1876/2000, CED 215400 la pronuncia qui segnalata, nel reiterare tale indirizzo, fa leva anche sulle modifiche dettate dalla legge n. 251 del 2005, che hanno accentuato i connotati personalistici” della recidiva, rendendone ancora più peculiare il relativo regime. QUARTA SEZIONE UP 27 MAGGIO 2014, N. 24615/14 RICORRENTE T. E ALTRO REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Furto in abitazione – Nozione di privata dimora – Contenuto - Fattispecie. In tema di furto in abitazione di cui all’articolo 624 bis cod. pen., la nozione di privata dimora” è più ampia e comprensiva di quella di abitazione”, rientrando in essa tutti quei luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata ovvero attività di carattere culturale, professionale e politico. Fattispecie, fatta rientrare nella nozione in oggetto, di merce sottratta da un armadio posto nel corridoio del piano di un albergo su cui si affacciavano esclusivamente l’appartamento privato del gestore nonché camere destinate al personale e sulla cui porta di accesso era apposta la targa privato” . Il principio affermato è espressione di un costante indirizzo della Corte si vedano infatti, tra le tante, Quarta Sezione, n. 40245/08, CED 241331, con riferimento alla sagrestia di una chiesa Quarta Sezione, n. 20022/08, CED 239980, con riferimento a locale adibito a spogliatoio degli avvocati all’interno del palazzo di giustizia Quinta Sezione, n. 22725/10, CED 24796, con riferimento ad un locale destinato a ripostiglio posto all’interno di esercizio commerciale Quarta Sezione, n. 37908/09, CED 244980, con riferimento a locale di servizio posto nel retro di una farmacia Quinta Sezione, n. 4569/11, CED 249268, con riferimento ad un campo da tennis inserito in un complesso alberghiero. QUARTA SEZIONE CC 30 APRILE 2014, N. 25240/14 RICORRENTE P.M. IN PROC. A. STUPEFACENTI. Reato ex articolo 79, comma primo, del d.P.R. n. 309 del 1990 – Requisiti - Fattispecie. Non integra il reato di agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 79 del d.P.R. n. 309 del 1990, la condotta del titolare di locale che in una occasione tolleri che alcuni tra gli avventori confezionino alcune canne” in sua presenza posto che la stessa, isolata e circoscritta a un numero limitato di soggetti, non corrisponde all’avere adibito il locale, sia pure occasionalmente, a convegno di persone, cioè a riunione a seguito di preventivo accordo, nei termini richiesti dalla norma. Nel senso che l'abitualità non è elemento necessario del reato di cui all'articolo 79, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, che ha natura omissiva ed è configurabile anche quando un locale pubblico od un circolo privato di qualsiasi specie sia adibito da terzi, con il consenso o con un comportamento negativo di mera tolleranza da parte di chi abbia la titolarità di un potere di fatto sul locale, a luogo di convegno di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti, Quarta Sezione, n. 15167/08, CED 239812 nonché Quarta Sezione, n. 12679/09, CED 243218. TERZA SEZIONE CC 25 MARZO 2014, N. 26369/14 RICORRENTE D. MISURE CAUTELARI PERSONALI. Provvedimento fondato su plurime esigenze cautelari –– Insussistenza di una di esse – Illegittimità della misura – Esclusione - Presupposti. In tema di misure cautelari personali, allorquando il giudice abbia fondato l’applicazione della misura su più di una delle esigenze previste dall’articolo 274 cod. proc. pen., è sufficiente, ai fini della legittimità del provvedimento restrittivo, che, in uno agli altri requisiti richiesti per il corretto esercizio del potere cautelare, sia fondata anche una soltanto delle esigenze ravvisate perché l’ordinanza cautelare sia stata legittimamente disposta. Nel senso, coerente col principio qui affermato, che, quando il giudice ha fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall'articolo 274 cod. proc. pen., i motivi di gravame che investono una sola di esse nell'accertata sussistenza di un'altra sono inammissibili per mancanza di interesse, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio, tra le altre, Sesta Sezione, n. 7200/13, CED 254506 Prima Sezione, n. 480/98, CED 211117. QUINTA SEZIONE UP 18 MARZO 2014, N. 25424/14 RICORRENTE C. ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE. Sentenza – Dispositivo – Omessa menzione della norma incriminatrice – Nullità - Esclusione. L’omessa menzione, nel dispositivo della sentenza, della norma incriminatrice relativa al reato per cui è intervenuta condanna non determina la nullità della sentenza stessa in quanto da essa non deriva l’incompletezza del medesimo dispositivo nei suoi elementi essenziali. La pronuncia reitera il principio già affermato da Seconda Sezione, n. 27185/10, CED 247851.