RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CC 3 APRILE 2014, N. 21900/14 RICORRENTE E. INDAGINI PRELIMINARI. Arresto – Quasi flagranza – Requisiti - Fattispecie. In tema di arresto, ai fini della configurabilità della condizione di quasi-flagranza, è necessario che l’episodio delittuoso sia avvenuto immediatamente prima e che l’autore di esso si sia dato alla fuga, non ricorrendo tale ipotesi laddove la polizia si attivi alla ricerca del soggetto agente a distanza di tempo e solo a seguito delle dichiarazioni della persona offesa. Nella specie, di intervenuto arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia, è stata ritenuta la mancanza di detta condizione giacché, intervenuto l’ultimo episodio di violenze ed ingiurie alle ore 11,30 del mattino, la denuncia era stata effettuata alle ore 17,30 e la misura era stata posta in essere solo a seguito di appuntamento dato telefonicamente dalla polizia all’interessato . La pronuncia reitera la costante affermazione sul punto della Corte tra le altre, Quarta Sezione, numero 15912/13, CED 254966 Terza Sezione, numero 34918/11, CED 250861 Seconda Sezione, numero 44369/10, CED 249169 Sesta Sezione, numero 20539/10, CED 247379 . SECONDA SEZIONE CC 9 APRILE 2014, N. 21831/14 RICORRENTE B. MISURE CAUTELARI. Procedimento di riesame – Avviso dell’udienza al Difensore - Notificazione a mezzo telefax – Mancato perfezionamento causato dalla condotta negligente del destinatario – Validità della notificazione - Sussistenza - Fattispecie. In tema di riesame di misure cautelari personali, il dovere di notificare al difensore di fiducia l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve ritenersi assolto, stante l'urgenza conseguente alla ristrettezza e alla perentorietà dei termini stabiliti dal legislatore in ragione della sollecita tutela dello status libertatis ”, quando siano tempestivamente compiuti gli atti idonei alla notificazione e tuttavia questa non si sia perfezionata a causa della condotta negligente o incurante del difensore di fiducia, sul quale incombe l'onere di rendere attuabile la ricezione degli avvisi urgenti, inerenti al procedimento incidentale da lui stesso promosso. Nella specie è stata ritenuta la ritualità della notifica a fronte della condotta negligente del difensore che, dapprima, aveva lasciato che sulla intestazione dell’istanza di riesame fosse riportato un numero inesistente di fax, e poi non aveva lasciato libera l’utenza telefonica, non trovata connessa dalla cancelleria, diventando così irraggiungibile . Il principio affermato è espressione di un costante indirizzo della Corte, a partire dalla pronuncia di Sesta Sezione, numero 2669/99, CED 214531, sino alle più recenti decisioni di Quarta Sezione, numero 21734/04, CED 228581 e di Quinta Sezione, numero 30573, CED 244474. Sempre su questa linea si è del resto precisato, anche di recente, che il difensore che abbia accettato il mandato fiduciario deve osservare la necessaria diligenza prevista per consentire la notificazione degli avvisi per i quali la legge preveda l'urgenza, apprestando a tal fine presso il recapito dello studio i mezzi tecnici idonei alla ricezione di tali avvisi e preoccupandosi di garantire l'accesso agli stessi mezzi Seconda Sezione, numero 2233/13, CED 258287 Terza Sezione, numero 21401/05, CED 231978 Quarta Sezione, numero 16369/07, CED 239532 . SECONDA SEZIONE CC 5 MARZO 2014, N. 21826/14 RICORRENTE P.G. IN PROC. D. IMPUTABILITA’. Accertamento della capacità d’intendere e di volere – Riferibilità a precedente proscioglimento per altro fatto – Idoneità – Esclusione. L'infermità mentale non costituisce uno stato permanente ma va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato essa non può essere ritenuta sulla sola base di un precedente proscioglimento dell'imputato per totale incapacità di intendere e di volere. Fattispecie di annullamento della sentenza che aveva valorizzato la pronuncia con cui, cinque anni prima della commissione dei fatti che avevano poi dato luogo a procedimento penale, era stata dichiarata l’interdizione dell’imputato . Il principio risulta già affermato, negli stessi termini, da Sesta Sezione, numero 3843/97, CED 209080. Del resto, si è anche ritenuto che non esista incompatibilità logico-giuridica tra due sentenze, emesse nei confronti dello stesso imputato per fatti diversi, commessi in tempi diversi, delle quali una lo ritenga incapace e l'altra invece capace ovvero di capacità grandemente scemata perché l'infermità mentale può non costituire uno status permanente dell'individuo e l'accertamento delle condizioni mentali, ai fini dell'imputabilità, dev'essere effettuato in relazione al momento in cui il reato venne commesso Prima Sezione, numero 2883/89, CED 180614 . QUARTA SEZIONE UP 12 FEBBRAIO 2014, N. 21242/14 RICORRENTE N. INFORTUNI SUL LAVORO. Obbligo di formazione del lavoratore –– Mancato assolvimento dell’obbligo in ragione del personale bagaglio di conoscenza e dell’esperienza del lavoratore – Legittimità – Esclusione. In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’attività di formazione del lavoratore, cui è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa in ragione del personale bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, dovendo la stessa compiersi nella cornice formalizzata prevista dalla legge. In generale, nel senso che l'obbligo di sicurezza imposto nei confronti dei lavoratori subordinati dal d.lgs. numero 626 del 1994 al datore di lavoro, e alle altre figure ivi istituzionalizzate e, in mancanza, al soggetto preposto alla responsabilità e al controllo della fase lavorativa specifica, consiste, oltre che in un dovere generico di formazione e informazione, anche in forme di controllo idonee a prevenire i rischi della lavorazione che tali soggetti, in quanto più esperti e tecnicamente capaci, debbono adoperare al fine di prevenire i suddetti rischi, ponendo in essere la necessaria diligenza, perizia e prudenza, si veda, tra le altre, Quarta Sezione, numero 41997/06, CED 235679. QUINTA SEZIONE CC 29 APRILE 2014, N. 23275/14 RICORRENTE G. REATI FALLIMENTARI. Bancarotta fraudolenta – Disposizione di cui all'art. 219, comma secondo, numero 1, legge fall. - Disciplina derogatoria di quella generale della continuazione – Sussistenza – Qualificazione formale – Circostanza aggravante – Conseguenze. In tema di reati fallimentari, la disposizione dell’art. 219, comma secondo, numero 1, legge fall., secondo cui le pene sono aumentate laddove il colpevole abbia commesso più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216, 217 e 218, pur non prevedendo, sotto il profilo strutturale, una circostanza, dettando invece una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. penumero , è tuttavia configurata, sotto il profilo formale, come circostanza aggravante, conseguentemente soggetta al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti. Fattispecie di sentenza di applicazione della pena . Già Sezioni Unite, numero 21039/11, CED 249665, hanno affermato che, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, numero 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. penumero Nel senso poi che la configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, numero 1, legge fall., come circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le attenuanti, da ultimo, Quinta Sezione, numero 51194/13, CED 258675.