RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE UP 26 MARZO 2014, N. 18842/14 RICORRENTE D. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Reato di danneggiamento - Modificazione strutturale o funzionale della cosa – Necessità – Sussistenza – Fattispecie. L'elemento oggettivo del reato di danneggiamento consiste in una modificazione funzionale o strutturale della cosa, di talché, quando il danno prodotto è talmente esiguo da risultare irrilevante, va esclusa la sussistenza dell'illecito penale. Fattispecie di getto, nel cestino dei rifiuti, di provette contenenti prelievi ematici e rimaste integre . La pronuncia ribadisce il principio già affermato da Seconda Sezione, n. 4481/12, CED 251805 e da Seconda Sezione, n. 36302/03, CED 226700. QUINTA SEZIONE UP 9 LUGLIO 2013, N. 18836/14 RICORRENTE P. CONCORSO DI PERSONE. Circostanza aggravante del concorso con minore nella realizzazione del reato – Corrispondente automatica applicabilità al minore dell’attenuante ex articolo 114, comma terzo, cod. pen. – Esclusione. In caso di realizzazione di reato da persona maggiorenne in concorso con minorenne che vi abbia partecipato, il riconoscimento della relativa circostanza aggravante ex articolo 112, comma primo, n. 4, cod. pen., non comporta l’automatica applicazione nei confronti del minore della circostanza attenuante di cui all’articolo 114, comma terzo, cod. pen., trovando la suddetta aggravante ragion d’essere nella volontà del legislatore di inasprire il trattamento sanzionatorio a carico del maggiorenne che commetta reati in concorso con minori, senza che ne possa derivare una presunzione assoluta di ridotta capacità del minore nel resistere alle azioni suggestive altrui. La pronuncia interviene, con esiti inediti, sulla interpretazione del testo della circostanza aggravante di cui all’articolo 112, comma primo, n. 4, cod. pen., come modificato dall’articolo 3, comma quindicesimo, lett. a , della l. n. 94 del 2009. QUINTA SEZIONE CC 25 MARZO 2014, N. 17963/14 RICORRENTE P.C. IN PROC. C. IMPUGNAZIONI. Parte civile – Decesso in pendenza di impugnazione – Mancata prosecuzione del giudizio da parte del successore universale – Inammissibilità dell’impugnazione. La morte della parte civile, verificatasi in una delle fasi successive al giudizio di primo grado, costituisce causa di inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione a suo tempo proposta, in mancanza di prosecuzione del giudizio da parte del successore universale. L’affermazione è del tutto conforme all’enunciato, sia pure risalente, di Seconda Sezione, n. 9009/84, CED 166281, che ha evidenziato come sia applicabile, per analogia, il principio, derivato dagli artt. 99 e 110 cod. proc. civ., per il quale il processo, laddove venga meno il titolare dell'azione, o è proseguito dal successore universale o altrimenti è dichiarato estinto. Pe QUINTA SEZIONE UP 19 MARZO 2014, N. 17944/14 RICORRENTE S. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA. Possesso di documenti di identificazione falsi – Necessità della flagranza del possesso . Esclusione. L’elemento materiale del delitto di cui all’articolo 497 bis, comma primo, cod. proc. pen., rappresentato dal fatto che l’agente sia in possesso di un documento falso valido per l’espatrio non va inteso nel senso che l’agente deve essere colto in flagranza” di detto possesso, bensì nel senso che egli abbia o abbia certamente avuto la disponibilità del documento e, con essa, la possibilità di un suo eventuale utilizzo pertanto, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario un rapporto, attuale e costante, di contiguità fisica della persona col documento ma è sufficiente che egli lo detenga in un luogo e con modalità tali da assicurarsene la immediata disponibilità, ovvero lo abbia certamente detenuto, anche in un momento precedente all’accertamento da parte della polizia giudiziaria. L’affermazione non ha precedenti.