RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE UP 12 FEBBRAIO 2014, N. 12277/14 RICORRENTE F. PROVE. Confessione poi ritrattata – Valore probatorio. La confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell'imputato nelle ipotesi nelle quali il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto, cosicché ove tale indagine, estesa al controllo su tutte le emergenze processuali, non conduca a smentire le originarie ammissioni di colpevolezza, dovrà allora innegabilmente riconoscersi alla confessione il valore probatorio idoneo alla formazione del convincimento della responsabilità dell'imputato, anche se costui, dopo aver reso confessione del delitto di omicidio alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari, abbia ritrattato in dibattimento le precedenti dichiarazioni. La pronuncia riafferma l’orientamento già espresso dalla Corte con le decisioni della Prima Sezione, n. 14623/08, CED 240114 e n. 3209/92, CED 189915. Nel senso peraltro che la confessione ritrattata non costituisce, da sola, prova sufficiente di colpevolezza e ne deve essere controllata, con congrua e logica motivazione l'attendibilità sia intrinseca, che estrinseca, attraverso elementi di riscontro ricavabili da fonti diverse rispetto alla confessione medesima, Prima Sezione, n. 2364/90, CED 183395. TERZA SEZIONE UP 04 MARZO 2014, N. 11993/14 RICORRENTE A. EDILIZIA. Manufatto abusivo – Ordine di demolizione – Affidamento dell’intervento all’amministrazione comunale da parte del P.M. – Legittimità – Sussistenza – Ragioni. È legittimo il provvedimento con cui il P.M. affidi all’amministrazione comunale l'intervento demolitorio di un manufatto abusivo in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna per reato edilizio, in quanto integrante una mera richiesta di collaborazione, e non una delega ad un organo terzo nell'esecuzione dell'ordine di demolizione, che non comporta violazione degli artt. 61 e 62 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e della relativa Convenzione ministeriale 15 dicembre 2005. Il principio di cui alla sentenza segnalata si pone in linea del tutto conforme con quanto già affermato da Terza Sezione, n. 34629/10, CED 248326 . TERZA SEZIONE CC 15 GENNAIO 2014, N. 11405/14 RICORRENTE F. MISURE CAUTELARI REALI. Sequestro per equivalente – Requisito del periculum – Necessità - Esclusione. Il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente prescinde dalla prova del periculum, inteso anche come incertezza sulla capacità economica del prevenuto di far fronte col proprio patrimonio all’eventuale futura misura sanzionatoria, trattandosi di dato,una volta ritenuta la confiscabilità dei beni sequestrati, del tutto irrilevante ai fini della misura. L’orientamento della Corte in questione, che misurerebbe sull’assenza del requisito del periculum una delle differenze rispetto al sequestro di cui all’art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., appare reiterare quanto già affermato da Seconda Sezione, n. 1454/08, CED 239433. SESTA SEZIONE UP 21 NOVEMBRE 2013, N. 10269/14 RICORRENTE M. STUPEFACENTI. Circostanza aggravante - Fatto commesso in concorso da tre o più persone – Requisiti. In tema di reati in materia di sostanze stupefacenti, perché possa sussistere la circostanza aggravante del concorso di tre o più persone, occorre che ciascuno dei soggetti coinvolti agisca nell'ambito di una delle condotte previste per l'integrazione del reato offerta, eventuale intermediazione, acquisto, detenzione, o altre , non potendosi fare richiamo alla pluralità di esse, attribuendone indistintamente la riferibilità a ciascun soggetto, a prescindere dal suo specifico ruolo. La pronuncia appare adesiva all’affermazione di Sesta Sezione, n. 20798/10, CED 247325. SESTA SEZIONE CC 12 FEBBRAIO 2014, N. 10120/14 RICORRENTE G. REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. Evasione - Soggetto in stato di arresti domiciliari – Rientro in ritardo nel luogo di esecuzione della misura - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. In tema di evasione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 385 cod. pen., nella parte in cui sanziona colui che, autorizzato ad allontanarsi, rientra in ritardo nel luogo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, qualunque sia l’entità dello stesso, dedotta in relazione alla diversa disciplina prevista dalla legge di ordinamento penitenziario art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354, per il quale assenze di durata inferiore alle 12 ore sono irrilevanti o rilevanti solo in via disciplinare poiché la misura degli arresti domiciliari presuppone un rapporto di fiducia che conferisce libertà di locomozione, a determinate condizioni, in via continuativa e richiede quale conseguenza un più rigido sistema di controlli e di previsioni sanzionatorie, per evitare la totale inefficacia della misura, elementi, questi, invece, non caratterizzanti i permessi concessi ai detenuti. La pronuncia aderisce ad analoga soluzione adottata, in precedenza, da Sesta Sezione, n. 1278/04, CED 228426 e n. 34273/02, CED 222357.