RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CC 12 NOVEMBRE 2013, N. 49331/13 RICORRENTE M. ED ALTRO PROVE. Intercettazioni telefoniche – Trascrizioni – Traduzione ad opera di interprete di cui non siano note le generalità – Conseguenze. Sono affette da nullità relativa, che rimane sanata ove venga eccepita per la prima volta nel giudizio di appello, le trascrizioni di intercettazioni telefoniche relative a comunicazioni tra stranieri effettuate da interprete di cui non siano note le generalità, non concretandosi la traduzione in una attività meramente materiale ma integrando un’opera avente precipuo carattere intellettuale ed essendo quindi essenziale che il traduttore abbia la qualifica professionale e le competenze tecniche necessarie, non verificabili, appunto, in caso di mancata indicazione delle generalità stesse. La pronuncia si allinea, con dovizia di argomentazioni, all’orientamento già espresso dalla Corte con la sentenza numero 12954/08, CED 240273 secondo cui, con riferimento ai verbali di intercettazione telefonica e di acquisizione dei tracciati IMEI relativi a comunicazioni effettuate da stranieri, la incertezza assoluta sul nome dell'interprete intervenuto in occasione delle operazioni integra una causa di nullità relativa, che rimane sanata qualora venga eccepita per la prima volta nel giudizio di appello. In senso contrario, però, Sesta Sezione, numero 30783/07, CED 237088, ha affermato che deve ritenersi infondata l'eccezione di inutilizzabilità che si basi soltanto sull'omessa indicazione delle generalità dell'interprete-traduttore, atteso che nessuna disposizione ricollega a tale omissione la nullità o la inutilizzabilità dell'attività da lui svolta e che la capacità dell'interprete di svolgere adeguatamente il compito assegnato è un dato obiettivo, desumibile dalla correttezza della traduzione eseguita e trascritta, per cui la sua identificazione appare del tutto indifferente ai fini del relativo controllo. TERZA SEZIONE CC 24 OTTOBRE 2013, N. 49330/13 RICORRENTE P.G. IN PROC. D. PROCEDIMENTI SPECIALI. Riconoscimento dell’attenuante ex art. 73, comma 5, del d.P.R. numero 309/90 – Motivazione – Necessità - Presupposto. In sede di patteggiamento, la motivazione sulla sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. numero 309 del 1990 è superflua soltanto se, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista privo di gravità per es., in caso di cessione gratuita, di detenzione per uso di terzi di una modesta quantità di sostanza ecc. , ma non anche quando né le modalità e circostanze dell'azione, né la quantità rinvenuta siano tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione come fatto di lieve entità, occorrendo in tal caso che il giudice motivi adeguatamente il suo convincimento. Fattispecie di detenzione a fini di cessione di gr. 104 di hashish . La pronuncia è confermativa di un indirizzo incontroverso anche di recente riaffermato si vedano, tra le altre, Quarta Sezione, numero 4217/13, CED 254462 Quarta Sezione, numero 4104/09, CED 242829 . QUINTA SEZIONE UP 21 NOVEMBRE 2013, N. 48510/13 RICORRENTE A. ED ALTRI GIUDICE. Giudizio di appello avverso sentenza resa all’esito di rito abbreviato - Camera di consiglio – Principio di immutabilità del giudice – Applicazione. Il principio di immutabilità del giudice ex art. 525 cod. proc. penumero si applica anche al giudizio di appello celebrato in camera di consiglio con riguardo a sentenza resa all’esito di rito abbreviato. La pronuncia ribadisce il principio già affermato, tra le altre, proprio con riferimento al rito abbreviato, da Terza Sezione, numero 43803/08, CED 241501 più in generale, si è affermato che la regola dell'immutabilità del giudice, con riferimento al dibattimento ed alla sentenza, è espressione di un principio generale estensibile anche ai provvedimenti adottati all'esito della procedura di camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p. è conseguentemente affetto da nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, il provvedimento pronunziato da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione in udienza camerale, a meno che, variata la composizione, la procedura non sia stata riprodotta ex novo dinanzi al collegio decidente tra le altre, Prima Sezione, numero 25806/07, CED 237369 Quinta Sezione, numero 5737/04, CED 228072 . Va tuttavia dato atto che, con riferimento ai procedimenti camerali in tema di misure di prevenzione ed in tema di estradizione, la Corte è giunta a conclusioni opposte sul presupposto dell’applicabilità del principio al solo dibattimento Seconda Sezione, numero 294/00, CED 215898 Seconda Sezione, numero 20610/04, CED 229523 .