RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CC 28 MARZO 2013, N. 31728/13 RICORRENTE P.M. IN PROC. E. IMPUGNAZIONI. Giudizio immediato – Provvedimento di nullità del decreto che dispone il giudizio per nullità dell’interrogatorio – Abnormità – Sussistenza – Ragioni. E’ abnorme il provvedimento con cui il giudice, all’esito dell’udienza fissata per la celebrazione del procedimento con rito immediato, dichiari la nullità del decreto di fissazione del giudizio per nullità dell’interrogatorio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, non essendo previsto un controllo ulteriore rispetto a quello tipico attribuito dall’art. 455 cod. proc. pen. al Gip al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediato. In senso conforme, da ultimo, Sesta Sezione, n. 6989/11, CED 249463, Quarta Sezione, n. 46761/07, CED 238506, e Prima Sezione, n. 23297/04, CED 228995. SECONDA SEZIONE CC 26 GIUGNO 2013, N. 30675/13 RICORRENTE D. MISURE CAUTELARI. Misure cautelari reali – Impugnazioni – Riesame – Improcedibilità per mancanza di querela – Rilevabilità – Esclusione. Non è ammissibile, nel procedimento di riesame di sequestro probatorio, l’esame della questione di improcedibilità per mancanza di querela, attenendo detta questione al merito dell’imputazione. La pronuncia ribadisce l’ affermazione già espressa da Quinta Sezione, n. 7278/01, CED 218431 nonché da Quinta Sezione, n. 385/85, CED 168516 e da Seconda Sezione, n. 672/83, CED 158317 quale conseguenza del fatto che la misura cautelare reale, ed in particolare il sequestro probatorio, essendo un mezzo di ricerca della prova, non presuppone un accertamento dell’esistenza del reato, bensì la semplice indicazione di un reato astrattamente configurabile oltre alla rilevanza probatoria dell'oggetto che si intenda acquisire, riferita al reato ipotizzato. TERZA SEZIONE UP 4 GIUGNO 2013, N. 29735/13 RICORRENTE F. PARTE CIVILE. Legittimazione ad agire dei nonni in caso di decesso del nipote – Requisito della convivenza – Necessità – Esclusione - Presupposti. Spetta ai nonni la legittimazione ad agire iure proprio” per il ristoro dei danni patrimoniali e soprattutto non patrimoniali sofferti a causa della morte del proprio nipote, non ostandovi la mancanza di convivenza con la vittima, ove siano altrimenti sussistenti condizioni soggettive e situazioni di fatto dimostrative di rapporti costanti e caratterizzati da affetto reciproco e solidarietà con il familiare defunto. In generale, nel senso della legittima ammissione della costituzione di parte civile delle nonne della vittima, poiché queste, quand’anche non annoverabili tra gli eredi in applicazione dell'art. 569 cod. civ., possono ben costituirsi iure proprio , per il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa della morte del congiunto, Quarta Sezione, n. 38809/05, CED 232413 quanto alla necessità del requisito della convivenza, posto che la stessa sarebbe il connotato minimo attraverso cui si esteriorizza giuridicamente l’intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico, si vedano, in tal senso, Terza sezione civile, n. 4253/12, CED 621634, e Terza Sezione civile, n. 6938/93, CED 482876. Nel senso, invece, che l’assenza di coabitazione non può essere considerata elemento decisivo di valutazione ove sia imputabile a circostanze di vita che non escludono il permanere dei vincoli affettivi e la vicinanza psicologica con il congiunto deceduto, Quarta Sezione, n. 20231/12, CED 252683 Terza sezione civile, n. 15019/05, CED 583685 Terza sezione civile, n. 16716/03, CED 567958. Nella pronuncia qui segnalata, la Corte, nell’aderire, con riguardo al rapporto tra nonni e nipoti, al secondo indirizzo, ha posto in rilievo, tra l’altro, la attuale caratteristica di intenso livello di comunicazione in tempo reale che rende del tutto superflua, per coltivare e consentire un reale rapporto parentale, la compresenza fisica nello stesso luogo. QUARTA SEZIONE UP 23 MAGGIO 2013, N. 29234/13 RICORRENTE V. PARTE CIVILE. Successiva azione davanti al giudice civile - Revoca tacita – Presupposti. La revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi. Nel medesimo senso, Seconda Sezione, n. 62/09, CED 246266 e Quarta Sezione, n. 21588/07, CED 236722.