RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE UP 29 NOVEMBRE 2012, numero 5854/13 RICORRENTE R. PROCEDIMENTI SPECIALI. Giudizio abbreviato – Dichiarazioni della persona offesa al perito – Utilizzabilità – Limiti. Le dichiarazioni rese dalla persona offesa nella specie, vittima di reati sessuali al perito o al consulente tecnico sono utilizzabili, anche nel giudizio abbreviato, e non solo in quello ordinario, esclusivamente ai fini dell’espletamento dell’incarico affidato. L’affermazione si pone nel solco delle ormai plurime decisioni che hanno appunto evidenziato come il divieto di utilizzazione delle informazioni rese al perito dall’imputato, dalla persona offesa o da altre persone ai fini della affermazione di responsabilità, che implicitamente si trae dall’art. 228, comma terzo, cod. proc. pen., deve valere anche con riferimento al giudizio abbreviato tra le altre, Terza Sezione, n. 16470/10, CED 246602 Terza Sezione, n. 16854/10, CED 246984 Terza Sezione, n. 6887/11, CED 249569 . Si è infatti spiegato come il divieto di utilizzazione in questione non è diretto a tutelare il diritto al contraddittorio, bensì a tutela di una altra e più generale esigenza, e precisamente quella che il perito sia messo nelle condizioni di svolgere nella maniera migliore e più completa il suo incarico e quindi di fare in modo che l'imputato e le altre persone forniscano al perito, senza reticenze e falsità, tutte le notizie che questi chieda, senza timore che tali notizie possano poi essere utilizzate per fini diversi dall'accertamento peritale. Finalità questa che verrebbe frustrata se invece si ammettesse che le notizie fornite possano essere utilizzate a fini dell'accertamento della responsabilità sia pure in casi limitati, come nel corso delle indagini preliminari o nel caso di scelta del rito abbreviato. Si è aggiunto che se la scelta di tale rito comporta la rinuncia al diritto al contraddittorio ed alla accettazione degli atti esistenti nel fascicolo del pubblico ministero, essa non può però comportare - retroattivamente - il venir meno della garanzia alla genuinità ed esaustività della perizia al cui soddisfacimento è posto, in via assoluta, il divieto di utilizzazione delle notizie chieste dal perito per fini diversi dall'accertamento peritale. Rimane, pertanto, isolata la pronuncia con cui si era invece, in precedenza, ritenuto non applicabile il divieto in tal senso al giudizio abbreviato valorizzando la insussistenza, nella specie, di una inutilizzabilità patologica” che, sola, varrebbe anche nel caso del procedimento speciale in oggetto così Terza Sezione, n. 2101/08, CED 242256 . QUARTA SEZIONE UP 21 DICEMBRE 2012, numero 4537/13 RICORRENTE F. REATO. Concorso di colpa - Quantificazione delle percentuali – Valutazione di fatto – Insindacabilità in sede di legittimità. Le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima in un incidente stradale costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, se la sentenza impugnata formula il proprio giudizio in base alla valutazione causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili. Nel medesimo senso, Quarta Sezione, n. 1728/81, CED 147886 e Quarta Sezione, n. 7626/82, CED 154870. QUARTA SEZIONE UP 17 OTTOBRE 2012, numero 4493/13 RICORRENTE C. REATI CONTRO L’INCOLUMITA’ PUBBLICA. Omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina – Reato proprio - Conseguenze. L’illecito di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina configura un reato proprio che può essere commesso soltanto dal proprietario dell’edificio o dal non proprietario che, per legge o per convenzione, sia obbligato alla conservazione o alla vigilanza del medesimo. Ne consegue che il conduttore dell'appartamento sito nell'edificio non è destinatario, in quanto tale, del precetto di cui al citato articolo, atteso che, a norma dell’art. 1576 cod. civ., tutte le riparazioni necessarie per il mantenimento della cosa locata sono a carico del locatore e non già del conduttore e che costui ha solo l’onere, secondo quanto dispone l'art. 1583 stesso codice, di non opporsi alla loro esecuzione. La pronuncia è conforme all’orientamento già espresso da Prima Sezione, n. 41709/02, CED 222950 e, ancor prima, da Prima Sezione, n. 7197/81, CED 149848. Peraltro va segnalato che, secondo Prima Sezione, n. 1437/97, CED 206920, anche il conduttore è tenuto ad attivarsi, anche in luogo del proprietario, e sia pure nei limiti in cui le leggi civili gli consentono un autonomo potere di intervento, per la eliminazione di situazioni che possano, almeno potenzialmente, causare la violazione del principio del neminem laedere . SECONDA SEZIONE UP 18 GENNAIO 2013, numero 4491/13 RICORRENTE S. ED ALTRI PENA. Apprezzamento di uno stesso elemento a fini diversi – Legittimità – Condizioni. La regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento a favore o contro il colpevole non si applica quando tale elemento non è l’unico rilevabile dagli atti, non è ritenuto assorbente rispetto agli altri, ed influisce su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze, come il riconoscimento di una circostanza, il giudizio di bilanciamento con altre di segno opposto e la determinazione della pena, senza con ciò violare il principio del ne bis in idem”. La pronuncia ribadisce sul punto quanto già sostanzialmente affermato da Seconda Sezione, n. 45206/07, CED 238511 e Seconda Sezione, n. 18892/04, CED 229221.