RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE UP 27 GENNAIO 2012, numero 19637/12 RICORRENTE G. ED ALTRI REATI CONTRO L’INCOLUMITA’ PUBBLICA. Getto di cose - Carattere continuativo – Requisiti. In tema di reato di cui all’art. 674 cod. pen. nella specie, emissione di polveri da attività industriale , il necessario carattere continuativo del reato non si identifica con la ripetitività giornaliera delle condotte, essendo sufficiente che esse si protraggano, senza interruzioni di rilevante entità, per un lasso apprezzabile di tempo a cagione della duratura condotta colpevole del soggetto agente. In precedenza, nel senso che la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. è reato che, nell'ipotesi di emissione molesta di fumo, vapori e gas in conseguenza di attività continuativa di smaltimento di rifiuti solidi urbani mediante combustione, senza pause o interruzioni di rilevante entità, ha natura permanente, Prima Sezione, n. 1360/95, CED 200651. TERZA SEZIONE PU 19 GENNAIO 2012, numero 19636/12 RICORRENTE B. SENTENZA. Sentenza di primo grado – Illeggibilità – Mancanza di motivazione – Equiparabilità – Sussistenza – Conseguenze nel giudizio d’appello. L’indecifrabilità grafica della sentenza di primo grado, risolvendosi in una mancanza di motivazione, impone che il giudice d’appello non possa annullare la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice di primo grado ma debba provvedere a redigere, anche integralmente, la motivazione sostanzialmente mancante. Secondo Sez. Un., n. 42363/06, CED 234916, l'indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, perché non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione ma in più determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa. La pronuncia qui segnalata, facendo leva sulla equiparabilità della indecifrabilità alla mancanza sostanziale di motivazione, ha poi precisato, alla stregua del principio espresso da Sez. Un. n. 3287/08, CED 211118, come tale mancanza, non potendo essere inquadrata in alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 604 cod. proc. pen., debba necessariamente essere colmata dal giudice d’appello senza possibilità di regressione del processo alla fase di primo grado. TERZA SEZIONE PU 17 GENNAIO 2012, numero 19437/12 RICORRENTE F. ED ALTRI PARTE CIVILE. Reati ambientali – Associazioni ambientaliste – Legittimazione alla costituzione quali parte civile – Presupposti – Danno risarcibile – Individuazione. Le associazioni ambientaliste sono legittimate alla costituzione di parte civile iure proprio” nel processo riguardante reati che abbiano cagionato pregiudizi all’ambiente, per il risarcimento non del danno all’ambiente come interesse pubblico, bensì dei danni direttamente subiti, quali danni ulteriori e diversi da quello, di natura pubblica, della lesione dell’ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale, la cui tutela è di esclusiva pertinenza statale. Detto risarcimento non deve peraltro intendersi limitato al solo ambito patrimoniale, estendendosi anche, in forza della previsione dell’art. 2059 c.c., al danno di natura non patrimoniale. Nella specie la Corte ha annullato la sentenza laddove la stessa aveva riconosciuto ad associazione ambientalista di rilievo nazionale il risarcimento dei danni sul solo presupposto della finalità statutaria della conservazione della natura e dei processi ecologici nonché della tutela dell’ambiente . La pronuncia qui segnalata, nel delimitare i diversi ambiti di legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni derivanti dai reati ambientali, appare conforme a quanto già ritenuto, tra le altre, da Terza Sezione, n. 34761/11, CED 251283, che, pur a seguito dell’intervenuta abrogazione delle norme che autorizzavano le associazioni ambientaliste a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per il danno ambientale, ha riconosciuto come prevista per dette associazioni, facendo leva sulla generale disciplina del codice civile, la possibilità di costituzione per il risarcimento non del danno all’ambiente come interesse pubblico, bensì dei danni direttamente subiti. La pronuncia specifica poi che la possibilità di costituzione è data sia alle associazioni nazionali che a quelle locali che rappresentino un gruppo significativo di consociati e che abbiano dato prova della continuità e della rilevanza del loro contributo alla difesa dell’ambiente si veda Terza Sezione, n. 46746/04, CED 231306 . Quanto alla natura dei danni, la estensione operata anche ai danni non patrimoniali appare porsi in difformità rispetto a quanto invece deciso da Terza Sezione, n. 41015/10, CED 248707, ove il potere di azione ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. è testualmente ricollegato ai danni patrimoniali. PRIMA SEZIONE CC 24 FEBBRAIO 2012, numero 19361/12 RICORRENTE T. ESECUZIONE. Condanna passata in giudicato – Successiva declaratoria di incostituzionalità di circostanza aggravante – Ineseguibilità della corrispondente parte di pena – Ragioni. E’ ineseguibile, relativamente a sentenza di condanna passata in giudicato, ed in applicazione dell’art. 30, commi terzo e quarto della l. n. 87 del 1953, la parte di pena conseguente a norma penale dichiarata incostituzionale, spettando conseguentemente al giudice dell'esecuzione il compito di individuare la porzione di pena corrispondente dichiarandola non eseguibile. Sul punto, si veda la analoga pronuncia resa da Prima Sezione, n. 977 del 2011, CED 252062. Nella specie, il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta di revoca parziale della sentenza di condanna che aveva ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante ex art. 61 n. 11 bis cod. pen., successivamente dichiarata incostituzionale con pronuncia n. 249 del 2010 della Corte cost., aveva rigetto la stessa ritenendo inapplicabile l’art. 673 cod. proc. pen., in quanto riconducibile alla sola ipotesi di abolitio criminis di cui all’art. 2, comma secondo, cod. pen., nella specie non sussistente. La Corte, pur aderendo a tale impostazione, ha tuttavia ritenuto che le previsioni contenute nei commi terzo e quarto dell’art. 30 della l. n. 87 del 1953 secondo cui, in particolare, le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” venendo altresì precisato che deve cessare l’esecuzione della sentenza pronunciata in applicazione della norma dichiarata incostituzionale impongano necessariamente l’ineseguibilità della parte di pena irrogata per effetto della circostanza aggravante ha così annullato l’ordinanza dichiarando non eseguibile la sentenza in detta parte e rinviando al giudice dell’esecuzione per la rideterminazione della pena da eseguire.