RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE UP 22 FEBBRAIO 2012, numero 16062/12 RICORRENTE B. ED ALTRI REATI FALLIMENTARI. Reato di ricettazione prefallimentare – Requisiti. Il delitto di cosiddetta ricettazione prefallimentare di cui all’articolo 232 l. fall. si configura soltanto in mancanza di un accordo con l’imprenditore dichiarato fallito, sicché il fatto del terzo non fallito che distragga beni prima del fallimento, d’accordo con l’imprenditore, è punibile a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta e non a norma del predetto articolo 232 l. fall. La pronuncia ribadisce l’orientamento sul punto già espresso sempre da Quinta Sezione, n. 12824/05, CED 231699, n. 2056/94, CED 197269 e n. 11398/76, CED 134734. SECONDA SEZIONE PU 28 MARZO 20112, numero 15952/12 RICORRENTE M. DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA . Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza – Paternità naturale – Prova della filiazione - Requisiti. Ai fini dell’integrazione del reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza nei confronti di minore non nato in costanza di matrimonio, è richiesta la prova della filiazione, da acquisirsi o mediante l’atto di riconoscimento formale ovvero mediante altro modo consentito, non esclusa eventualmente l’applicazione della pregiudiziale di stato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 cod. proc. pen. In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto la filiazione provata in base alla mera testimonianza della madre in ordine all’avvenuto riconoscimento di paternità non confortato da atti giudiziali e neppure da riscontri anagrafici . Il principio affermato nella pronuncia appare inedito. In passato, nel senso che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, ai sensi dell'art 570, secondo comma, n. 2, cod pen, si configura anche nell'ipotesi di inadempimento, da parte dell'obbligato, nei confronti del figlio minore naturale riconosciuto sul quale l'obbligato stesso esercita la patria potestà, similmente a quella che, salvo limitazioni legali, viene esercitata sul figlio legittimo, Sesta Sezione, n. 7178/73, CED 125238. Nel senso, poi, che, ai fini dell'integrazione del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il disconoscimento di paternità, sebbene accertato con sentenza passata in giudicato, opera ex nunc e non ex tunc , atteso che il rapporto di discendenza cui fa riferimento la fattispecie incriminatrice è collegato ad una situazione ex lege e non alla filiazione naturale, con la conseguenza che l'elemento materiale del reato non può ritenersi cancellato dal successivo accertamento dell'inesistenza del rapporto di filiazione, Sesta Sezione, n. 27051/08, CED 240557. TERZA SEZIONE UP 31 GENNAIO 2012, numero 14339/12 RICORRENTE I. PROCEDIMENTI SPECIALI . Decreto penale – Opposizione con richiesta di giudizio abbreviato condizionato – Mancata indicazione dell’attività probatoria – Inammissibilità della richiesta – Fissazione dell’udienza – Necessità – Esclusione. E’ legittima la declaratoria, pronunciata ancor prima della fissazione dell’udienza camerale di inammissibilità della richiesta, formulata con l’opposizione a decreto penale, di giudizio abbreviato condizionato che non indichi l’attività di integrazione probatoria ritenuta necessaria. La pronuncia fa leva sulla considerazione che la richiesta” di rito abbreviato condizionato, in quanto tale, deve comunque indicare la prova che si ritenga necessaria ai fini della decisione, sicché, ove tale richiesta sia espressa contestualmente all’atto di opposizione, non vi è ragione per non pretendere che, anche in tal caso, la stessa sia completa opinando diversamente, e consentendo dunque che l’indicazione del mezzo di prova venga effettuata una volta fissata l’udienza relativa, si consentirebbe una ingiustificata dilazione rispetto ai termini di legge. Di contro, va tuttavia segnalato che altre decisioni sono pervenute ad esito opposto dichiarando illegittimo il provvedimento, adottato de plano, di inammissibilità dell’opposizione per il solo fatto, appunto, che la richiesta di rito abbreviato non contenga da subito la specificazione del mezzo di prova richiesto Prima Sezione, n. 9355/07, CED 235835 Quarta Sezione, n. 17665/10, CED 247095 tale orientamento valorizza il dato letterale dell’articolo 464, comma primo, cod. proc. pen. ”se l’opponente ha chiestoil giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l’udienza” sicché, ove anche volesse prescindersi dalla considerazione che l’eventuale inammissibilità della richiesta di rito abbreviato non potrebbe produrre altro effetto che quello di considerare come non formulata tale richiesta con conseguente emissione di decreto di giudizio immediato , in ogni caso il giudice avrebbe l’obbligo di fissare l’udienza camerale, il cui adempimento sarebbe superfluo solo in caso di inammissibilità formale” ovvero nei casi di cui all’articolo 461, commi secondo e quarto, cod. proc. pen. . In tale contesto si è ulteriormente precisato che, una volta fissata l’udienza, né una diversa articolazione della condizione” relativa alla integrazione probatoria né la richiesta di abbreviato semplice potrebbero essere considerate tardive.