RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE

SECONDA SEZIONE CC 28 DICEMBRE 2011, numero 48367/11 RICORRENTE C INDAGINI PRELIMINARI. Fermo di indiziato – Irreperibilità momentanea – Pericolo di fuga - Sussistenza. Il pericolo di fuga che giustifica, ai sensi dell'articolo 384,comma primo, cod. proc. pen., il fermo dell'indiziato di delitto, non può dirsi superato e quindi non è escluso solo perché lo stesso indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile, giacché per condizione di chi si sia dato alla fuga , non idonea invece a consentire il fermo, deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia. Fattispecie di indagato allontanatosi dal luogo di abitazione e ritrovato dopo non semplici indagini . La pronuncia si riporta esattamente a quanto già affermato dal risalente arresto di Prima Sezione, n. 780/98, CED 209854 va in effetti considerato che, mentre l’articolo 384 cod. proc. pen. menziona unicamente il pericolo di fuga”, l’articolo 274 lett. b cod. proc. pen, in tema di esigenze cautelari, menziona, accanto a questo, altresì il fatto di chi si sia dato alla fuga”. TERZA SEZIONE CC 24 NOVEMBRE 2011, numero 47372/11 RICORRENTE A. ED ALTRO EDILIZIA. Sequestro preventivo di costruzione ritenuta abusiva – Sospensione dei lavori – Cessazione, per ciò solo, delle esigenze cautelari – Esclusione. L’intervenuto provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori relativi a manufatto ritenuto abusivo, non determina, per ciò solo, la cessazione delle esigenze cautelari poste alla base di precedente provvedimento di sequestro preventivo, incombendo al giudice di valutare in concreto le ragioni della disposta sospensione e l’idoneità di questa a soddisfare anche le esigenze poste alla base del vincolo cautelare. Il principio muove dalla considerazione, più volte enunciata dalla Corte, dell’autonomia delle valutazioni del giudice penale rispetto a quelle dell’autorità amministrativa si è infatti ritenuto sussistere il requisito del periculum in mora , necessario per l'emanazione del provvedimento di sequestro preventivo di un' area e del relativo cantiere realizzato in violazione di norme edilizie, anche nel caso in cui il sindaco abbia sospeso la concessione edilizia e sia stata rigettata dal T.A.R. la richiesta cautelare di sospensiva del provvedimento sindacale, essendosi in proposito significativamente chiarito che il sequestro preventivo tende ad assicurare le finalità della giustizia penale, le quali sono completamente diverse da quelle cui tendono invece le norme amministrative Sesta Sezione, n. 1747/98, CED 211075 si veda anche Terza Sezione, n. 1188/99, CED 215603 . QUINTA SEZIONE UP 14 OTTOBRE 2011, numero 238/12 RICORRENTE D. ED ALTRI IMPUGNAZIONI. Sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela – Interesse della parte civile all’impugnazione – Sussistenza. Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell'improcedibilità per mancanza di valida querela, in quanto la scelta di coltivare l'azione civile nel processo penale trova tutela e riconoscimento nel vigente ordinamento giuridico, né in contrario rileva l'assenza di effetti vincolanti nell'eventuale giudizio civile, in quanto sussiste, comunque, l'interesse del querelante, costituitosi parte civile, a perseguire il suo proposito di chiedere, nel procedimento penale, l'affermazione del diritto al risarcimento del danno. La pronuncia conferma l’orientamento già espresso da Seconda Sezione, n. 24824/09, CED 244335, nonché da Quinta Sezione, n. 36640/05, CED 233338, mentre si discosta dall’affermazione già resa da Terza Sezione, n. 10792/94 CED 200381 secondo cui nessun interesse processuale avrebbe invece la parte civile ad impugnare la decisione penale quando questa manca di efficacia preclusiva e quindi lascia libera la stessa parte civile di perseguire la sua pretesa risarcitoria nelle sedi proprie. Questo secondo indirizzo, condiviso anche da Quinta Sezione, n. 13312/08, CED 239388, è stato disatteso peraltro, in motivazione, anche da Sez. Un. n. 40049/08, CED 240815. TERZA SEZIONE UP 29 SETTEMBRE 2011, numero 45019/11 RICORRENTE P. PROCEDIMENTI SPECIALI. Procedimento per decreto – Opposizione - Revoca parziale del decreto – Legittimità - Presupposti. E’ legittima, a fronte di opposizione a decreto penale limitata ad una parte soltanto dei reati oggetto del provvedimento, la revoca parziale dello stesso, con conseguente eseguibilità della restante parte, a condizione, tuttavia, che la relativa pena sia stata determinata, in sede di decreto, in modo autonomo. Il principio appare far leva, in motivazione, fondamentalmente, sulla applicabilità dei principi generali in tema di impugnazioni, tra cui, in particolare, anche quello sulla formazione del giudicato sui capi e punti della decisione non oggetto di impugnazione”. In precedenza, nella vigenza del vecchio” codice di rito, si era affermato che in sede di opposizione a decreto penale di condanna il pretore, non comparendo l’opponente, ben poteva dichiarare in tutto o in parte esecutivo il decreto stesso senza revocarlo, tale essendo il caso in cui, per uno dei reati per i quali il decreto era stato emesso, il giudice, a norma dell'articolo 152 cod. proc. pen., pronunciasse declaratoria di causa di non punibilità e ordinasse l'esecuzione del decreto nel resto Terza Sezione, n. 10838/85, CED 171127 . Va inoltre ricordato che di recente Terza Sezione, n. 23717/09, CED 244030, ha affermato essere abnorme il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari, emesso un decreto penale di condanna per imputazioni plurime e accolta l'istanza di oblazione avanzata dall'imputato in riferimento ad una di esse, senza la contestuale presentazione dell'opposizione al decreto, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero in relazione all'altra imputazione, così implicitamente revocando il decreto penale.