RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE

SESTA SEZIONE UP 13 OTTOBRE 2011, N. 37402/11 RICORRENTE S. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Istigazione alla corruzione - Determinazione dell'oggetto lasciata al pubblico ufficiale - Integrazione del reato - Sussistenza. Integra il delitto di istigazione alla corruzione la condotta di colui che formuli un'offerta in cui la determinazione dell'oggetto sia rimessa allo stesso pubblico ufficiale che si intende corrompere. Fattispecie di promessa di dazione formulata dal soggetto agente nei seguenti termini vi dò quello che volete . L'affermazione ricalca il precedente rappresentato da Sesta Sezione, numero 23018/04, CED 230012. SECONDA SEZIONE UP 11 OTTOBRE 2011, N. 37969/11 RICORRENTE D. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA. Detenzione di marche da bollo contraffatte - Concorso con il delitto di ricettazione - Esclusione - Ragioni. Il reato di ricettazione non concorre con il reato di detenzione per la vendita di marche da bollo contraffatte essendo la fattispecie di cui all'articolo 455, cui l'articolo 459 cod. penumero rinvia, speciale rispetto a quella dell'articolo 648 cod. penumero Già in precedenza le Sezioni Unite, intervenute per affermare il concorso tra il reato di ricettazione e il reato di cui all'articolo 474 cod. penumero , hanno incidentalmente precisato che l'articolo 455 cod. penumero , in tema di messa in circolazione e spendita di monete falsificate, inserendo l'acquisto tra i comportamenti incriminati, è tale da atteggiarsi, stante la peculiarità dei beni ricevuti, quale disposizione speciale rispetto all'articolo 648 cod. penumero Sez. Unumero , numero 23427/01, CED 218771 nel senso, del resto, che l'articolo 455 cod. penumero si sostanzia in una vera e propria forma di ricettazione, Quinta Sezione, numero 1323/86, CED 171870. SESTA SEZIONE CC 7 OTTOBRE 2011, N. 38673/11 RICORRENTE R. PROVE. Intercettazioni di conversazioni - File audio - Diritto di acquisizione della difesa a fini cautelari - Istanza - Autorizzazione del P.M. - Obbligo di comunicazione - Esclusione. Il provvedimento del P.M. di autorizzazione del difensore ad accedere, in vista dell'udienza di riesame, ai supporti audio relativi ad intercettazione di conversazioni nella specie ambientali utilizzati per l'adozione di misure coercitive non deve essere comunicato al difensore medesimo, non essendo previsto alcun obbligo in tal senso ed incombendo invece all'interessato l'onere di informarsi in tempo utile dell'intervenuto rigetto o accoglimento dell'istanza ovvero ancora della inerzia della parte pubblica. La pronuncia si ricollega all'indirizzo della Corte secondo cui l'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'articolo 268 cod. proc. penumero , l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'articolo 178, lett. c , cod. proc. penumero di qui la conseguenza che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all'articolo 309, nono comma, cod. proc. penumero , le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio de libertate Sez. Unumero , numero 20300/10, CED 246907 . Nella sentenza qui segnalata la Corte ha escluso un qualsivoglia obbligo del P.M. che pure, nella fattispecie esaminata, aveva comunicato a mezzo fax al difensore l'accoglimento dell'istanza il giorno prima dell'udienza fissata per il riesame di comunicazione del provvedimento adottato, essenzialmente facendo leva, in via generale, sul fatto che l'articolo 121 cod. proc. penumero , nel prevedere un obbligo di provvedere senza ritardo e, comunque, entro quindici giorni sulle istanze e memorie delle parti, non contempla altresì un correlato obbligo di tempestiva comunicazione del provvedimento assunto. SESTA SEZIONE CC 26 SETTEMBRE 2011, N. 38182/11 RICORRENTE D. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Resistenza a pubblico ufficiale - Pluralità di pubblici ufficiali - Unico reato - Esclusione - Più reati - Sussistenza. La resistenza o la minaccia adoperata nel medesimo contesto per opporsi a più pubblici ufficiali non configura un unico reato di resistenza ai sensi dell'articolo 337 cod. penumero , ma tanti distinti reati, che possono essere unificati dal vincolo della continuazione, quanti sono i pubblici ufficiali verso i quali è stata esercitata violenza o minaccia, giacché l'azione delittuosa si perfeziona con l'offesa al libero espletamento dell'attività da parte di ogni pubblico ufficiale coinvolto. In precedenza, esattamente nel medesimo senso, Sesta Sezione, numero 35376/06, CED 234831. TERZA SEZIONE UP 13 LUGLIO 2011, N. 37481/11 RICORRENTE C. GIUDIZIO. Mutamento del giudice - Rinnovazione del dibattimento - Lettura degli atti precedenti - Consenso del difensore - Revocabilità - Esclusione. Il consenso alla rinnovazione del dibattimento mediante semplice lettura degli atti di istruzione probatoria in precedenza ammessi e raccolti da altro giudice, legittimamente espresso dal difensore di ufficio ritualmente nominato, non può essere successivamente revocato giacché, una volta prestato, esso deve restare irretrattabile per la certezza dei rapporti giuridici e per l'ordinaria irrevocabilità degli atti di consenso in materia procedurale. Non constano specifici precedenti sul punto. In precedenza, nel senso che l consenso delle parti all'acquisizione mediante lettura delle dichiarazioni dibattimentali rese nello stesso procedimento dinnanzi al giudice in diversa composizione può essere manifestato anche attraverso comportamenti di acquiescenza Prima Sezione, numero 18308/11, CED 250220 . Nel senso poi che neppure il consenso prestato dall'imputato per l'acquisizione di verbali di dichiarazioni, a norma degli artt. 513, comma primo e 493, comma terzo, cod. proc. penumero , è revocabile, Prima Sezione, numero 23157/07, CED 237058.