RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE

SECONDA SEZIONE UP 5 OTTOBRE 2011, N. 37016/11 RICORRENTE Z. ED ALTRI REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Possesso di carte di credito clonate - Intervenuta disattivazione delle stesse - Reato impossibile - Esclusione. In tema di possesso di carte di credito o di pagamento alterate di cui all'articolo 12 del d.l. n. 143 del 1991 cui è succeduto l'articolo 55, comma nono, del d. lgs. n. 231 del 2007 , l'intervenuta disattivazione delle stesse non rende il reato impossibile, da un lato essendo sufficiente ai fini della configurazione del reato il semplice possesso delle carte clonate a prescindere dal loro concreto utilizzo, e dall'altro dovendo l'inidoneità dell'azione essere valutata in relazione alla condotta originaria dell'agente, la quale, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato e indipendentemente da cause estranee ed estrinseche, deve essere priva in modo assoluto di determinazione causale nella produzione dell'evento. In precedenza, costantemente, nel senso che reato impossibile per inidoneità dell'azione si ha soltanto quando la condotta, per la sua natura in sé considerata, risulti inidonea secondo una valutazione ex ante a cagionare l'evento e non quando tale inidoneità sia determinata dall'incidenza di un fattore esterno, tra le altre, Prima Sezione, n. 16474/08, CED 239526 Sesta Sezione, n. 8267/93, CED 195049. SECONDA SEZIONE CC 29 SETTEMBRE 2011, N. 37037/11 RICORRENTE B. MISURE CAUTELARI PERSONALI. Impugnazioni - Richiesta di riesame - Utilizzo della posta elettronica certificata - Trasmissione alla cancelleria del giudice del riesame - Necessità. In tema di richiesta di riesame, quand'anche si ritenga la posta elettronica certificata mezzo legittimo per la spedizione della stessa in quanto equipollente alla lettera raccomandata, è comunque necessario che la richiesta sia trasmessa, nei termini di legge previsti, ala cancelleria del giudice del riesame. L'affermazione non registra precedenti. Come noto, l'articolo 48 del d. lgs. n. 82 del 2005 come modificato dall'articolo 33, del d. lgs. n. 235 del 2010, prevede, al comma secondo, che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta . Dal canto suo il comma primo prevede che la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA . Nella motivazione della presente decisione, la Corte, senza prendere posizione sulla equivalenza della posta elettronica certificata a quella cartacea tradizionale , si limita a precisare che, anche a voler ritenere detta equivalenza, non potrebbe comunque disattendersi il preciso dettato dell'articolo 309, comma quarto e settimo, che richiede che il destinatario dell'atto di impugnazione sia la cancelleria del tribunale del riesame diversamente da quanto accaduto nella specie, posto che la missiva era stata inviata all'indirizzo di posta elettronica di altra cancelleria . TERZA SEZIONE UP 15 GIUGNO 2011, N. 36823/11 RICORRENTE T. REATI CONTRO LA PERSONA. Sequestro di persona - Interclusione della vittima - Necessità - Esclusione - Limitazione della libertà personale - Sufficienza - Requisiti - Fattispecie. Il delitto di sequestro di persona non presuppone necessariamente l'interclusione della vittima, ma può consistere in limitazioni della libertà personale, sotto il profilo della libertà di movimento, che derivino da costrizione psichica o dalla creazione di condizioni di sostanziale impossibilità alla locomozione, quali, ad esempio, l'esposizione ad un pericolo per l'incolumità personale, essendo irrilevanti il grado di privazione della libertà stessa, il luogo dove è avvenuta, la durata di essa, e i mezzi usati per imporla In applicazione del principio la Corte ha ravvisato il reato nell'avvenuto abbandono di donna per strada senza vestiti e senza telefono cellulare nonché minacciata di morte ove avesse seguito l'imputato . La giurisprudenza della Corte è costante nel ritenere sufficiente, per la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona previsto dall'articolo 605 cod. pen., che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, tale da privarla della capacità di spostarsi da un luogo all'altro tra le altre, Quinta Sezione, n. 6488/05, CED 231422 Quinta Sezione, n. 43713/02, CED 223503 Quinta Sezione, n. 5433/2000, CED 215253 Quinta Sezione, n. 16094/90, CED 185968 . Nella specie la Corte ha ritenuto che la limitazione della libertà del movimento della donna abbandonata sulla pubblica strada fosse stata attuata sia sul piano fisico, essendo la vittima stata denudata e privata dei mezzi di comunicazione, sia sul piano morale essendo stata minacciata. TERZA SEZIONE UP 14 GIUGNO 2011, N. 36817/11 RICORRENTE T. SENTENZA. Correlazione tra accusa e sentenza - Mutamento del fatto - Nozione - Fattispecie. Il principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza, avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, va interpretato con riferimento alle finalità cui è diretto, cosicché non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto insussistente la violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen. in un caso in cui, a fronte del contestato procacciamento di immagini pedopornografiche, l'imputato era poi stato condannato per la condotta di detenzione di tale materiale . La necessità di interpretare il principio della necessaria correlazione tra fatto per cui vi è contestazione e fatto per cui è condanna in senso funzionale rispetto al diritto di difesa è affermazione costantemente enunciata dalla Corte si vedano, tra le numerose altre, Sesta Sezione, n. 3430/09, CED 677015 Terza Sezione, n. 818/06, CED 233257 Seconda Sezione, n. 46242/05, CED 232774 Quarta Sezione, n. 41663/05, CED 232423 Quinta Sezione, n. 46203/04, CED 231169 . Quanto alla concreta fattispecie esaminata dalla Corte, in motivazione si precisa che procacciamento da un lato e detenzione dall'altro rappresentano due diverse modalità di perpetrazione del medesimo reato, con la conseguenza, tra l'altro, che le due condotte non possono concorrere tra di loro perché hanno un elemento comune, che è costituito dalla disponibilità del materiale pedopornografico in precedenza, in quest'ultimo medesimo senso, Terza Sezione, n. 43189/08, CED 241425, mentre, nel senso che l'elemento oggettivo del reato di detenzione di materiale pornografico consiste nelle condotte, tra loro alternative, del procurarsi, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, e del disporre, che implica un concetto più ampio della detenzione, Terza Sezione, n. 41067/07, CED 238079 .