RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza TERZA SEZIONE CC 13 LUGLIO 2011, N. 35576/11 RICORRENTE T. PROCEDIMENTI SPECIALI. Applicazione della pena su richiesta - Potere di riqualificazione del giudice - Presupposti. In tema di patteggiamento, il potere - dovere del giudice di verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto è esercitabile sulla base dei soli elementi emergenti ictu oculi dagli atti processuali, restando invece inibito, quand'anche in favor rei, ove un diverso titolo di reato dipenda da elementi non univocamente acquisiti alle evidenze processuali. La pronuncia, negli specifici termini di cui sopra, non registra precedenti. Va ricordato che, in sede di applicazione della pena, il controllo del giudice circa la correttezza della qualificazione giuridica si sostanzia e si definisce nel riscontro dell'astratta corrispondenza della fattispecie legale prospettata, senza potersi spingere fino a censurare l'accordo sotto il profilo di una ritenuta incompletezza della contestazione, posto che ogni potere in ordine alla modifica dell'imputazione o ad una nuova contestazione spetta unicamente all'organo dell'accusa Quinta Sezione, numero 6006/98, CED 212895 . Va ancora ricordato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità' che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, dovendo invece escludersi la ricorribilità tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità tra le altre, Quarta Sezione, numero 10692/10, CED 246394 Sesta Sezione, numero 6510/03, CED 228272 . QUINTA SEZIONE UP 1 GIUGNO 2011, N. 34790/11 RICORRENTE M. REATI CONTRO LA PERSONA. Reato di diffamazione - Soggetto passivo - Persona giuridica - Configurabilità. Rientrano tra i soggetti passivi del delitto di diffamazione anche le entità giuridiche, le associazioni e gli enti di fatto, in quanto titolari dei beni dell'onore e della reputazione che si concretizzano nella considerazione esterna che la collettività loro riconosce. Già Quinta Sezione, numero 1188/01, CED 220813, in fattispecie di diffamazione nei confronti di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ha affermato che le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione possono, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono, entità alla quale, conseguentemente, compete la legittimazione ad assumere la qualità di soggetto passivo dei delitti contro l'onore. PRIMA SEZIONE CC 18 MAGGIO 2011, N. 33503/11 RICORRENTE B. MEZZI DI PROVA. Sequestro - Somme di denaro - Devoluzione allo Stato - Presupposti. La devoluzione allo Stato di somme di denaro in sequestro ex art. 262 comma terzo bis, cod. proc. penumero , presuppone, oltre che il decorso del termine di cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, altresì l'impossibilità di restituzione all'avente diritto perché non identificato o irreperibile ovvero perché, avvertito, non attivatosi per il ritiro. La pronuncia ricusa un'interpretazione meramente letterale della norma di riferimento, ancorata al solo dato testuale della mancanza di richieste di restituzione e alla avvenuta decorrenza del termine quinquennale, privilegiando un'interpretazione logico - sistematica sicuramente più condivisibile. SESTA SEZIONE CC 20 APRILE 2011, N. 34118/11 RICORRENTE T. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Peculato - Oggetto materiale - Beni immobili - Esclusione. Il bene immobile di proprietà pubblica, affidato alla gestione del pubblico ufficiale, non può mai costituire oggetto di peculato da parte di costui, non rientrando nella previsione incriminatrice anche in ragione della non configurabilità di una condotta di appropriazione stante il necessario trasferimento della proprietà attraverso la conclusione di un contratto avente la forma scritta ad substantiam. L'affermazione non registra precedenti. L'art. 314 cod. penumero prevede la condotta del pubblico ufficiale che si appropria di denaro o di altra cosa mobile altrui di cui abbia la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio. QUINTA SEZIONE UP 29 MARZO 2011, N. 35383/11 RICORRENTE S. REATI CONTRO L'INVIOLABILITA' DEI SEGRETI. Rivelazione di corrispondenza - Giusta causa - Presupposti. Integra il reato di rivelazione del contenuto di corrispondenza la condotta di colui che produca, nel corso di un giudizio di separazione, corrispondenza inviata alla moglie attestante le condizioni patrimoniali di quest'ultima, senza che possa ravvisarsi una giusta causa scriminante laddove non si accerti che solo attraverso tale rivelazione fosse possibile contrastare le richieste del coniuge controparte. Come noto l'art. 616, comma secondo, cod. penumero , contempla il fatto di colui che, dopo avere commesso una delle tre condotte di violazione, sottrazione e soppressione descritte al comma primo venendo infatti il soggetto agente indicato dalla norma come colpevole , riveli, senza giusta causa, in tutto o in parte, il contenuto, evidentemente da lui conosciuto, della corrispondenza, ove da ciò derivi un nocumento. Si ha pertanto, in tal modo, secondo la dottrina, la configurazione di una ulteriore autonoma figura di reato, sia pure implicante l'avvenuta consumazione di una delle fattispecie del comma primo. La rivelazione, che consiste nel rendere noto a terzi, con qualunque mezzo di diffusione, pubblico o provato, il contenuto della corrispondenza il che implica che lo stesso non sia già, però, secondo la generale dottrina e la giurisprudenza, di pubblica conoscenza , deve avvenire, come detto, in assenza di giusta causa. Su tale specifico punto si è affermato, in giurisprudenza, che tale concetto, non definito dal legislatore, è affidato al concetto generico di giustizia, da determinarsi concretamente di volta in volta dal giudice con riguardo alla liceità, sotto il profilo etico e sociale, dei motivi che determinano il soggetto ad un certo atto o comportamento, di talché, proprio in relazione a fattispecie esattamente analoga a quella di cui alla pronuncia qui segnalata, la Corte ha ritenuto sussistente detta giusta causa relativamente alla rivelazione del contenuto della corrispondenza del coniuge in un giudizio civile di separazione Quinta Sezione, numero 8838/97, CED 208613 . La pronuncia qui segnalata, afferente alla produzione ad opera dell'imputato di documentazione bancaria già inviata alla moglie, precisa che la giusta causa presuppone che detta produzione sia l'unico mezzo a disposizione per contestare le richieste della controparte nella specie volte ad ottenere la corresponsione di un assegno di mantenimento , tenuto conto anche della possibilità che, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., il giudice ben può, ad istanza di parte e nei limiti dell'ispezione, ordinare all'altra parte o ad un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.