RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andeazza SEZIONE FERIALE UP 17 AGOSTO 2011, N. 32796/11 RICORRENTE Z. PROVE. Perizia - Su qualità psichiche non patologiche - Divieto - Riferibilità alla persona offesa - Sussistenza - Ragioni. Il divieto di perizia su qualità psichiche non patologiche dello imputato di cui all'articolo 220 cod. proc. penumero è operante anche per la persona offesa dal reato, identica essendone la finalità che è quella di evitare indagini somatiche in una valutazione che spetta solo al giudice. La pronuncia ripercorre nei medesimi termini quanto già affermato da Seconda Sezione, numero 2433/88, CED 177682, e Prima Sezione, numero 2627/84, CED 168374. SEZIONE FERIALE UP 11 AGOSTO 2011, N. 32326/11 RICORRENTE K. STRANIERI. Fattispecie ex articolo 14, comma quinto ter, d. lgs. numero 286 del 1998 - Modifiche ad opera del d.l. numero 89 del 2011 convertito in l. numero 129 del 2011 - Applicazione retroattiva - Esclusione. In tema di articolo 14, comma quinto ter, del d. lgs. numero 286 del 1998, la nuova disciplina incriminatrice, introdotta dal d.l. numero 89 del 2011, non è applicabile ai fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della stessa, stante la non rilevanza penale della pregressa normativa conseguente alla sentenza della Corte di Giustizia UE 28 aprile 2011, El Dridi, in relazione alla c.d. Direttiva rimpatri numero 115 del 2008. La pronuncia si riferisce al recentemente novellato articolo 14, comma quinto ter, del d. lgs. numero 286 del 1998, secondo cui la violazione senza giustificato motivo dell'ordine di allontanamento impartito allo straniero non trattenibile nei centri di identificazione ed espulsione è ora sanzionata con la multa da 10.000 a 20.000 euro. SESTA SEZIONE UP 22 GIUGNO 2011, N. 33472/11 RICORRENTE S. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Amministratore di aziende confiscate - Prelievo di somme delle aziende a fini di autoliquidazione - Peculato - Integrazione - Presupposti. Commette il delitto di peculato l'amministratore di aziende confiscate che si appropri di denaro, di cui abbia la disponibilità, delle stesse, autoliquidandosi, senza autorizzazione della competente autorità ministeriale, acconti sul compenso finale da lui stesso determinati nell'ammontare. Già in precedenza, nel senso che il commissario liquidatore chiamato a rispondere, nella sua qualità di pubblico ufficiale, del reato di peculato per essersi appropriato di somme di denaro provenienti dall'attivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non può validamente invocare a proprio favore la causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto sull'assunto di essersi soltanto autoliquidato degli acconti sul compenso finale a lui dovuto ai sensi dell'articolo 213 del R.D. numero 267 del 1942, non avendo egli un diritto soggettivo alla percezione di tali acconti, i quali possono essergli soltanto discrezionalmente accordati dal tribunale, in applicazione analogica dell'articolo 39 del medesimo R.D., Sesta Sezione, numero 5576/98, CED 210483. QUARTA SEZIONE UP 17 GIUGNO 2011, N. 33452/11 RICORRENTE P. ED ALTRI IMPUGNAZIONI. Sentenza di proscioglimento di estinzione del reato per prescrizione - Ricorso della parte civile - Inammissibilità per mancanza di interesse. E' inammissibile per mancanza di interesse il ricorso della parte civile contro la sentenza che dichiari non doversi procedere per estinzione del reato per remissione di querela. L'affermazione, recependo il costante insegnamento giurisprudenziale, parifica, agli effetti del principio, la prescrizione alla remissione di querela, oggetto dei precedenti arresti vedansi Quinta Sezione, numero 5373/08, CED 239113 Quinta Sezione, numero 13312/08, CED 239388 Quinta Sezione, numero 3862/81, CED 148559. SESTA SEZIONE UP 24 MAGGIO 2011, N. 34101/11 RICORRENTE F. REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. Declinazione di generalità di terzi - Calunnia - Fattispecie. Commette il reato di calunnia colui che, dopo avere ingerito alcolici in quantità eccessiva, e fermato dalla polizia stradale, si attribuisca le generalità di altra persona realmente esistente così esponendo quest'ultima, stante l' esame alcolimetrico eseguito nei suoi confronti eccedente i limiti di legge, al concreto pericolo di essere sottoposta a procedimento penale per il reato di guida in stato di ebbrezza. Nella specie il ricorrente aveva sostenuto di avere fornito le false generalità di terza persona, da lui conosciuta, sin dal momento iniziale del controllo al solo fine di eludere la responsabilità per l'allora illecito amministrativo di guida senza patente e ancor prima di essere sottoposto all'alcotest senza più potere rettificare le stesse posto che, così facendo, egli si sarebbe autoaccusato del reato di cui all'articolo 495 cod. penumero . La Corte ha disatteso tale impostazione sottolineando, senza ulteriori precisazioni, la unitaria condotta commissiva indicazione di false generalità ed omissiva omessa esternazione della sua vera identità personale da parte dell'imputato e richiamandosi alla impossibilità di estendere lo ius defendendi sino al punto di consentire all'interessato di accusare, in forma diretta o indiretta, persone che egli sappia innocenti. Ha poi sottolineato la netta differenziazione tra la condotta di chi, non tratto in arresto, e privo di qualsiasi documento identificativo, fornisca generalità appartenenti ad un terzo, così esponendo questi al concreto pericolo di un procedimento penale e la condotta di chi, per essere stato tratto in arresto, non possa esporre terzi a pericolo di procedimento essendo certa, al di là delle false generalità fornite, la propria identità fisica per l'esclusione del reato di calunnia in tale secondo caso, vedasi, infatti, Sesta Sezione, numero 34696/10, CED 248583 e numero 18364/03, CED 225214 .