RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza SESTA SEZIONE UP 17 FEBBRAIO 2011, N. 27453/11 RICORRENTE A. ED ALTRI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Abuso d'ufficio - Violazione di norme di legge - Art. 97 Cost. - Rilevanza. In tema di abuso d'ufficio, il requisito della violazione di norme di legge può essere integrato dall'inosservanza del principio costituzionale ex articolo 97 Cost. di imparzialità della P.A., per la parte in cui riguarda l'attività concreta dei pubblici funzionari, poiché lo stesso, esprimendo l'obbligo di non porre in essere favoritismi e di non privilegiare situazioni personali confliggenti con l'interesse generale della collettività, impone al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comportamento di immediata applicazione. La pronuncia ribadisce un principio già affermato, in precedenza, da Sesta Sezione, numero 25162/08, CED 239892 precisando, quanto alla eccepita natura solo programmatica della disposizione di cui all'articolo 97 Cost., che la stessa va riferita al solo aspetto organizzativo della P.A. mentre, con riguardo all'attività concreta della stessa P.A., il contenuto della norma è immediatamente precettivo. TERZA SEZIONE UP 19 GENNAIO 2011, N. 27440/11 RICORRENTE S. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Abusivo esercizio di una professione - Conseguimento di abilitazione - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie. E'abusivo l'esercizio della professione da parte di colui che, pur avendo conseguito la abilitazione professionale, non sia tuttavia iscritto all'albo professionale, ove tale iscrizione sia imposta da norma cogente quale condizione inderogabile per l'esercizio della professione. Fattispecie di abusivo esercizio della professione di avvocato consistito nella autenticazione della sottoscrizione del mandato difensivo da parte di soggetto iscrittosi all'albo professionale solo successivamente all'esercizio di tale atto tipico . Nel medesimo senso, Sesta Sezione, numero 19658/04, CED 228430 secondo cui, inoltre, la disciplina dell'articolo 384 cod. penumero non contrasta con l'articolo 33, comma quinto, Cost., nella parte in cui prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, in quanto la norma non vieta al legislatore la previsione di condizioni aggiuntive per detto esercizio e numero 14649/86, CED 174727. Del resto, il delitto di esercizio abusivo della professione è configurabile anche nell'ipotesi in cui l'agente, pur iscritto nel relativo albo, abbia compiuto attività professionale in costanza di sottoposizione a provvedimento di sospensione adottato dai competenti organi amministrativi, Sesta Sezione, numero 20439/07, CED 236419 . La disposizione dell'articolo 348 cod. penumero e' infatti qualificata dalla Corte quale norma penale in bianco presupponente l'esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivono una speciale abilitazione dello Stato ed impongono l'iscrizione in uno specifico albo, in tal modo configurando le cosiddette professioni protette Sesta Sezione, numero 9089/95, CED 202273 . SESTA SEZIONE UP 14 MARZO 2011, N. 27119/11 RICORRENTE B. REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. Allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e prima della notificazione dell'ordine di carcerazione - Reato di evasione - Integrazione - Ragioni. Integra il reato di evasione la condotta di colui che si allontani ingiustificatamente dal luogo degli arresti domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a una pena detentiva di durata superiore al periodo di custodia cautelare sofferto, poiché in tale situazione l'agente non può considerarsi formalmente libero sino alla notificazione dell'ordine di esecuzione della pena definitiva ne' il passaggio in giudicato della sentenza è previsto fra le cause di estinzione delle misure cautelari di cui agli artt. 300 e 303 cod. proc. penumero . L'affermazione riprende il principio già espresso da Sesta Sezione, numero 18733/08, CED 239930 numero 1364/07, CED 235718 e numero 7685/00, CED 217553, contrastato, tuttavia, da da Sesta Sezione, numero 21211/01, CED 218832, secondo cui . Va comunque ricordato che le recenti Sezioni Unite, numero 18353/11, CED 249480, enunciando il principio secondo cui il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale già applicata al condannato, senza che, peraltro, sia necessario alcun provvedimento che dichiari l'estinzione della misura, hanno espressamente diversificato da tale fattispecie la situazione delle misure custodiali, posto che queste ultime presenterebbero due caratteristiche strettamente correlate, da un punto di vista funzionale, all'esecuzione della pena, e cioè, da un lato, la concreta idoneità a scongiurare il pericolo di fuga, e, dall'altro, la computabilità del periodo di applicazione secondo la regola fissata in via generale dall'articolo 657 cod. proc. penumero ai fini della determinazione della pena detentiva da espiare di qui, dunque, la persistenza di dette misure pur dopo il passaggio in giudicato della sentenza. TERZA SEZIONE CC 5 APRILE 2011, N. 28220/11 RICORRENTE F. REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO. Reato ex articolo 16, comma quarto, d.l. numero 135 del 2009 uso di indicazione di vendita di prodotto interamente realizzato in Italia - Indicazione di vendita - Nozione - Fattispecie. Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'articolo 16, comma quarto, del d.l. 25 settembre 2009, numero 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, numero 166, l' indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia deve consistere in una rappresentazione grafica idonea ad essere apposta sul prodotto o sulla confezione di vendita o, comunque, suscettibile di divenire oggetto di comunicazione commerciale, sicché deve escludersi che la sola foggia o tipologia del prodotto possa costituire un rappresentazione della integrale fabbricazione di esso nel territorio italiano. L'affermazione non presenta precedenti. Come noto, l'articolo 16, comma quarto, del d.l. 25 settembre 2009, numero 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, numero 166, introducendo una nuova fattispecie incriminatrice, ha previsto che chiunque faccia uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale 100% made in Italy , 100% Italia , tutto italiano , in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e' punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo . Nella specie il giudice del riesame aveva, in sede di giudizio circa un sequestro probatorio di numerosissimi articoli in vetro raffiguranti, tra l'altro, gondole e maschere, ritenuto che già la foggia degli stessi denotasse l'esclusiva italianità degli oggetti e, conseguentemente, la produzione degli stessi interamente in Italia. La Corte, sulla base del testuale dettato del comma terzo dell'articolo 16, che fornisce la nozione di uso dell'indicazione di vendita , rapportandolo ad una apposizione sul prodotto o sulla confezione, ha disatteso tale impostazione, richiedendo invece la legge una necessaria rappresentazione grafica indicativa di realizzazione interamente italiana del prodotto. TERZA SEZIONE CC 14 GIUGNO 2011, N. 28233/11 RICORRENTE A. EDILIZIA. Reato di edificazione abusiva - Condono - Applicabilità - Ultimazione dell'opera alla data di legge - Copertura - Requisiti. In tema di condono edilizio nella specie ex lege 23 dicembre 1994, numero 724 , l'ultimazione al rustico dell'opera cui fare riferimento ai fini dell'applicabilità della relativa disciplina richiede una copertura definitiva. Fattispecie di ritenuta inapplicabilità del condono stante la copertura in lamiere coibentate relativamente a manufatto in calcestruzzo e muratura destinato a civile abitazione . Nel senso, costante, che la nozione di ultimazione dell'opera cui fare riferimento ai fini dell'applicabilità della relativa disciplina coincide, per effetto dell'articolo 31, comma secondo, della l. numero 47 del 1985, con l'esecuzione del rustico ed il completamento della copertura, tra le altre, Terza Sezione, numero 8064/08, CED 242740 numero 28515/07, CED 237139.