RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza PRIMA SEZIONE CC 19 APRILE 2011, N. 26302/11 RICORRENTE P. ESECUZIONE. Sentenza di condanna - Statuizioni in materia di spese - Modificabilità in sede di procedimento di esecuzione - Esclusione. In materia di recupero delle spese di giustizia, anticipate dallo Stato, l' incidente di esecuzione può essere diretto solo a rendere la liquidazione delle spese conforme alle statuizioni della sentenza di condanna, nonché ad interpretare, quando ciò sia imposto dal carattere equivoco della pronunzia, tali statuizioni, rendendone espliciti il contenuto ed i limiti, ma non può in alcun modo apportare sostanziali modifiche alle suddette statuizioni, rese intangibili dal passaggio in giudicato della sentenza. In precedenza, nel medesimo senso, Sesta Sezione, numero 1889/1989, CED 182881. Nella specie il ricorrente aveva chiesto, con incidente di esecuzione, che fosse invalidata la condanna alle spese pronunciata dal Tribunale di Palermo in sede di decreto di sottoposizione a misure di prevenzione, pur senza avere mai, nei giudizi di impugnazione attivati avverso detto decreto, lamentato alcunché in proposito. La Corte, rigettando il ricorso presentato avverso il provvedimento di diniego di richiesta di invalidazione della condanna alle spese, ha affermato il principio in parola. SECONDA SEZIONE CC 6 APRILE 2011, N. 27022/11 RICORRENTE M. MISURE CAUTELARI. Termini di durata - Sospensione - Carichi di lavoro e problemi logistici - Rilevanza. Ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare ex articolo 304, comma secondo, cod. proc. penumero , nell'ambito della valutazione delle esigenze processuali rientrano anche i carichi di lavoro dell'organo giudicante e dei suoi componenti, potendo essere prese in considerazione anche ragioni estrinseche al processo, quali l'impiego degli stessi magistrati in altri complessi dibattimenti o comunque in altre attività giudiziarie tali da impedire la possibilità di fissare quotidianamente udienza e consentire, senza superare i termini massimi di fase della custodia cautelare, la pronuncia della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni. In tal senso, in precedenza, Quinta Sezione, numero 4157/01, Tarantino, e Prima Sezione, numero 2962/97, Marino, ove si è anche specificato che gli impegni collegati all'andamento imprevedibile delle sopravvenienze non possono essere automaticamente qualificati come disfunzioni dell'apparato giudiziario, ma costituiscono invece un fenomeno fisiologico, in quanto connaturato alla garanzia costituzionale del giudice precostituito, essendo tuttavia necessario, per l'organo giudicante, motivare esaurientemente circa la ricorrenza delle condizioni. L'articolo 304, comma secondo, cod. proc. penumero prevede, in proposito, che i termini previsti dall'articolo 303 possano essere sospesi, quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a , nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni . TERZA SEZIONE UP 18 MARZO 2011, N. 26703/11 RICORRENTE K. ATTI PROCESSUALI. Sentenza - Obbligo di traduzione per l'imputato alloglotta - Esclusione. La sentenza non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta, posto che tale diritto sussiste solo in relazione agli atti cui lo straniero partecipi direttamente e non per quelli che, essendo preordinati a dare impulso alla fase successiva solo eventuale, sono rimessi all'iniziativa ed alla valutazione della parte interessata. Il principio, affermato anche di recente, tra le altre, da Prima Sezione, numero 24514/10, CED 247760 e numero 16807/10, CED 247073, è, per la verità, pacifico va tuttavia ricordato che la direttiva 2010/64/UE del parlamento europeo e del consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali, prevede, all'articolo 3, commi 1 e 2, che gli Stati membri assicurino che gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti, tra cui sono espressamente ricomprese anche le sentenze, che sono fondamentali per garantire che gli stessi siano in grado di esercitare i diritti di difesa e per tutelare l'equità del procedimento. L'articolo 8 della direttiva concede peraltro tempo agli Stati membri sino al 27 ottobre 2013 per emanare le norme interne di recepimento. TERZA SEZIONE UP 23 FEBBRAIO 2011, N. 26692/11 RICORRENTE B. REATI CONTRO LA PERSONA. Reati sessuali - Minori in tenera età quali persone offese - Diniego di perizia psicologica - Illegittimità. In tema di reati sessuali nei confronti di minori in tenera età, è illegittimo, specie ove sia intercorso diverso tempo tra i fatti e le rivelazioni della persona offesa, il diniego del giudice di disporre una perizia psicologica in contraddittorio onde accertare se i racconti del minore siano aderenti alla realtà o non siano stati, in ipotesi, influenzati da fantasie, suggestioni o altre influenze esterne. La Corte, annullando con rinvio la sentenza impugnata in conseguenza della rilevata omissione, ha osservato che il diniego in oggetto aveva privato la difesa della possibilità di contestare le conclusioni della consulenza psicologica pur disposta da parte del P.M, con conseguente violazione del principio della formazione della prova in contraddittorio posto dall'articolo 111 Cost. e dall'articolo 6 lett. d della Cedu . Sul punto va ricordato come, in altra occasione Terza Sezione, numero 37147/07, CED 237554 , la Corte abbia chiarito che la valutazione giudiziale delle dichiarazioni accusatorie rese dalle vittime degli abusi, che richiede specifiche cognizioni tecniche mediante il ricorso al sapere scientifico esterno, non impone nella fase delle indagini preliminari alcun obbligo al pubblico ministero di affidare la cosiddetta consulenza personologica nelle forme dell'articolo 360 cod. proc. penumero ovvero di richiedere al Gip l'incidente probatorio, essendo ammissibile il ricorso alla procedura non garantita prevista dall'articolo 359 cod. proc. penumero , le cui risultanze hanno tuttavia valore solo endoprocessuale, sottraendo agli indagati la facoltà di controllare, tramite i difensori ed i consulenti tecnici, l'operato del consulente. In generale, poi, le pronunce di Terza Sezione, numero 8962/97, CED 208447 e numero 22935/03, CED 225377 hanno precisato come, nella valutazione dell'attitudine psicofisica del teste minore, proficuo sia l'uso dell'indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali quali l'attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità il primo consiste nell'accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari il secondo, da tenere distinto dall'attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice, è diretto invece ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna.