RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza SECONDA SEZIONE CC 22 GIUGNO 2011, N. 25999/11 RICORRENTE P.M. IN PROC. S. MISURE CAUTELARI REALI. Sequestro preventivo - Incompatibilità con ipoteca e privilegio - Insussistenza. In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo non e' incompatibile con l'ipoteca e il privilegio speciale ed e' rispetto ad essi prioritario, giacché quest'ultimi, per la loro natura di diritti reali di garanzia del credito, sono istituti ai quali l'ordinamento riconosce finalità differenti rispetto al sequestro penale mentre infatti quest'ultimo e' diretto a sottrarre il corpo del reato o la cosa pertinente al reato a chiunque li detenga, indipendentemente dalla titolarità del diritto o del credito da esso garantito, l'ipoteca e il privilegio hanno ad oggetto un diritto reale di garanzia sul bene che assicura il diritto di seguire il bene medesimo in tutte le sue vicende giuridiche nei rapporti tra privati. L'affermazione reitera esattamente il precedente di cui alla pronuncia di Sesta Sezione, n. 28823/02, CED 222749. In generale, nel senso che il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso, tra le altre, Terza Sezione, n. 1806/09, CED 242262 e Quinta Sezione, n. 37033/06, CED 235283. SESTA SEZIONE UP 15 GIUGNO 2011, N. 25695/11 RICORRENTE P. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Aeroporto - Oggetti lasciati dai viaggiatori ai filtri di sicurezza - Passaggio della titolarità all'amministrazione dell'aeroporto - Conseguenze in tema di appropriazione. Gli oggetti lasciati dai passeggeri ai filtri di partenza degli aeroporti in quanto non introducibili a bordo dell'aereo per ragioni di sicurezza, in quanto consegnati, in tal modo, all'autorità portuale, passano nella proprietà di quest'ultima, sicché la guardia giurata ivi in servizio che se ne appropri commette il reato di peculato. Sulla questione non constano precedenti la Corte ha in particolare disatteso l'assunto difensivo che sosteneva che l'abbandono di tali oggetti si trattava di coltelli, forbici e cacciaviti che, per ragioni di sicurezza, non possono essere introdotti a bordo dell'aeromobile , presentava una natura abdicativa analoga a quella delle res derelictae con conseguente liceità di una loro successiva appropriazione al contrario, ha osservato la Corte, proprio perché il viaggiatore ottempera all'imposizione dell'onere di non portare con sé cose atte ad offendere, tale abbandono presenta una natura traslativa, ad esso seguendo, quindi, l'immediato passaggio della titolarità della cosa all'amministrazione dell'aeroporto. Va ricordato d'altra parte che, secondo l'insegnamento della Corte, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario e' necessario che risulti chiaramente, per le condizioni o il luogo in cui essa si trovi, la volonta' dell'avente diritto di disfarsene definitivamente Seconda Sezione, n. 2816/84, CED 163362 . SECONDA SEZIONE UP 8 GIUGNO 2011, N. 25728/11 RICORRENTE C. GIUDIZIO. Imputato contumace o assente - Contestazione della recidiva - Notifica del verbale - Necessità - Sussistenza. In tema di nuove contestazioni all'imputato assente o contumace la prescrizione in ordine alla necessità di inserire la contestazione nel verbale del dibattimento e di notificare per estratto all'imputato detto verbale opera anche con riguardo alla contestazione della recidiva. L'affermazione è inedita ad una contraria soluzione potrebbe indurre il fatto che in caso di giudizio con imputato presente, l'art. 519 cod. proc. pen. esclude che, in caso di contestazione della recidiva, lo stesso possa chiedere un termine a difesa la Corte tuttavia ha disatteso tale possibile percorso alternativo valorizzando il dettato onnicomprensivo dell'art. 520. SECONDA SEZIONE UP 8 GIUGNO 2011, N. 25724/11 RICORRENTE S. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Rapina - Elemento oggettivo - Violenza - Mediante mezzo meccanico - Configurabilità - Fattispecie. La violenza necessaria ai fini della integrazione del reato di rapina impropria consiste nell'estrinsecazione di energia fisica che arrechi pregiudizio alla persona e può essere esercitata con qualsiasi strumento e, quindi, anche con un mezzo meccanico non destinato per sua natura all'offesa. Fattispecie di violenza posta in essere in ragione della fuga a bordo di ciclomotore in precedenza sottratto al proprietario che, nel tentativo di tornare in possesso del bene, vi si era aggrappato così venendo da esso trascinato per alcuni metri . Il principio è stato in precedenza espresso da Seconda Sezione, n. 4761/90, CED 183914. In motivazione la Corte ha ribadito anche che nel caso di fuga a bordo di veicolo è necessario verificare se siano o meno stati travalicati i limiti normali di uso di esso ovvero siano state attuate manovre dirette ad ostacolare l'attività di persone, con incombente minaccia alla loro incolumità. SESTA SEZIONE UP 8 MARZO 2011, N. 26058/11 RICORRENTE B. PROCEDIMENTI SPECIALI. Applicazione della pena - Richiesta in sede predibattimentale - Rigetto - Rinnovazione avanti ad altro giudice del dibattimento - Legittimità. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, non è inibito che, dopo il rigetto di una prima richiesta di applicazione della pena da parte del giudice del dibattimento, a una successiva udienza cui il dibattimento sia stato rinviato le parti si accordino per una diversa richiesta davanti a un diverso giudice, sempre che ciò avvenga prima dell'apertura del dibattimento. Il principio qui segnalato ha condotto nella specie la Corte ad annullare con rinvio la sentenza del giudice dibattimentale che, muovendo dal presupposto della non consentita reiterazione di applicazione della pena una volta che la stessa fosse stata respinta da giudice di pari grado, aveva dichiarato inammissibile la nuova, seppur diversa, richiesta di patteggiamento presentata successivamente ad un primo rigetto ad opera di altro giudice del dibattimento. La Corte ha richiamato, in conformità, la analoga pronuncia di Quinta Sezione, n. 5154/92, CED 190068, adottata, peraltro, anteriormente alla modifica, ad opera dell'art. 34, comma primo, l. n. 479 del 1999, dell'art. 448 cod. proc. pen. nel senso della non ulteriore rinnovabilità della richiesta dinanzi ad altro giudice fatte salve le ipotesi ivi espressamente disciplinate di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del gip. La Corte parrebbe d'altra parte, nella motivazione, fare leva ai fini di una soluzione affermativa sul fatto che una medesima ratio ricorrerebbe nel caso di anullamento di sentenza di applicazione della pena da parte della Corte di cassazione con successiva possibile riproposizione della domanda, di diverso contenuto, nel nuovo giudizio nel senso di tale possibilità, da ultimo, Sez. Un., n. 35738/10, CED 247841 .