RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza TERZA SEZIONE UP 14 APRILE 2011, N. 19729/11 RICORRENTE S. ED ALTRO PROCEDIMENTI SPECIALI. Richiesta di giudizio abbreviato condizionato - Rigetto - Riproposizione in predibattimento con contenuto diverso - Legittimità - Esclusione. Non è consentito mutare, in sede di riproposizione predibattimentale, il contenuto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato originariamente avanzata nel corso dell'udienza preliminare e respinta in quella sede. Nella specie, a fronte della primigenia richiesta del rito speciale condizionata ad esame testimoniale, e, solo in subordine, all'espletamento di perizia, la successiva richiesta era stata condizionata a tali mezzi cumulativamente considerati . Già in precedenza la Corte ha affermato essere illegittimo, anche se non abnorme, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento accolga la richiesta di abbreviato condizionata all'assunzione di prove diverse da quelle indicate in altra analoga richiesta precedentemente rigettata dal giudice delle indagini preliminari Sesta Sezione, n. 46507/09, CED 245331 nel senso, poi, che non è consentito in sede predibattimentale il mutamento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato avanzata nel corso dell'udienza preliminare e respinta in quella sede, in domanda di giudizio abbreviato incondizionato, Terza Sezione, n. 1851/11, CED 249054 e Prima Sezione, n. 47027/07, CED 238315. Infine, per l'impossibilità del mutamento, sia nel contenuto sia nel tipo di abbreviato, Prima Sezione, n. 27778/06, CED 234964. PRIMA SEZIONE CC 25 MARZO 2011, N. 18604/11 RICORRENTE P. ESECUZIONE. Provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Effetto preclusivo - Limiti. Il provvedimento di rigetto del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova decisione sullo stesso oggetto, salvo non siano prospettati dall'interessato elementi di carattere nuovo. In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza che, successivamente a provvedimento di rigetto non impugnato, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. sulla base della condizione di tossicodipendenza già prospettata in precedenza . La pronuncia è espressione di un indirizzo ormai consolidato che individua nella previsione del l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., ove consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione in tal senso, da ultimo, Quinta Sezione, n. 15341/10, CED 246959 Prima Sezione, n. 3736/09, CED 242533 Terza Sezione, n. 21792/06, CED 235522 Terza Sezione, n. 5195/04, CED 227329 . SECONDA SEZIONE CC 4 FEBBRAIO 2011, N. 20046/11 RICORRENTE M. PERSONE GIURIDICHE. Responsabilità degli enti - Sentenza di applicazione della pena - Confisca per equivalente Applicabilità. In tema di reati commessi nell'interesse della persona giuridica, la confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato, di cui all'art. 19 della l. n. 231 del 2001 si applica anche nel caso di sentenza di applicazione della pena. Non risultano precedenti specifici discostandosi dalla prospettiva del ricorrente che faceva leva sul tenore letterale della norma, secondo cui la confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna , la Corte ha fatto leva sull'ormai acquisita natura della sentenza di applicazione della pena su richiesta che, a norma dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., salve diverse disposizioni di legge, è equiparata a una pronuncia di condanna si veda, per una generale disamina della problematica, Sez. Un., n. 17781/06, CED 233518 di qui, dunque, la possibilità di ricomprendere, nel termine condanna di cui al citato art. 19, sia la sentenza di condanna in senso stretto sia quella di patteggiamento . PRIMA SEZIONE UP 13 GENNAIO 2011, N. 18305/11 RICORRENTE M. ED ALTRO NAVIGAZIONE. Sicurezza della navigazione - Reato ex art. 1231 cod. nav. - Natura - Reato di pericolo. Il reato di cui all' art. 1231 cod. nav., consistente nel fatto di chi non osservi una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione, va inquadrato nell'ambito dei reati di pericolo essendo volto a tutelare il valore della sicurezza della navigazione , attività intrinsecamente rischiosa a prescindere dalla ricaduta diretta che la condotta di violazione penalmente sanzionata possa avere, posto che la norma tutela sia dai rischi che possano verificarsi a bordo sia da quelli che possano riguardare i rapporti con altre imbarcazioni. Fattispecie di transito in area di mare interdetta perché pericolosa in quanto interessata da esercitazioni militari . L'affermazione è inedita. Si è precisato del resto che il reato in oggetto è configurabile solo in caso, appunto, di mancata osservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di sicurezza della navigazione, sicché se ne è esclusa la sussistenza in una fattispecie nella quale era contestata ai conduttori di un natante l'effettuazione della pesca in zona non consentita, attraversando zone di basso fondale e procedendo a luci spente causando pericolo alla navigazione , in violazione di ordinanze comunali e della Capitaneria di porto di Venezia Terza Sezione, n. 26756/10, CED 248060 . La disposizione dell'art. 1231, come ricordato anche dalla sentenza che qui si segnala, costituisce peraltro una disposizione in bianco, diretta a recepire sotto l'aspetto precettivo ogni disposizione che sia ritenuta dalle autorità competenti rilevante ai fini della sicurezza della navigazione in tal senso Terza Sezione, n. 6543/92, CED 190464 . In ordine al fatto, poi, che la sicurezza della navigazione investe anche l'incolumità dei terzi, si vedano, tra le altre, Terza Sezione, n. 14792/04, CED 227957 e Seconda Sezione, n. 40422/03, CED 228328.