RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza SECONDA SEZIONE UP 3 MAGGIO 2011, N. 19079/11 RICORRENTE A. ED ALTRO. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Invasione di terreni o edifici - Presupposto - Assoggettamento ad un potere di fatto del soggetto agente - Fattispecie. Il reato di invasione di terreni postula che questi ultimi siano in qualche modo e per un qualche tempo assoggettati ad un potere di fatto del soggetto agente cosicché la condotta di colui che si introduca precariamente nel fondo altrui non integra il reato in oggetto, salva la configurabilità di altri e diversi reati. In applicazione del suddetto principio è stata ritenuta non integrare il reato l' introduzione in un terreno altrui al fine di raccogliere degli asparagi selvatici la Corte ha inoltre escluso l'integrazione del reato di ingresso abusivo nel fondo altrui di cui all'articolo 637 cod. pen. stante la risultata parziale non recinzione del medesimo . Non risultano precedenti specifici in precedenza, tuttavia, si è detto che l'elemento materiale del reato di invasione di terreni o edifici di cui all'articolo 633 cod. pen., non è l'occupazione ma l'invasione del terreno o dell'edificio, cioè l'introduzione arbitraria nel fondo altrui, e se è esatto che la permanenza dell'agente nell'immobile non deve essere momentanea, non è, peraltro, richiesto che essa si protragga per lungo tempo, purché sia rivolta all'occupazione o abbia per scopo altre utilità. Si è aggiunto che l'arbitrarietà della condotta è ravvisabile in tutti i casi in cui l'ingresso nell'immobile o nel fondo altrui avvenga senza il consenso dell'avente diritto al possesso od alla detenzione ovvero, in mancanza di questo, senza la legittimazione conferita da una norma giuridica o da un'autorizzazione dell'autorità Seconda Sezione, n. 8107/2000, CED 216525 . Nel senso, inoltre, che la nozione di invasione non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce arbitrariamente e cioè, contra ius in quanto privo del diritto d'accesso, Seconda Sezione, n. 49169/03, CED 227692. SECONDA SEZIONE UP 3 MAGGIO 2011, N. 19077/11 RICORRENTE M ED ALTRO AZIONE PENALE - QUERELA. Costituzione di parte civile - Istanza di punizione - Equivalenza. La sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta anche nell'atto con cui la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio. L'affermazione, che presuppone evidentemente, in ogni caso, che la costituzione avvenga nel termine previsto dalla legge per sporgere querela, risulta in precedenza resa, in tali termini, da Quinta Sezione, n. 43478/01, CED 220259. Nel medesimo senso, pur con riferimento a denuncia di reato procedibile d'ufficio, poi ritenuto, ad una più approfondita valutazione, quale reato procedibile a querela, Sesta Sezione, n. 10585/92, CED 192135. Secondo Terza Sezione, n. 3155/84, CED 163559, poi, la riserva di costituzione di parte civile, manifestata in querela, equivale ad istanza di punizione poiché dimostra chiaramente la volontà del querelante che si proceda penalmente nei confronti del querelato. SECONDA SEZIONE UP 3 MAGGIO 2011, N. 19074/11 RICORRENTE L. GIUDIZIO - DIBATTIMENTO. Istruzione dibattimentale - Mutamento del collegio - Utilizzazione delle prove assunte in precedenza - Diniego di consenso - Revocabilità. E' revocabile il diniego di consenso prestato dalla parte, in caso di mutamento del collegio durante l'istruzione dibattimentale, alla lettura delle prove assunte da precedente, diverso, collegio. L'affermazione, che muove dal presupposto per cui il diniego di consenso non costituisce manifestazione negoziale, sicché in ordine ad esso non opera il principio di non revocabilità proprio appunto dei negozi processuali, non presenta precedenti. Va invece ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, è irrevocabile il consenso prestato sempre ai fini della lettura delle prove assunte da precedente diverso collegio Seconda Sezione, n. 24380/2010, CED 247936 . Quanto alla problematica dell'utilizzabilità per la decisione, mediante lettura, delle prove raccolte da precedente diverso collegio, va ricordato che, sulla scia dell'insegnamento delle Sezioni Unite, Sez. Un., n. 2/99, CED 212395 , le dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale possono essere utilizzate per la decisione, mediante la semplice lettura, a condizione che vi sia, appunto, il consenso delle parti, consenso che peraltro non deve essere espresso necessariamente in modo formale, ma che può risultare anche da comportamenti concreti tra le altre, Prima Sezione, n. 17804/2002, CED 221694 . TERZA SEZIONE UP 31 MARZO 2011, N. 18820/11 RICORRENTE T. ED ALTRI. PROCEDIMENTI SPECIALI. Udienza preliminare - Richiesta di rito abbreviato - Termine finale - Individuazione - Formulazione delle conclusioni del P.M E' tardiva la richiesta di giudizio abbreviato avanzata nell'udienza preliminare successivamente al momento in cui il giudice conferisca la parola al P. M. per formulare le conclusioni. La pronuncia si pone in consapevole contrasto con l'indirizzo sin qui seguito dalla Corte. Come noto, l'articolo 438, comma secondo, cod. proc. pen. prevede che l'imputato possa chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422. A propria volta tali disposizioni, occupandosi della fase della discussione, anche, eventualmente, successiva all'ordinanza con cui il giudice abbia disposto l'assunzione di prove d'ufficio, prevedono che il pubblico ministero e i difensori formulino ed illustrino le rispettive conclusioni. Si tratta dunque di vedere se, ai fini del rispetto del termine ricordato, debba guardarsi al momento introduttivo di formulazione delle conclusioni, o, piuttosto, al momento in cui tutte le conclusioni, di tutte le parti, siano state prese, essendo dunque la fase della discussione terminata. Le pronunce della giurisprudenza di legittimità intervenute sul punto hanno, in adesione a tale seconda prospettiva, affermato che l'espressione fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 sia idonea a comprendere l'intera fase della discussione prevista dal citato articolo 421, comma secondo, fino al suo epilogo, sicché il termine finale per la rituale proposizione della domanda sarebbe appunto rappresentato dal momento in cui si esaurisce, con la formulazione delle conclusioni di tutte le parti, tale discussione Prima Sezione, n. 755/03, CED 223251 e Prima Sezione, n. 15982/04, CED 227761 . Tale prospettiva, va aggiunto, risulterebbe corroborata anche dalla lettera della norma, che, menzionando le conclusioni al plurale, parrebbe riferirsi alle osservazioni conclusive di tutti i protagonisti dell'udienza, e sarebbe inoltre in linea con il favore che il legislatore manifesta per la definizione del processo con giudizio abbreviato, giacché consente all'imputato di attendere fino all'ultimo per accedervi, contando anche sui contenuti della discussione e sull'eventuale, ancora possibile, modificazione dell'imputazione da parte del P.M. ex articolo 423. La pronuncia qui segnalata, muovendo dal presupposto che, nell'ottica sin qui seguita dalla giurisprudenza, sarebbe stato più coerente un testo normativo che facesse riferimento alla chiusura della discussione quale termine insuscettibile di equivoci, e rilevando, sul piano logico - critico, che, specie in ipotesi di imputati in posizioni differenti, deve essere necessario che per tutti il termine finale sia il medesimo, conclude per la necessità che quest'ultimo vada a coincidere con il conferimento della parola al P.M. per le sue conclusioni. Ad ulteriore conferma di tale assunto la Corte richiama anche gli effetti di antieconomicità derivanti dall'orientamento non condiviso, in forza del quale, ad esempio, ad udienza preliminare ormai completata, uno o più imputati, mutando avviso, potrebbero legittimamente rimettere tutto in discussione formulando la richiesta di ammissione al rito speciale.