RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza TERZA SEZIONE UP 17 FEBBRAIO 2011, N. 17215/11 RICORRENTE L. DELITTI CONTRO LA PERSONA. Trattamento illecito di dati - Cronaca giornalistica - Essenzialità dell'informazione - Necessità - Nozione - Fattispecie. In tema di diffusione dei dati personali per finalità giornalistiche, l'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico quale presupposto di liceità della condotta deve essere inquadrata nel generale parametro della continenza, nel senso della indispensabile osservanza del limite di contemperamento tra la necessità del diritto di cronaca e la tutela della riservatezza del dato. Fattispecie di pubblicazione di fotografie di minore morente ritenuta eccedente rispetto alla divulgazione della notizia, pur di interesse pubblico, con conseguente integrazione del reato di cui all'articolo 35, comma terzo, della l. numero 675 del 1996, oggi articolo 167 del D. Lgs. numero 196 del 2003 . L'articolo 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. numero 196 del 2003 prevede, come noto, che in caso di diffusione o di comunicazione dei dati personali per le finalità giornalistiche restano comunque fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 ovvero i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. La pronuncia qui segnalata, affrontando per la prima volta la nozione della essenzialità, appare ricondurre quest'ultima nell'alveo del requisito della continenza, pacificamente individuato, anche dalla giurisprudenza costituzionale, quale limite al legittimo esercizio del diritto di cronaca. TERZA SEZIONE UP 17 FEBBRAIO 2011, N. 17215/11 RICORRENTE L. DELITTI CONTRO LA PERSONA. Trattamento illecito di dati - Nocumento cagionato a soggetti terzi diversi dalla persona cui si riferiscono i dati - Rilevanza. Il nocumento, quale condizione obiettiva di punibilità del reato di trattamento illecito di dati personali, ex articolo 167 del D. Lgs. numero 196 del 2003, non è esclusivamente riferibile a quello derivato alla persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati, ma anche a quello causato a soggetti terzi quale conseguenza dell'illecito trattamento nella specie i familiari di persona, deceduta, la cui immagine era stata illecitamente diffusa . Sul punto specifico non constano precedenti. Va peraltro ricordato, quanto alla collocazione giuridica del nocumento che, nella descrizione della norma, deve necessariamente derivare dalla condotta, che Terza Sezione, numero 16145/08, CED 239898, nonché Terza Sezione, numero 30134/04, CED 229472, ne hanno ritenuto effettivamente la natura di condizione di punibilità, in ciò contrapponendolo al nocumento del previgente reato di cui all'articolo 35, comma terzo, della l. numero 675 del 1996, qualificato, invece, come elemento circostanziale di elemento essenziale parla, invece, con riferimento alla norma attuale, Terza Sezione, numero 38406/08, CED 241381 . TERZA SEZIONE UP 2 MARZO 2011, N. 16430/11 RICORRENTE M. MISURE DI SICUREZZA. Accertamento della pericolosità sociale - Applicazione della misura di sicurezza - Sospensione condizionale della pena - Concessione - Legittimità - Esclusione. E' illegittima la concessione della sospensione condizionale della pena a fronte dell'accertata pericolosità sociale dell'imputato cui faccia seguito l'applicazione di misura di sicurezza, posto che il predetto beneficio implica la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. La pronuncia segnalata precisa in motivazione che la disposizione di cui all'articolo 164 comma terzo cod. penumero , secondo cui la sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza tranne che si tratti della confisca , presuppone necessariamente il mancato accertamento in concreto della concreta pericolosità sociale posto che, diversamente, è il beneficio a non potere essere applicato vedi, conformemente, con riferimento alla libertà vigilata, Sesta Sezione, numero 23061/09, CED 244147, nonché, con riferimento al ricovero in una casa di cura e custodia, Quinta Sezione, numero 1287/94, CED 197073 . Vedi però nel senso che la concessione della sospensione condizionale della pena allo straniero condannato per reati in tema di disciplina degli stupefacenti ne impedisce l'espulsione dallo Stato, in quanto, implicitamente, ne esclude l'attuale pericolosità sociale, che è presupposto imprescindibile per l'applicazione della misura di sicurezza, da ultimo, Sesta Sezione, numero 17183/07, CED 236452. Nel senso che la previsione dell'articolo 164, comma terzo, cod. penumero , dovrebbe intendersi limitata, oltre che alle misure di sicurezza patrimoniali diverse dalla confisca, alle misure personali, la cui applicazione sia consentita discrezionalmente, Seconda Sezione, numero 13928/02, CED 221936 e Quinta Sezione, numero 1287/94, CED 197072. TERZA SEZIONE CC 10 MARZO 2011, N. 15664/11 RICORRENTE C. TERMINI PROCESSUALI. Sentenza contumaciale - Richiesta di restituzione in termini per impugnare - Mancata conoscenza del provvedimento - Deduzione - Necessità - Onere a carico del richiedente. Grava su colui che richieda la restituzione in termini per impugnare la sentenza contumaciale l'onere di dedurre la mancata conoscenza del provvedimento ritualmente notificatogli nonché le ragioni alla base della stessa. Già in precedenza per citare l'unico precedente propriamente conforme, tralasciando invece altri precedenti formatisi sul testo dell'articolo 175 antecedente alla novazione apportata dalla l. numero 60 del 2005 la Corte ha chiarito che il compimento da parte dell'autorità giudiziaria di ogni necessaria verifica ai fini della decisione sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione presuppone che l'interessato abbia indicato le ragioni della mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, senza che ciò comporti, peraltro, l'attribuzione al richiedente dell'onere di provare le circostanze poste a fondamento della domanda Prima Sezione, numero 2934/09, CED 242627 va osservato tuttavia che, una volta che si ritenga, come inevitabilmente discendente dall'attuale formulazione dell'articolo 175, comma secondo, cod. proc. penumero , che la sentenza contumaciale, per ciò solo, comporta il diritto dell'imputato ad essere restituito in termini per impugnare la stessa, salvo che egli abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, addossare all'imputato un simile onere rischia di comportare nonostante i distinguo sul punto effettuati dalla sentenza appena ricordata il ritorno al sistema previgente, nel quale, appunto, era l'imputato a dover dimostrare la mancata conoscenza della sentenza del resto, se il legislatore ha inteso equiparare, salva la prova contraria, natura contumaciale della sentenza e sua mancata conoscenza, non sarebbe dato comprendere il senso dell'onere in oggetto posto che, a fronte dalla pronuncia di un siffatto provvedimento, spetterebbe comunque al giudice ricercare elementi che comprovino, al contrario, la intervenuta effettiva conoscenza dello stesso. TERZA SEZIONE CC 15 DICEMBRE 2010, N. 15659/11 RICORRENTE S. REATI TRIBUTARI. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri - Competenza per territorio - Individuazione - Criterio - Luogo di accertamento del reato - Ragioni. La competenza per territorio relativamente al reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri va individuata in relazione al luogo di accertamento della violazione, rientrando lo stesso nell'ampia categoria dei reati finanziari, assoggettati alla disciplina specialistica di cui all'articolo 21 u. co. della l. numero 4 del 1929. Nel senso che il luogo di accertamento del reato finanziario, che ne determina la competenza territoriale, è quello in cui è stata constatata, mediante processo verbale, la violazione, Prima Sezione, numero 1872/1980, CED 146020.