RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza TERZA SEZIONE CC 15 DICEMBRE 2010, N. 15657/11 RICORRENTE S. PERSONE GIURIDICHE. Responsabilità da reato delle persone giuridiche - Imprese individuali - Applicabilità - Ragioni. La disciplina prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, numero 231, in materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, si applica anche alle imprese individuali. L'affermazione contrasta con il precedente rappresentato da Sesta Sezione, numero 18941/04, CED 228833 secondo cui, infatti, la disciplina prevista dal d. lgs. numero 231 del 2008 non si applica alle imprese individuali, giacché riferibile ai soli enti collettivi, come segnalato dal riferimento del comma secondo dell'articolo 1 a società ed associazioni e come desumibile dal presupposto logico della responsabilità degli enti, ovvero la possibilità di tenere sufficientemente distinti i profili soggettivi dell'ente da quelli dell'autore del reato, risolvendosi una diversa conclusione in un'inammissibile interpretazione analogica vedi anche Trib. Roma del 30/5/2003, in il Merito, 2004, 5, 57 . Di contro, la pronuncia qui segnalata osserva che l'indefettibile qualità al cui effettivo possesso la disciplina in oggetto subordina la propria efficacia sarebbe data dalla personalità giuridica, incombendo peraltro al ricorrente fornire la dimostrazione dell'assenza, nella specie, di quest'ultima la sentenza aggiunge che una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 1, comma secondo, del d.lgs. in questione dovrebbe indurre a conferire alla norma un'ampia latitudine applicativa, tanto più considerandosi che, non accennando la stessa in alcun modo alle imprese individuali, la mancata indicazione di queste ultime non dovrebbe equivalere ad un'esclusione ma, semmai, ad un'implicita inclusione delle stesse una diversa conclusione sarebbe infatti in conflitto, oltre che col principio di parità di trattamento, anche con quello di ragionevolezza. TERZA SEZIONE UP 11 GENNAIO 2011, N. 15481/11 RICORRENTE G. ED ALTRO BELLEZZE NATURALI. Aree protette - Introduzione di armi - Ridimensionamento dell'area successivamente al fatto - Applicabilità retroattiva - Esclusione - Ragioni. In tema di esercizio di attività venatoria all'interno di area protetta nella specie, il parco nazionale dell'Aspromonte di cui agli artt. 11, comma terzo, lett. f e 30 l. numero 394 del 1991, la riperimetrazione di quest'ultima, cui consegua, successivamente alla consumazione del fatto, l'esclusione dall'area stessa del luogo di commissione, non esclude la punibilità del reato giacché la modifica, con conseguenti effetti favorevoli per l'imputato, di un elemento normativo di natura extrapenale assume effetto retroattivo, ex articolo 2 cod. penumero , solo ove integri la fattispecie penale, venendo in tal modo a partecipare della sua natura. L'affermazione dell'irretroattività delle modifiche apportate al perimetro delle cosiddette aree protette discende dal principio affermato, da ultimo, dalle Sez. Unumero numero 2451/08, CED 238197, secondo cui, appunto, la modificazione della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilita' del fatto precedentemente commesso se tale norma e' integratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva infatti la disposizione che, nella specie, ha provveduto a rideterminare una parte del perimetro del Parco dell'Aspromonte d.p.r. 10 luglio 2008 pubbl. su G.U. numero 231 del 2008 non assume il rango di disposizione extrapenale integratrice del precetto penale, che rimane tipizzato unicamente dalla norma penale impositiva del divieto. TERZA SEZIONE UP 9 MARZO 2011, N. 14956/11 RICORRENTE C. ED ALTRI DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE. Violenza sessuale di gruppo - Circostanza aggravante ex articolo 112, comma primo, numero 2 cod. penumero - Compatibilità - Sussistenza - Ragioni. Il reato di violenza sessuale di gruppo è compatibile con la circostanza aggravante di cui all'articolo 112, comma primo, numero 2 cod. penumero , non essendo esclusa la maggiore gravità della condotta di colui che ha preso l'iniziativa o ne ha organizzato la commissione, dirigendo la condotta dei correi, dalla natura del reato a concorso necessario. L'affermazione appare inedita. Va peraltro ricordato che integra il reato di violenza sessuale di gruppo il fatto posto in essere da sole due persone Terza Sezione, numero 3348/04, CED 227496 . QUINTA SEZIONE UP 2 FEBBRAIO 2011, N. 14460/11 RICORRENTE N. PARTE CIVILE. Azione civile - Esercizio - Termine di prescrizione civile - Osservanza - Necessità - Fattispecie. L'azione civile nel processo penale deve essere esercitata nei termini di prescrizione previsti dalla legge civile, diversamente venendo meno, pur in pendenza di giudizio penale, il diritto alla tutela giurisdizionale. Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio agli effetti civili la sentenza del giudice d'appello che, dichiarando prescritto il reato, aveva confermato le statuizioni civilistiche pur a fronte della intervenuta costituzione delle parti civili oltre il termine quinquennale decorrente dal giorno di verificazione del fatto illecito ex articolo 2947, comma primo, cod. civ. . In precedenza, sia pure solo indirettamente in tal senso, Quarta Sezione, numero 8991/03, CED 223644, secondo cui non influisce sull'ammissibilità della costituzione di parte civile la circostanza che il diritto al risarcimento del danno si sia prescritto per il decorso dell'intero termine quinquennale stabilito per l'azione civile da responsabilità extracontrattuale, trattandosi di circostanza che rileva ope exceptionis solo nella fase di merito e non nell'ambito delle questioni preliminari, sicché la permanenza in giudizio della parte civile impone la condanna dell'imputato patteggiante alle spese in suo favore, salva la possibilità della compensazione. Del resto la sentenza segnalata ricorda, sull'onda di Sez. Unumero civ. numero 1479/97, CED 502506, come, allorquando il fatto dannoso sia considerato dalla legge come reato e per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga, quest'ultima si applica anche all'azione civile, ma eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato non rilevano ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, essendo la costituzione di parte civile l'unico atto rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione civile. In altri termini, soltanto laddove l'azione civile sia stata esercitata tempestivamente ovvero, nella specie, nei termini di cui all'articolo 2947 cod. civ. , alla stessa possono applicarsi le regole della prescrizione penale e delle relative cause d'interruzione e sospensione si veda anche Prima Sezione, numero 3601/08, CED 238369 . QUARTA SEZIONE UP 4 NOVEMBRE 2010, N. 6807/11 RICORRENTE P.G. IN PROC. C. CIRCOLAZIONE STRADALE. Guida in stato di ebbrezza - Confisca del veicolo - Reati commessi anteriormente al d.l. numero 92 del 2008 - Applicabilità - Esclusione. La confisca obbligatoria del veicolo prevista, per il reato di guida in stato di ebbrezza, dal d.l. numero 92 del 2008, convertito in l. numero 125 del 2008, non si applica relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legge, giacché la stessa, già avente natura di sanzione penale accessoria, come tale soggetta al regime di cui all'articolo 2 cod. penumero , è stata successivamente degradata dalla l. numero 120 del 2010 a sanzione amministrativa, anch'essa irretroattiva in forza del principio di cui all' articolo 1 l. numero 689 del 1981. Che, per il reato di guida in stato di ebbrezza, anteriormente alla modifica dell'articolo 186 Cds ad opera dell'articolo 33 della l. 29 luglio 2010 numero 120, la confisca del veicolo avesse ormai stabilmente assunto la veste, non già di misura di sicurezza, applicabile anche ai fatti pregressi, bensì di sanzione penale accessoria, come tale non applicabile retroattivamente, è stato, come noto, affermato da Sez. Unumero numero 23428/10, CED 247042 quanto poi al fatto che la citata l. numero 120 del 2010, disponendo nel senso che ai fini del sequestro del veicolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224 ter Cds ovvero di norma espressamente volta a disciplinare il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa , abbia mutato la qualificazione giuridica della confisca da sanzione accessoria penale ad amministrativa, è affermazione di recente resa, tra le altre, anche da Quarta Sezione, numero 45417/10, CED 249065.