RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza SESTA SEZIONE CC 16 MARZO 2011, N. 13142/11 RICORRENTE P. MISURE CAUTELARI REALI. Sequestro preventivo Sequestro conservativo Successione del secondo al primo Possibilità Ragioni. La diversa natura e finalità del sequestro preventivo e di quello conservativo, l'uno essendo infatti volto ad impedire la disponibilità materiale della cosa, rendendo impossibile la reiterazione del reato, e l'altro avendo lo scopo di impedire la disponibilità anche giuridica della cosa, rendendone inefficace l'eventuale alienazione, rendono possibile non solo la coesistenza ma anche il succedersi nel tempo di tali rispettivi vincoli reali. Già in precedenza la Corte ha avuto modo di affermare la possibilità di coesistenza sui medesimi beni dei due diversi tipi di sequestro Quinta Sezione, numero 886/94, CED 197289 Sesta Sezione, numero 2267/92, CED 192852 nella specie, revocata, col dispositivo di sentenza, la confisca di somme di denaro disposta in precedenza, il Tribunale, aveva, con ordinanza pronunciata prima del deposito della motivazione della sentenza, provveduto a disporre il sequestro conservativo delle medesime somme. Vedi anche, in senso indirettamente confermativo, Sesta Sezione, numero 16668/09, CED 243533, secondo cui l'istituto della preclusione procedimentale opera anche quando siano attivate più misure cautelari reali relative allo stesso bene e volte alla salvaguardia della medesima esigenza cautelare probatoria, preventiva, conservativa , ancorché relative a concorrenti imputazioni di reato ciascuna delle quali in astratto legittimante l'adozione della misura. SECONDA SEZIONE UP 23 FEBBRAIO 2011, N. 11730/11 RICORRENTE M. ED ALTRO IMPUGNAZIONI CASSAZIONE. Palese inammissibilità del motivo di appello Mancato esame Motivo di ricorso ex art. 606 lett. e cod. proc. penumero Invocabilità Esclusione. L'onere di esame motivato del giudice d'appello deve escludersi in relazione al motivo d'impugnazione palesemente inammissibile. In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che censurava il difetto di motivazione ex art. 606 lett. e cod. proc. penumero . In precedenza, ad esemplificazione di un consolidato orientamento, nel senso che, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato ovvero assolutamente indeterminato e generico e, dunque inammissibile, tra le più recenti, Quarta Sezione, numero 24973/09, CED 244227, nonché Quarta Sezione, numero 1982/99, CED 213230 e, ancora, Quarta Sezione, numero 16259/89, CED 182634. Nel senso, poi, che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non spieghi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una pretesa violazione di norme processuali, violazione invero insussistente, Seconda Sezione, numero 30686/09, CED 244731. SECONDA SEZIONE UP 8 FEBBRAIO 2011, N. 11542/11 RICORRENTE D. GIUDIZIO DIBATTIMENTO. Mutamento del giudice Inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali per opposizione di una parte Rinnovazione Necessità Citazione dei testi Parte onerata Individuazione. L'onere della citazione dei testi il cui nuovo esame si renda necessario per intervenuto mutamento del giudice in corso di istruzione ed opposizione di una delle parti alla lettura delle relative pregresse dichiarazioni incombe sulla parte che aveva originariamente chiesto l'ammissione dei medesimi. In motivazione la Corte ha precisato che ove venga invece onerata della citazione la parte non consenziente alla lettura non coincidente con quella richiedente l'ammissione delle prove, la stessa può legittimamente rifiutarsi di adempiere ed il giudice non può, quindi, dare lettura delle dichiarazioni rese davanti al precedente giudice . La pronuncia, nel confermare il principio costantemente espresso a decorrere da Sez. Unumero , numero 2/99, CED 212395 vedansi anche Quinta Sezione, numero 3613/06, CED 236044 e Prima Sezione, numero 37537/04, CED 229791 secondo cui, nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa di mutamento del giudice, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti , chiarisce che il dissenso della parte alla lettura delle dichiarazioni già in atti è motivo di riapertura della sequela processuale di assunzione dei testi ex artt. 468 495 cod. proc. penumero di qui pertanto, come richiesto da tali norme, la conseguenza che l'onere della citazione incombe sulla parte richiedente la prova nella specie, il Pubblico Ministero , avendo questa l'interesse a che i propri testi vengano esaminati, a nulla rilevando che le precedenti dichiarazioni testimoniali siano ormai contenute nel fascicolo per il dibattimento. TERZA SEZIONE CC 7 GENNAIO 2011, N. 13737/11 RICORRENTE B. TERMINI PROCESSUALI. Restituzione nel termine Forza maggiore Delimitazione. La forza maggiore idonea a consentire la restituzione nel termine per impugnare stabilito a pena di decadenza deve attenere alla dichiarazione di impugnazione e non ai motivi di essa. Fattispecie in cui il ricorrente, ormai decaduto dal termine per proporre ricorso per cassazione avverso ordinanza di rigetto di richiesta di riesame, aveva assunto di avere avuto conoscenza solo successivamente della mancata trasmissione al tribunale del riesame di un verbale di sommarie informazioni già presentato dal P.M. al Gip per l'adozione di misura cautelare la Corte, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione . Il principio risulta già affermato, con riferimento all'art. 183 bis del codice di rito del 1930, da Prima Sezione, numero 4071/87, CED 174993, Quinta Sezione, numero 128/76, CED 132643, nonché Prima Sezione, numero 1016/72, CED 122677.