RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza SECONDA SEZIONE UP 11 FEBBRAIO 2011, N. 8714/11 RICORRENTE G. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Reato di ricettazione - Per intromissione - Consumazione. Nel reato di ricettazione, ai fini della integrazione della fattispecie commissiva dell'intromissione, è sufficiente che l'agente si intrometta nel far acquistare, ricevere od occultare le cose di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che il mediatore metta in rapporto diretto le due parti ovvero che la refurtiva venga effettivamente acquistata o ricevuta. Il principio affermato, del tutto incontroverso, ha condotto ad annullare la sentenza di assoluzione pronunciata sul presupposto che, pur essendosi l'imputato attivato per ricercare un acquirente del bene di provenienza illecita, non si era acquisita prova dell'effettivo rinvenimento di detto acquirente. In altri termini, dunque, già la sola condotta dell'intromissione è tale da realizzare intrinsecamente l'offesa e la esposizione a pericolo del bene tutelato dalla norma incriminatrice. Già in precedenza, nel senso che non è necessario che l'intromissione raggiunga il fine ulteriore che il soggetto si e' proposto, sicché, se tale scopo non sia stato realizzato, il delitto e' consumato e non solo tentato, tra le numerose altre, Seconda Sezione, numero 9573/90, CED 184787 Seconda Sezione, numero 8432/88, CED 178969 Sesta Sezione, numero 5886/86, CED 173175 Seconda Sezione, numero 11971/82, CED 156682. PRIMA SEZIONE UP 9 FEBBRAIO 2011, N. 11610/11 RICORRENTE Q. CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - LEGITTIMA DIFESA. Proporzionalità tra offesa e difesa - Legge numero 59 del 2006 - Proporzionalità - Presunzione ex lege - Presupposti. In tema di legittima difesa, la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione di domicilio ad opera dell'aggressore, ossia l'effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui contro la volonta' dei soggetti legittimati ad escluderne la presenza, introdotta dalla legge numero 59 del 2006, opera sia nell'ipotesi di legittima difesa obiettivamente sussistente sia in ipotesi di legittima difesa putativa incolpevole. L'affermazione, resa in una fattispecie in cui il giudice di merito, ritenuta sussistere la legittima difesa putativa, aveva operato un giudizio di sproporzione tra la difesa attuata dall'imputato a mezzo di un coltello e l'offesa arrecata dalla parte lesa, introdottasi nel domicilio altrui e disarmata, si inserisce nell'alveo interpretativo, già espresso da precedenti pronunce, secondo cui, appunto, l'uso dell'arma legittimamente detenuta è ritenuto proporzionato per legge, se finalizzato a difendere la propria o l'altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione in tal senso, Prima Sezione, numero 12489/07, CED 236366 . Si è comunque chiarito che le modifiche apportate dalla legge in oggetto hanno riguardato solo il concetto di proporzionalita', al dichiarato scopo di rafforzare il diritto di autotutela in un privato domicilio o in un luogo ad esso equiparato, fermi restando i presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso dell'arma come mezzo di difesa della propria o dell'altrui incolumità Prima Sezione, numero 23221/10, CED 247571 Prima Sezione, numero 16677/10, CED 236502 . SECONDA SEZIONE UP 15 DICEMBRE 2010, N. 11726/11 RICORRENTE M. RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO. Fatti commessi prima della consegna per i quali l'estradizione non sia stata concessa - Preclusione all'esercizio dell'azione penale - Sussistenza. La clausola di specialità di cui all'articolo 721 cod. proc. penumero , a tenore del quale la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità. Il principio in oggetto è incontrastato a partire da Sez. Unumero numero 8/01, CED 218767 tra le ultime, Terza Sezione, numero 39353/08, CED 241295 . L'interesse della pronuncia sta nel fatto che, sulla base di tale affermazione, la Corte, giudicando sul ricorso del Procuratore Generale che lamentava come la Corte d'Appello avesse revocato, in sede di revisione, sentenza di condanna definitiva intervenuta anche per reati per i quali l'estradizione non era appunto stata concessa, ha limitato l'annullamento della gravata sentenza alla sola parte relativa ai reati per i quali l'estradizione era, invece, stata concessa, ha implicitamente ritenuto suscettibile di revisione la sentenza di condanna intervenuta in violazione del suddetto principio, pur mancando, all'interno dell'articolo 630 cod. proc. penumero , una espressa previsione in tal senso. TERZA SEZIONE UP 1 DICEMBRE 2010, N. 1549/11 RICORRENTE G. REATI TRIBUTARI. Reato ex articolo 5 del d.lgs. numero 74 del 2000 - Dichiarazione dei redditi - Rispettivi obblighi del fallito e del curatore. In tema di reato di omessa dichiarazione dei redditi, spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento, mentre il curatore deve presentare le dichiarazioni per i periodi di imposta successivi, in essi compreso anche il periodo nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento. L'affermazione è esattamente conforme al principio già espresso da Terza Sezione, numero 299/95, CED 203692 e riposa sul presupposto che la soggettività passiva nel rapporto tributario permane nei confronti del fallito, il quale, dopo la dichiarazione di fallimento, perde solo la disponibilità dei suoi beni nonché la capacità processuale e quella di amministrare il suo patrimonio di qui, pertanto, la conseguenza per cui il curatore è unicamente tenuto a presentare la dichiarazione per i periodi di imposta successivi al fallimento.