RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza PRIMA SEZIONE CC 25 GENNAIO 2011, N. 4783/11 RICORRENTE M. IMPUGNAZIONI. Giudizio di cassazione - Omessa rilevazione della prescrizione del reato - Ricorso straordinario per correzione di errore materiale ex articolo 625 bis cod. proc. penumero - Ammissibilità - Esclusione. L'omesso esame, da parte della Corte di cassazione, della questione della prescrizione del reato non legittima il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto di cui all'articolo 625 bis cod. proc. penumero , giacché la valutazione di maturata prescrizione, lungi dall'esaurirsi nella mera presa d'atto di un dato fattuale, richiede un giudizio complesso di valore implicante l'esame di un insieme di parametri anche normativi nell'apprezzamento, a volte, anche della successione nel tempo delle norme applicabili. La giurisprudenza della Corte è invero costante nell'affermare che con il mezzo di impugnazione straordinario in oggetto può essere denunciato un errore meramente materiale o una disattenzione di ordine unicamente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata di qui, dunque, l'impossibilità di utilizzare detto strumento laddove si versi in presenza di un errore, viceversa, valutativo. Del resto, una diversa conclusione condurrebbe ad introdurre inammissibilmente, nel sistema, un ulteriore grado di giudizio da ultimo, in tal senso, Sesta Sezione, numero 27035/08, CED 240973 Quinta Sezione, numero 37725/05, CED 232313 Terza Sezione, numero 35509/07, CED 237514 . Il principio affermato nella specie dalla Corte con riguardo alla non riconducibilità dell'omessa rilevazione della prescrizione all'interno dell'area applicativa dello strumento in questione pare dunque essere la logica conseguenza dell'indirizzo interpretativo appena ricordato, una volta che si condivida l'affermata componente valutativa insita nella declaratoria di intervenuta prescrizione del reato si pensi, ad esempio, alla necessità di verificare le eventuali sospensioni del giudizio incidenti sul calcolo del termine vedi, conformemente, Sesta Sezione, numero 10781/09, CED 243668 . Proprio quest'ultimo punto, tuttavia, è stato risolto in maniera difforme da Terza Sezione, numero 15683/10, CED 246963, che ha infatti sostenuto che l'omesso esame, da parte della Corte di cassazione, della questione della prescrizione del reato, causato dalla mancata rilevazione del tempus commissi delicti sarebbe, in realtà, un errore materiale o di fatto di natura percettiva. Va aggiunto, infine, come la Corte, nella pronuncia qui segnalata, sostenga essere diversa, dalla operazione di individuazione della intervenuta prescrizione in sé, l'operazione di rilevazione della deduzione difensiva di intervenuta prescrizione, ritualmente sollevata, versandosi, nel caso di omessa considerazione della stessa, all'interno dell' errore di fatto cui è evidentemente estraneo ogni aspetto valutativo Prima Sezione, numero 41918/09, CED 245058 . QUARTA SEZIONE CC 13 GENNAIO 2011, N. 4377/11 RICORRENTE B. MISURE CAUTELARI REALI. Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Richiesta del P.M. - Necessità - Sussistenza. Il provvedimento con cui il giudice dispone il sequestro preventivo di cose di cui è consentita la confisca, ex articolo 321, comma secondo, cod. proc. penumero , presuppone necessariamente la richiesta in tal senso del P.M. L'affermazione reitera il principio già esposto da Terza Sezione, numero 39323/09, CED 244614. La Corte sottolinea che, se pure il comma secondo dell'articolo 321 cod. proc. penumero non contiene, a ben vedere, l'espressione a richiesta del P.M. , invece contemplata nel comma primo, la presenza dell'avverbio altresì il giudice può altresì disporre la confisca delle cose rende evidente che l'ipotesi del sequestro preventivo finalizzato alla confisca rappresenta un completamento dei casi in cui è possibile disporre tale misura cautelare sì che il presupposto della richiesta del P.M., espressamente previsto, appunto, nell'ipotesi di cui al primo comma, non può non riferirsi anche a quella del comma secondo. TERZA SEZIONE CC 22 DICEMBRE 2010, N. 3895/11 RICORRENTE C. IMPUGNAZIONI. Procedimento di riesame - Inammissibilità dell'atto introduttivo - Ordinanza del giudice - Necessità di previo contraddittorio - Esclusione. E' legittima la declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame nella specie avverso ordinanza di misura cautelare personale pronunciata de plano , stante la previsione in tal senso dell'articolo 127, comma nono, cod. proc. penumero come richiamato dall'articolo 309, comma ottavo, cod. proc. penumero , la cui portata deve ritenersi non incisa dalla introduzione del principio del contraddittorio tra le parti nel processo ex articolo 111, comma secondo, Cost. La Corte, disattendendo l'impostazione difensiva, che pretendeva la necessità di interpretare il disposto dell'articolo 127, comma nono, alla luce della costituzionalizzazione del principio del contraddittorio, sottolinea che tale principio, enunciato dall'articolo 111, comma secondo, Cost., non ha comportato il divieto ineluttabile di ogni e qualsiasi pronuncia de plano in qualsiasi tipo di procedura da un lato non si spiegherebbe infatti, ove si opinasse diversamente, la ragione della specifica previsione del comma quarto secondo cui il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova , venendo peraltro demandata alla legge la possibilità di porre eccezioni al principio, e, dall'altro, non si potrebbe non tener conto della necessità di bilanciamento con l'ulteriore principio, ugualmente posto nel comma secondo, della ragionevole durata del processo. Va segnalato che sul punto, la giurisprudenza della Corte non appare uniforme a fronte dell'orientamento condiviso dalla pronuncia in oggetto, già espresso, da ultimo, anche da Quinta Sezione, numero 37289/10, CED 248638 ove si evidenzia che, a tutto concedere, l'eventuale contrasto con l'articolo 111 Cost dovrebbe trovare il suo naturale sbocco nella proposizione di una questione di legittimità costituzionale , appare porsi l'indirizzo di segno opposto manifestato da Quarta Sezione, numero 32966/09, CED 244798, nonché da Terza Sezione, numero 2021/04, CED 228603, ove si sottolinea, invece, che la formulazione dell'articolo 111 Cost. garantisce il contraddittorio per ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità, ivi compreso, dunque, anche il procedimento di riesame in ogni sua articolazione. TERZA SEZIONE UP 21 DICEMBRE 2010, N. 4220/11 RICORRENTE G. ARMI. Coltello da pesca subacquea - Porto senza giustificato motivo - Reato configurabile. Il coltello per la pesca subacquea, in ragione della sua natura di semplice strumento atto ad offendere, non rientra nel novero delle armi bianche proprie ma in quello degli oggetti il cui porto senza giustificato motivo è sanzionato dall'articolo 4 l. numero 110 del 1975. La Corte sottolinea, in adesione al risalente precedente dato da Prima Sezione, numero 4020/80, CED 144787, che la caratteristica dell'oggetto quale attrezzo sportivo giacché destinato ad ausilio per l'attività della pesca subacquea, ne esclude la natura di arma propria ex articolo 699 cod. penumero così come costantemente affermato, invece, anche da ultimo, per il pugnale vedi Prima Sezione, numero 49746/09, CED 245986 , riconducendo invece lo stesso tra i meri oggetti atti ad offendere. QUARTA SEZIONE UP 1 DICEMBRE 2010, N. 4107/11 RICORRENTE E. CIRCOLAZIONE STRADALE. Guida senza patente - Confisca del veicolo ex articolo 240 cod. penumero - Possibilità - Esclusione - Ragioni. In caso di violazione di cui all'articolo 116, comma tredicesimo, CdS, relativa alla guida di autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente, la confisca del veicolo può essere disposta unicamente, quale sanzione amministrativa accessoria, e nei presupposti ivi indicati tra cui quello di reiterazione delle violazioni , ai sensi del citato articolo 116, comma diciottesimo, restando pertanto esclusa la possibilità, per il giudice, di ricorrere alla confisca disciplinata dall'articolo 240, comma primo, cod. penumero L'articolo 116, comma diciottesimo, CdS prevede che alla violazione contemplata nel comma tredicesimo guida di autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente o con patente revocata o non rinnovata consegua la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo si pone pertanto il problema di coordinare tale specifica previsione con quella generale di cui all'articolo 240, comma primo, cod. penumero , relativa alla confisca, quale misura di sicurezza patrimoniale, delle cose utilizzate per commettere il reato. La Corte, in una fattispecie nella quale il giudice di merito aveva fatto applicazione della norma del codice penale, ha ritenuto che l'apparente concorso tra le due norme debba essere risolto sulla base del principio di specialità di cui all'articolo 9 della l. numero 689 del 1981, ivi stabilendosi, infatti, che se un medesimo fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, debba farsi applicazione della disposizione speciale. E tale carattere di specialità la Corte ha individuato nella previsione di cui all'articolo 116, comma diciottesimo, CdS, contenente, infatti, elementi specializzanti rappresentati, sul piano oggettivo, dalla specifica ipotesi contravvenzionale alla quale accede la sanzione e, sul piano soggettivo, dal fatto che tale sanzione può trovare applicazione solo nel caso in cui il contravventore si sia reso responsabile di pregresse violazioni. Di qui, dunque, in una fattispecie caratterizzata dall'assenza di precedenti violazioni della norma incriminatrice in oggetto, l'intervenuto annullamento senza rinvio della decisione limitatamente alla disposta confisca.