RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza QUINTA SEZIONE UP 26 NOVEMBRE 2010, N. 1923/11 RICORRENTE P.G. IN PROC. O. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA Uso di atto falso - Configurabilità - Esclusione - Presupposto - Concorso nella contraffazione - Ambito - Individuazione. Il concorso nel reato di falso, che esclude la punibilità dell' ipotesi criminosa prevista dall'art. 489 cod. penumero di uso di atto falso, deve configurarsi in termini di concreta punibilità, sicché, se la falsificazione sia stata commessa all'estero e non vi sia la richiesta del Ministro della giustizia ex art. 10 cod. penumero , il soggetto che abbia prodotto o concorso a produrre l'atto falso risponde, ricorrendone le condizioni, del reato di uso dello stesso, ai sensi dell'art. 489 cod. penumero fattispecie relativa alla contraffazione, ritenuta consumata all'estero, di un modulo di permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità spagnole mediante apposizione su di esso dei dati anagrafici e della fotografia ritraente l'imputato . Nel predetto senso che, in sostanza, esige, andando al di là dell'elemento puramente materiale della commissione del fatto, l'ulteriore requisito della punibilità della stessa, vanno segnalate, in un panorama giurisprudenziale assolutamente uniforme, le pronunce di Quinta Sezione, numero 7940/07, CED 23570 Quinta Sezione, numero 40650/06, CED 236306 Quinta Sezione, numero 65/06, CED 232714 nonché, infine, Sesta Sezione, numero 21651/04, CED 229196. SESTA SEZIONE UP 7 OTTOBRE 2010, N. 670/11 RICORRENTE B. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Curatore fallimentare - Omesso versamento delle somme ricevute - Reato di peculato - Presupposti. Integra il reato di peculato, e non il reato di cui all'art. 230 l. fall., la condotta del curatore che ometta di versare le somme a lui corrisposte nell'ambito di varie procedure fallimentari, trattenendole per lunghissimo tempo nonostante l'ordine di deposito impartitogli dal giudice delegato e versandole solo a distanza di molti anni, da ciò desumendosi inequivocabilmente la volontà appropriativa in capo all'agente. L'affermazione della Corte discende evidentemente dal presupposto per cui la differenza tra il reato di peculato di cui all'art. 314 c.p. ed il reato di omessa consegna o deposito di cose del fallimento, di cui all'art. 230 l.fall., starebbe nel fatto che, mentre nel caso della fattispecie speciale, elemento costitutivo del reato è il ritardo nel versare le somme o altra cosa del fallimento a seguito dell'ordine del giudice, senza che le somme o le cose siano entrate a fare parte del patrimonio del curatore, nel caso del reato codicistico, invece, detta ultima evenienza deve necessariamente verificarsi in tal senso si vedano Quinta Sezione, numero 4472/00, CED 220516 e, in precedenza, con riferimento al reato di malversazione, Sesta Sezione, numero 1862/93, CED 193528, nonché Sesta Sezione, numero 6568/82, CED 154433 . Si è del resto sostenuto, in dottrina, che se l'omessa consegna o il mancato deposito sono sorretti da dolo di appropriazione, il reato di cui all'art. 230 legge fall. è assorbito dal reato di peculato. SECONDA SEZIONE UP 26 NOVEMBRE 2010, N. 3315/11 RICORRENTE S. GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE Lettura di dichiarazioni testimoniali - Presupposto dell'impossibilità di ripetizione - Nozione - Fattispecie. Il concetto di impossibilità di ripetizione cui è condizionata, a norma dell'art. 512 cod. proc. penumero , la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza dal teste, non è circoscritto alla sola non praticabilità materiale di reiterazione delle stesse, come, ad esempio, nel caso di morte od irreperibilità, ma include anche le ipotesi nelle quali le peculiari condizioni del testimone nella specie, affetto da perdita della memoria a causa di evento traumatico non consentono più di utilmente assumere dette dichiarazioni. Già di recente, sul medesimo presupposto enunciato dalla pronuncia in oggetto, si è affermato, in relazione alla fattispecie di un testimone affetto da sindrome di Ganser cronicizzata su precedenti disturbi della personalità , che è legittima la lettura in dibattimento di dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persona non più in grado di ripeterle per sopravvenuta infermità psichica ritenuta come incidente in modo determinante sulle capacità intellettive superiori Prima Sezione, numero 19511/10, CED 247195 allo stesso modo, si è fatto rientrare, tra le circostanze che legittimano, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. penumero , la lettura delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, il blocco psicologico - emotivo del teste che, del tutto imprevedibilmente al momento delle indagini, inibisca allo stesso di deporre al dibattimento Terza Sezione, numero 40195/07, CED 237956 . SECONDA SEZIONE UP 26 NOVEMBRE 2010, N. 2282/11 RICORRENTE O. IMPUGNAZIONI Sequestro probatorio - Udienza preliminare - Istanza di restituzione - Impugnabilità - Esclusione. Il provvedimento con il quale il giudice dell' udienza preliminare rigetta l'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio non è impugnabile in alcun modo, da ciò non derivando alcun difetto di tutela dell'istante, in quanto, all'esito dell'udienza, potrà essere chiamato a provvedere sulla richiesta il giudice del processo o quello dell'esecuzione, ovvero lo stesso g.u.p., qualora pronunci sentenza di non luogo a procedere. La questione risulta oggetto di pronunce non omogenee mentre infatti nel medesimo senso della sentenza qui segnalata si sono pronunciate, in precedenza, Prima Sezione, numero 12546/02, CED 221076 e Seconda Sezione, numero 5163/97, CED 209017, di recente, Quinta Sezione, numero 33695/09, CED 244908, ha invece sostenuto che tale provvedimento di rigetto, assunto nel contraddittorio delle parti, in quanto assimilabile alla decisione sull'opposizione dell'interessato ex art. 263 comma quinto, cod. proc. penumero , sarebbe suscettibile di ricorso per cassazione in forza del richiamo, effettuato dallo stesso art. 263, all'art. 127 cod. proc. penumero ivi compreso, dunque, il comma settimo . TERZA SEZIONE CC 15 DICEMBRE 2010, N. 3633/11 RICORRENTE C. MISURE CAUTELARI REALI Sequestro preventivo - Sentenza di condanna - Dissequestro condizionato ad adempimenti - Legittimità - Esclusione. È illegittimo il provvedimento con cui il giudice che pronuncia la sentenza di condanna disponga il dissequestro delle cose sequestrate subordinatamente alla effettuazione di specifici adempimenti a carico dell'interessato nella specie la bonifica dell'area, assoggettata a sequestro, interessata dal deposito di rifiuti, e lo smaltimento del materiale ivi stoccato , potendo egli in tale sede unicamente ordinare la restituzione delle cose sequestrate ovvero disporre la confisca, ove consentita, ovvero ancora decidere di mantenere il sequestro a fini di garanzia conservativa. La decisione è conforme alla pronuncia di Terza Sezione, numero 37280/08, CED 241089, sempre in tema di gestione di rifiuti. Va del resto ricordato che già in precedenza Terza Sezione, numero 13456/07, CED 236328 e Terza Sezione, numero 35501/03, CED 225881 la Corte aveva chiarito che in caso di condanna o di patteggiamento per il reato di inquinamento ex art. 257 del d.lgs. numero 152 del 2006, la legge offre al giudice la possibilità di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla bonifica del sito inquinato secondo le procedure regolamentate dal medesimo art. 257, comma terzo, mentre, in caso di condanna o di patteggiamento per gli altri reati in materia di gestione dei rifiuti, o per altri reati che cagionino danni ambientali, il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena al ripristino ambientale o a una bonifica del sito in virtù del principio generale consacrato nell'art. 165 cod. penumero