RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza SESTA SEZIONE UP 25 NOVEMBRE 2010, N. 43211/10 RICORRENTE A. GIUDIZIO - RICHIESTE DI PROVA. Persona offesa non costituita - Indicazione in memoria di prove testimoniali - Successiva richiesta di ammissione quale parte civile non preceduta dal deposito della lista - Ammissibilità - Ragioni. Sono ammissibili le prove testimoniali richieste negli atti preliminari dalla parte civile seppure indicate in precedenza in memoria dalla stessa nella veste di persona offesa non ancora costituita e non già mediante l'apposita lista testimoniale di cui all'articolo 468 cod. proc. penumero , essendo detta indicazione comunque idonea a consentire alla controparte la prescritta discovery. L'affermazione riposa sulla equiparabilità, alla lista testimoniale ex articolo 468 cod. proc. penumero , della memoria che la parte offesa, non ancora costituita parte civile, abbia provveduto a depositare ai sensi dell'articolo 90, comma primo, cod. proc. penumero in tal modo consentendo alla difesa dell'imputato di conoscere anticipatamente il campo d'indagine con conseguente realizzazione della discovery la cui garanzia è posta alla base della disciplina dell'articolo 468 cod. proc. penumero In precedenza la Corte ha avuto modo di precisare che la persona offesa dal reato, una volta costituitasi parte civile, è legittimata ad avvalersi, in sede di richiesta ex articolo 495 cod. proc. penumero , del mezzo di prova già proposto, in precedenza, dalla stessa, mediante il deposito della lista ex articolo 468 cod. proc. penumero , dovendo reputarsi tale incombente ricompreso nella indicazione di elementi di prova di cui all'articolo 90 cod. proc. penumero Sesta Sezione, numero 9967/99, Cucinotta, e Quinta Sezione, numero 28748/05, Neroni . Va peraltro ricordato che l'articolo 79, comma terzo, cod. proc. penumero prevede espressamente che se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici e che, mentre per la lista testimoniale è prevista la necessaria indicazione addirittura a pena di inammissibilità delle circostanze su cui deve vertere l'esame , nulla di ciò è previsto per la indicazione di elementi di prova e, a maggior ragione, per le memorie presentate dalla persona offesa anche a voler disattendere il rigoroso dettato dell'articolo 79, è lecito pertanto dubitare, sotto tale profilo, della perfetta sovrapponibilità, in astratto, ai fini della discovery, alla lista, della memoria ex articolo 90 cod. proc. penumero PRIMA SEZIONE CC 11 NOVEMBRE 2010, N. 42308/10 RICORRENTE R. CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PENA. Indulto - Giudice dell'esecuzione - Provvedimento di revoca - Pronuncia ex officio - Nullità assoluta. È affetta da nullità assoluta l'ordinanza di revoca dell'indulto pronunciata dal giudice dell'esecuzione in assenza di richieste di parte. La pronuncia, che individua nella previsione dell'articolo 178, comma primo, lett. b , cod. proc. penumero l'espressione del generale principio della domanda con il correlato divieto, per il giudice, di procedere d'ufficio, appare inserirsi nell'alveo interpretativo secondo cui, in generale, il procedimento di esecuzione presuppone la richiesta di parte, diversamente integrandosi un'ipotesi di nullità insanabile Prima Sezione, numero 1839/07, Fortini numero 3934/91, Contreras de Castelblanco di contro, tuttavia, recentemente la Corte ha affermato che non è affetto da nullità assoluta il procedimento di esecuzione iniziato dal giudice in assenza di richiesta del P.M., non equivalendo quest'ultima all'iniziativa relativa all'esercizio dell'azione penale di cui, appunto, all'articolo 178 lett. b cod. proc. penumero Terza Sezione, numero 6901/09, Favato . Con particolare riguardo poi ai provvedimenti in tema di indulto, la stessa pronuncia qui segnalata ricorda che l'indirizzo volto a ritenere necessaria, per il procedimento di esecuzione, la domanda di parte, è derogato nei casi di applicazione dell'amnistia o dell'indulto in proposito, ancora, Prima Sezione, numero 1839/07, Fortini, nonché Prima Sezione, numero 43684/07, Barbato, sul presupposto che l'articolo 672, comma primo, cod. proc. penumero prevede detta applicazione senza formalità e, quindi, senza necessità di formale richiesta da parte dei soggetti interessati, solo nel caso in cui la esecuzione della pena sia terminata essendo necessaria, ai sensi del quarto comma del suddetto articolo 672, la richiesta del condannato . Peraltro, bisognerebbe forse chiedersi se vi sia ragione, ferma la plausibile illegittimità, come nel caso di specie, di una revoca di indulto adottata in sede di esecuzione a giudicato ormai intervenuto sul punto, di differenziare tra applicazione dell'indulto da un lato e revoca dello stesso dall'altro, atteso che tali due provvedimenti, necessariamente implicanti la valutazione, sia pure per trarne opposti epiloghi, dei medesimi presupposti, non sono altro, in definitiva, che due diverse facce della stessa medaglia né una differenziazione potrebbe ragionevolmente trarsi dall'esigenza di assicurare il diritto di difesa dell'interessato, comunque tutelato dalla possibilità di intervenire nell'udienza camerale fissata e, successivamente, di interporre ricorso per cassazione avverso l'eventuale provvedimento di revoca. QUARTA SEZIONE CC 24 NOVEMBRE 2010, N. 41599/10 RICORRENTE A. DIFESA - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO. Imputato straniero con generalità incerte - Ammissione al gratuito patrocinio - Possibilità - Esclusione. È legittimo il provvedimento del giudice di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'imputato straniero di cui si abbia fondato motivo di ritenere che le generalità indicate nell'autocertificazione non siano esatte, impedendo ciò le verifiche, previste dagli artt. 96, commi secondo e terzo se si tratta dei delitti previsti dall'articolo 51, comma terzo bis, cod. proc. penumero e 98, comma secondo, del d.p.r. numero 115 del 2002, alle quali possono invece essere sottoposti i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato articolo 90 e gli stranieri di cui siano certe le generalità. Il principio riafferma quanto di recente enunciato da Quarta Sezione, numero 11792/09, Erragh ed altro, e, in tempi anteriori, sempre da Quarta Sezione, numero 22912/04, Chanaf. SECONDA SEZIONE CC 26 NOVEMBRE 2010, N. 42127/10 RICORRENTE S. MISURE COERCITIVE PERSONALI. Arresti domiciliari - Esecuzione presso un immobile oggetto di sequestro preventivo ex articolo 12 sexies d.l. numero 306 del 1992 - Possibilità - Esclusione. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può eseguirsi presso un immobile oggetto di sequestro preventivo emesso ex articolo 321, comma secondo, cod. proc. penumero ai fini della confisca di cui all'articolo 12 sexies d. l. numero 306 del 1992 nei confronti dello stesso destinatario della misura coercitiva e/o del coniuge, dei parenti, degli affini e delle persone con lui conviventi. La pronuncia chiarisce che il sequestro ex articolo 321, comma secondo, cod. proc. penumero , finalizzato alla confisca ex articolo 12 sexies cit. mira sostanzialmente a sottrarre anticipatamente al soggetto il bene di cui egli non sia in grado di giustificare la provenienza in rapporto ai propri redditi o alla propria attività economica tale finalità ablatoria, sia pure, a mezzo del sequestro, anticipata, verrebbe dunque aggirata se un immobile tornasse di fatto, attraverso l'indicazione come domicilio dove trascorrere il periodo degli arresti domiciliari, nel godimento del destinatario del sequestro preventivo o di suoi familiari. Del resto, lo stesso articolo 12 sexies, proprio al fine di recidere subito ogni contatto tra i beni in sequestro ed il destinatario della confisca o il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con lui conviventi, vieta, ai commi terzo e quarto, che costoro possano esserne nominati amministratori od anche solo custodi in pendenza del sequestro preventivo. Di qui, secondo la Corte, l'inidoneità del domicilio in questione sia pure, evidentemente, nel peculiare senso evidenziato e non già in rapporto, come ordinariamente affermato, alla adeguata salvaguardia delle esigenze cautelari individuate , ai fini dell'esecuzione della misura coercitiva di cui all'articolo 284 cod. proc. penumero