RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZ. LAVORO 10 LUGLIO 2020 N. 14811 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – DISCIPLINARE. Previsione contrattuale di sanzione non espulsiva per una determinata infrazione - Valutazione più grave del comportamento da parte del giudice - Limiti - Interpretazione restrittiva della previsione contrattuale - Necessità - Fondamento - Fattispecie. In materia di licenziamenti disciplinari, nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall'art. 12 della l. n. 604 del 1966 , a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva. Nella specie, la S.C. ha confermato il licenziamento irrogato ad un dirigente per molestie sessuali, perché non sussumibili, stante la gravità del comportamento posto in essere con abuso di qualità, nelle previsioni contrattuali che disponevano la misura conservativa per i meri atti di molestia, anche sessuale . Tra i precedenti conformi si veda Cassazione 8621/2020 per la quale in materia di licenziamenti disciplinari, nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall'art. 12 della l. n. 604 del 1966 , a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva. In argomento si veda ancora Cassazione 9223/2015 per la quale un determinato comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, qualora sia contemplato dal contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, non può formare oggetto di una autonoma e più grave valutazione da parte del giudice, salvo che non si accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva. SEZ. LAVORO 8 LUGLIO 2020 N. 14380 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - INDENNITA' - DI TRASFERTA E MISSIONE. Indennità di trasferta - Spettanza - Condizioni - Fattispecie. L'indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, senza che rilevi, ai fini dell'insorgenza del diritto, che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza del lavoratore medesimo siano diverse da quelle in cui si svolge l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ravvisato la trasferta in un caso in cui i lavoratori, residenti nella provincia di Napoli, erano stati assunti a Bologna, dove era stata unicamente espletata la prestazione lavorativa, da azienda avente sede nel medesimo territorio della loro residenza, sicché non vi era stata nessuna scissione tra sede lavorativa e luogo di svolgimento del lavoro . In argomento si veda Cassazione 18479/2014 per la quale rientrano nel trattamento o indennità di trasferta - che può essere composta da un'unica o da plurime voci - le erogazioni che, prescindendo dalla qualificazione ad esse data dalle parti, siano causalmente collegate ai disagi e/o ai maggiori oneri economici, eventualmente derivanti dalla necessità di portare con sé la famiglia, che il lavoratore affronta quando gli venga mutata, per un tempo determinato, la destinazione di servizio. Per Cassazione 7699/2020 il trattamento per missione isolata fuori della sede di servizio non compete se gli spostamenti rientrano nel quadro organizzativo e funzionale dei servizi e, pertanto, diventano contenuto normale della prestazione, come si evince dall'art. 3, lett. c della l. n. 836 del 1973, che - espressamente - esclude il riconoscimento dell' indennità quando la missione sia svolta nella zona che non esula dall'ambito del comprensorio territoriale in cui si svolge il normale servizio per il quale il dipendente è stato assunto.