RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 24 APRILE 2020 N. 8166 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA'. Accollo cumulativo - Solidarietà tra accollante e accollato - Conseguenze - Rinuncia alla prescrizione da parte dell'accollato - Opponibilità all'accollante - Esclusione. In caso di accollo cumulativo, il regime di solidarietà tra accollante ed accollato comporta che la rinunzia del secondo alla prescrizione non sia opponibile al primo, ai sensi dell'articolo 1310 c.c Tra i precedenti in materia si veda Cassazione 14091/2001 per la quale la prescrizione quinquennale del diritto al trattamento di fine rapporto che la legge 29 luglio 1982 numero 297 configura secondo quanto risulta anche dai relativi lavori preparatori come forma di risparmio forzoso nei riguardi del lavoratore e di finanziamento imprenditoriale nei confronti del datore di lavoro, è suscettibile d'interruzione, ai sensi dell'articolo 94 del R.D. 16 marzo 1942 numero 267, per effetto della domanda di ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro, cui l'articolo 2 della citata legge sostituisce in caso di insolvenza il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS infatti, l'accollo cumulativo ex lege del relativo debito previsto da tale norma non muta, rendendola previdenziale, l'originaria natura del credito, che rimane quindi assoggettato, in tutte le sue vicende, anche fallimentari, e fino all'estinzione, alla disciplina dettata per i crediti di capitale. Per Cassazione 29249/2017 in tema di trasferimento d’azienda, il cessionario, ove intenda avvalersi di una transazione stipulata anteriormente tra il creditore ed il cedente, non deve dichiarare di volerne profittare, ai sensi dell’articolo 1304 c.c., prevedendo tale norma una solidarietà di tipo genetico che presuppone una contestualità dei comportamenti dei soggetti passivi dell’obbligazione al momento della conciliazione la responsabilità del cessionario ex articolo 2112 c.c. sorge invece al momento dell’acquisto della titolarità dell’azienda ceduta, e si aggiunge all’obbligazione del cedente, realizzando un accollo cumulativo ex lege”, in un’ottica di garanzia per il creditore. SEZIONE LAVORO 6 APRILE 2020 N. 7698 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI POSTCORPORATIVI - ATTIVITA' SINDACALE CONCILIAZIONE DELLE PARTI - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI. Aspettativa sindacale ex articolo 31 della l. numero 300 del 1970 - Contribuzione figurativa - Base di calcolo - Retribuzione prevista dal c.c.numero l. per qualifica ed anzianità di servizio - Emolumenti collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa - Esclusione ex articolo 3, comma 4, d.lgs. numero 564/1996 - Regolamentazione della retribuzione figurativa da parte di usi aziendali o di pattuizioni individuali - Possibilità - Esclusione - Fondamento – Fattispecie. In tema di aspettativa sindacale ex articolo 31 della l. numero 300 del 1970, la base di calcolo della contribuzione figurativa da prendere in esame a fini pensionistici è costituita dalla retribuzione prevista dal CCNL per qualifica ed anzianità di servizio del lavoratore, con esclusione degli emolumenti collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa, come si evince dall'articolo 3, comma 4, d.lgs. numero 564/1996, che, attraverso il chiaro riferimento alla contrattazione collettiva, esclude che possano avere valore di fonte regolativa della retribuzione figurativa gli usi aziendali, nonché eventuali pattuizioni individuali, avuto riguardo, da un lato, alle esigenze di uniformità e prevedibilità cui risponde la tutela dell'attività sindacale, posta a carico della collettività, e, dall'altro, alla natura indisponibile della materia previdenziale nella specie, è stato ritenuto insussistente il diritto all'inclusione nella retribuzione figurativa del premio di produzione e di altri incentivi correlati allo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa, nonostante gli emolumenti in questione fossero stati riconosciuti per prassi aziendale alla generalità dei dipendenti, a prescindere dalla loro presenza in servizio . In caso di aspettativa per motivi sindacali secondo Cassazione 21499/2015, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione e, per effetto delle sentenze della Corte cost. numero 171/2002 e numero 136/2003, è il sindacato tenuto a corrispondere all'Inail il premio assicurativo computato sull'indennità erogata al lavoratore presso di esso distaccato, sicché, una volta riattivato il rapporto di lavoro, l'assenza conseguente ad un infortunio sul lavoro, verificatosi nel periodo di aspettativa, va imputata ad attività extralavorativa e, nell'ambito dell'originario rapporto, non può essere computata come infortunio sul lavoro ai fini del superamento del periodo di comporto. In argomento si veda Cassazione 9567/2005 per la quale i rappresentanti sindacali appartenenti ai sindacati di dipendenti pubblici, sprovvisti della rappresentatività necessaria per partecipare alla contrattazione nazionale, godono anch'essi dei benefici previsti dall'articolo 31 della legge numero 300 del 1970, secondo cui i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato, in quanto le norme dello statuto dei lavoratori, non escluse quelle sulle garanzie e prerogative sindacali, sono di generale applicazione anche nel rapporto di pubblico impiego articolo 3, comma trentaduesimo, l. numero 537/1993 nè pur ritenersi il contrario sulla base della normativa dettata specificamente per il rapporto di lavoro pubblico articolo 47-bis e 54 D.Lgs. numero 29 del 1993 , la quale persegue l'obiettivo di contenimento della spesa e di razionalizzazione delle prerogative sindacali preesistenti nel settore pubblico, senza intaccare il suddetto articolo 31, come è confermato dalla norma attuativa articolo 4, d.P.R. numero 770 del 1994 , che riproduce il contenuto dell'articolo 31 senza limitare il numero delle aspettative, così interpretandosi la normativa citata alla luce del principio di libertà sindacale di cui all'articolo 39 Cost. nè risulta irragionevole l'attribuzione senza limite della prerogativa in questione ai dirigenti delle associazioni non rappresentative, atteso che nessun limite è previsto neanche per i dirigenti di quelle rappresentative articolo 12 CCNQ del 7 agosto 1998 .