RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 16 GENNAIO 2020 N. 813 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - IN GENERE. Svolgimento di mansioni superiori - Differenze retributive - Assenza per ferie o malattia - Computo - Esclusione - Fondamento. In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori è escluso nei periodi di sospensione dell'attività lavorativa per ferie o malattia, essendo correlato all'effettività della prestazione e dovendo essere la retribuzione commisurata alla qualità e quantità del lavoro prestato. In tema di pubblico impiego contrattualizzato, secondo Cassazione 20976/2011, il diritto del lavoratore subordinato alle differenze retributive conseguenti all'espletamento di mansioni superiori si estende ai tempi del risposo settimanale, atteso che quest'ultimo svolge funzioni di recupero delle energie psicofisiche del prestatore e non può essere equiparato, in alcun caso, a un periodo di assenza dal servizio non retribuibile. In argomento si veda Cassazione 29624/2019 per la quale l'equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili e ciò ancorché, secondo una precedente classificazione, tali diverse attività - poi ricomprese nelle medesime aree - fossero da considerare come mansioni di diverso rilievo professionale e retributivo pertanto, al dipendente che abbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori a quelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamento retributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella vigenza della nuova contrattazione - in cui sia le mansioni di cui al precedente inquadramento, sia quelle richieste, rientrino nell'ambito della stessa area - compete il solo trattamento proprio di quell'area e della posizione meramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione, senza che, in mancanza di espresse previsioni contrarie di diritto transitorio della contrattazione collettiva sopravvenuta, l'assetto complessivo dei rapporti di lavoro quale definito da quest'ultima possa essere sindacato o manipolato, in vista della salvaguardia di pretese individuali fondate sulla previgente disciplina. SEZIONE LAVORO 16 GENNAIO 2020 N. 808 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE. Gestione procedimentalizzata - Ratio” - Conseguenze - Legittimità di ulteriori licenziamenti individuali - Condizioni - Fattispecie. In tema di licenziamento collettivo, la gestione procedimentalizzata ha lo scopo di realizzare l'effettivo coinvolgimento del sindacato nelle scelte organizzative dell'impresa vincolando l'imprenditore al loro rispetto anche dopo la chiusura della procedura ne deriva che non è consentito al datore di lavoro di tornare sulle scelte compiute quanto al numero, alla collocazione aziendale ed ai profili professionali dei lavoratori in esubero, ovvero ai criteri di scelta dei singoli lavoratori da estromettere, attraverso ulteriori e successivi licenziamenti individuali la cui legittimità è subordinata alla individuazione di situazioni di fatto diverse da quelle poste a base del licenziamento collettivo. Fattispecie in cui è stata confermata la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento individuale intimato sulla base delle medesime ragioni poste a fondamento del licenziamento collettivo . In tema di licenziamento collettivo, per Cassazione 1515/2019 la cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, qualificata dalla devoluzione alle parti sociali di un controllo preventivo sulla ricorrenza delle ragioni sottese alla procedura di riduzione del personale, non esclude che il giudice possa verificare l'intento elusivo del datore di lavoro nel far ricorso alla procedura in questione, mediante un accertamento di fatto dell'intera vicenda che ha portato al licenziamento. Per Cassazione 6385/2003 la legge n. 223 del 1991 in tema di licenziamento collettivo, pur devolvendo alle organizzazioni sindacali l'effettuazione di un controllo preventivo sulla ricorrenza delle ragioni legittimanti la procedura di riduzione del personale, non esclude la sindacabilità giurisdizionale volta ad indagare la sussistenza di un intento elusivo nel datore di lavoro nel far ricorso alla procedura di licenziamento collettivo, accertamento rimesso alla prudente valutazione del giudice, il quale potrà accertare in fatto l'intera vicenda che ha portato al licenziamento collettivo, tenendo conto anche degli accordi intervenuti tra le parti sociali.