RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 13 NOVEMBRE 2019 N. 29423 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE. Contratto di lavoro intermittente - Condizioni di ammissibilità ex art. 34 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Divieti introdotti dalla contrattazione collettiva - Esclusione - Fondamento. In tema di lavoro intermittente, l'art. 34, comma 1, del d.lgs. 276 del 2003, rimette alla contrattazione collettiva l'individuazione delle esigenze in presenza delle quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue ma non il potere di veto in ordine alla utilizzabilità di tale tipologia, come si desume anche dal disposto dell'art. 40 del citato decreto, che, in caso di inerzia delle parti collettive, prevede l'intervento sostitutivo del Ministero del lavoro, misura che denota la volontà del legislatore di garantire l'operatività dell'istituto. In tema di lavoro intermittente si veda Cassazione 4223/2018 per la quale l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'art. 2, par. 1 e par. 2, lett. a , nonchè l'art. 6, par. 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, che regolano la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono interpretarsi nel senso che essi non ostano ad una disposizione, quale l'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che autorizza il datore di lavoro a concludere contratti di lavoro intermittente con lavoratori con meno di venticinque anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detti lavoratori al compimento del venticinquesimo anno, in quanto tale disposizione, perseguendo una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro, non determina una discriminazione in ragione dell'età. In argomento si veda Cassazione 28797/2017 secondo cui l'obbligo di esclusività, che caratterizza il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, trova il suo fondamento nell'art. 98 Cost. ed è disciplinato dall'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, norma che individua, tra le ipotesi di incompatibilità, l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati , cui è riconducibile anche la instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente, restando irrilevante che le prestazioni, rese a titolo oneroso nell'ambito di tale rapporto, non siano state di fatto retribuite per inadempimento del datore di lavoro. SEZIONE LAVORO 12 NOVEMBRE 2019 N. 29291 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO. Diritti dei lavoratori ex art. 2112 c.c. - Continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario - Vantaggi attribuiti ai lavoratori dell'impresa cessionaria - Efficacia per il dipendente dell'impresa ceduta - Esclusione - Fattispecie. La disciplina dell'art. 2112 c.c., che introduce a favore dei dipendenti dell'imprenditore che trasferisce l'azienda o un suo ramo la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente, mira alla tutela dei crediti già maturati dal lavoratore ed al rispetto dei trattamenti in vigore, ma non garantisce l'omogeneità dei trattamenti retributivi e normativi all'interno del complesso aziendale risultante dal trasferimento, cosicché i dipendenti dell'azienda ceduta non hanno titolo per pretendere l'estensione in loro favore delle disposizioni contrattuali più favorevoli applicabili ai lavoratori dell'impresa cessionaria. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente legittimo un accordo sindacale aziendale che differenziava il trattamento spettante ai dipendenti in relazione alla presenza in servizio presso la società cessionaria ad una certa data, anteriore rispetto al periodo in cui si era verificato il passaggio del personale dalla cedente, al quale - in ogni caso - era stato garantito il godimento del pregresso trattamento economico e retributivo, con riconoscimento dell'anzianità fino a quel momento maturata . Tra i precedenti conformi si veda Cassazione 19681/2003. In argomento si veda ancora Cassazione 6184/2018 per la quale la validità della cessione dell'azienda non è condizionata alla prognosi della continuazione dell'attività produttiva e, di conseguenza, all'onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario, poiché, se il legislatore ha predisposto, a garanzia dei lavoratori, una serie di cautele che vanno dalla previsione della responsabilità solidale del cedente e del concessionario in relazione ai crediti maturati dai dipendenti all'intervento delle organizzazioni sindacali, nondimeno, nessun limite, neppure implicito, sanzionato con l'invalidità e inefficacia dell'atto, è stato posto alla libertà dell'imprenditore di dismettere l'azienda, nel rispetto dell'art. 41 Cost. Per un aspetto processuale si veda Cassazione 15916/2009 per la quale nella controversia promossa dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento dei danni subiti a seguito delle condizioni di espletamento della prestazione lavorativa, nel caso in cui l'ente datore - successivamente alla sentenza di primo grado di rigetto della domanda ed alla cessazione del rapporto di lavoro - venga incorporato da una società per azioni e quest'ultima ceda a terzi il ramo di azienda in cui era collocabile la prestazione del lavoratore, sono legittimati passivi ai fini del giudizio di appello, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ. sia il soggetto incorporante che quello cessionario del ramo di azienda, atteso che lo schema normativo desumibile da detto articolo del codice di rito lascia intatto il rapporto processuale già pendente tra le parti originarie, prevedendone la continuazione nei confronti del successore a titolo universale, e consentendo la chiamata in giudizio di quello a titolo particolare.