RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 11 NOVEMBRE 2019 N. 29102 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO – OBIETTIVO. Manifesta insussistenza del fatto - Nozione - Impossibilità del repechage - Inclusione - Fattispecie. In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale era stata ravvisata l'illegittimità del licenziamento, con conseguente applicazione dell'art. 18, comma 4, st.lav. novellato, per non esser stata, tra l'altro, in alcun modo provata dal datore la impossibilità di ricollocare il lavoratore in altra postazione lavorativa, risultando così integrata la evidente e facilmente verificabile assenza di uno dei presupposti giustificativi del licenziamento cui è riferibile il suddetto requisito . In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo si veda Cassazione 181/2019 per la quale l'insufficienza probatoria in ordine all'adempimento dell'obbligo di repêchage non è sussumibile nell'alveo della manifesta insussistenza del fatto, contemplata dall'art. 18, comma 7, st.lav., nella formulazione, modificata dalla l. n. 92 del 2012, ratione temporis applicabile, che va riferita solo ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei presupposti di legittimità del recesso. Ancora in argomento si veda Cassazione 10435/2018 per la quale la verifica del requisito della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento previsto dall'art. 18, comma 7, st.lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012, concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore cd. repêchage fermo l'onere della prova che grava sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, la manifesta insussistenza va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti, che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso. SEZIONE LAVORO 11 NOVEMBRE 2019 N. 29099 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO – OBIETTIVO. Soppressione del posto di lavoro - Obbligo del repechage - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Oggetto - Insussistenza di posizione di lavoro analoga - Necessità - Prospettazione di impiego in mansioni inferiori - Necessità - Fattispecie. In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui era addetto il lavoratore, il datore ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore in seguito all'esternalizzazione dell'attività svolta da quest'ultimo, al quale era stata previamente offerta una posizione di mansione inferiore - non esistendo posti disponibili del suo livello di inquadramento - dal medesimo rifiutata . Per Cassazione 13379/2017, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, qualora questi svolgeva ordinariamente in modo promiscuo mansioni inferiori, oltre quelle soppresse, sussiste a carico del datore di lavoro l’obbligo di repechage” anche in ordine alle mansioni inferiori. In tema si veda altresì Cassazione 4509/2016 per la quale per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, il datore di lavoro ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale.