RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 11 NOVEMBRE 2019 N. 29105 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE APPALTO DI MANO D'OPERA . Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Illegittimità - Indennità risarcitoria - Commisurazione - Ultima retribuzione globale di fatto - Criteri - Fattispecie. In tema di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, l'ultima retribuzione globale di fatto, cui dev'essere commisurata l'indennità risarcitoria in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dichiarato illegittimo, deve essere parametrata al tipo di danno subito dal lavoratore, id est la prosecuzione della missione presso l'utilizzatore, nel caso di indebita interruzione della stessa, ovvero la prosecuzione della disponibilità del lavoratore, nel caso in cui la cessazione del rapporto con l'utilizzatore non sia imputabile all'agenzia ne consegue che il risarcimento corrisponderà, nel primo caso, alla retribuzione percepita presso l'utilizzatore, e, nel secondo caso, all'indennità di disponibilità percepita dal lavoratore al momento del licenziamento. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva commisurato l'indennità risarcitoria alla retribuzione da ultimo percepita presso l'utilizzatore, sul rilievo che il licenziamento era stato dichiarato illegittimo perché il lavoratore aveva concluso la missione nonostante non fosse risultata provata la contemporanea interruzione del contratto commerciale tra datore di lavoro-utilizzatore e agenzia . In argomento si veda Cassazione 15066/2015 per la quale in tema di conseguenze patrimoniali da licenziamento illegittimo ex art. 18 st.lav., la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale. Per Cassazione 19285/2011, l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma quarto, della legge n. 300 del 1970, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990, deve essere commisurata alla retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore al tempo del licenziamento, nella quale, in relazione alla natura risarcitoria delle somme spettanti al lavoratore in seguito all'illegittimo licenziamento, vanno inclusi gli aggiornamenti delle retribuzioni medesime che, di detta natura, costituiscono espressione. SEZIONE LAVORO 7 NOVEMBRE 2019 N. 28741 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE. Pubblico impiego contrattualizzato - Sanzioni espulsive - Predisposizione ed affissione del codice disciplinare - Comportamenti integranti violazioni del minimo etico o illecito penale - Necessità - Esclusione - Fattispecie. Anche nel pubblico impiego contrattualizzato deve ritenersi, relativamente alle sanzioni disciplinari, che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare prevista dall'art. 55 del d.lgs. n. 150 del 2009, in quanto il dipendente pubblico, come quello del settore privato, ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'imputazione in sede penale del reato di concorso esterno in associazione mafiosa a carico del dipendente, conseguentemente licenziato, entrasse in contrasto con il predetto minimo etico , sul rilievo che chi opera presso la P.A. vada salvaguardato dal rischio di interferenze esterne devianti rispetto all'obbligo di fedeltà . Tra i precedenti conformi in argomento si veda Cassazione 21032/2016 e 1926/2011. In senso conforme si veda altresì Cassazione 22626/2013 per la quale in materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto minimo etico , mentre deve essere data adeguata pubblicità al codice disciplinare con riferimento a comportamenti che violano mere prassi operative, non integranti usi normativi o negoziali.