RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 24 MAGGIO 2019 N. 14245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE. Obbligatorietà dell’azione disciplinare - Affidamento nell’inerzia della P.A. - Esclusione. Nell'impiego pubblico contrattualizzato, anche nella disciplina previgente a quella ex art. 55- sexies d.lgs. n. 165/2001, l'obbligatorietà dell'azione disciplinare discende dai principi costituzionali di cui all'art. 97 ed esclude che l'inerzia del datore di lavoro possa far sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta, ove la stessa contrasti con precetti imposti dalla legge, dal codice di comportamento o dalla contrattazione collettiva. Nell'impiego pubblico contrattualizzato, secondo Cassazione n. 8722/17, il principio dell’obbligatorietà dell'azione disciplinare esclude che l'inerzia del datore di lavoro possa far sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta, ove la stessa contrasti con precetti imposti dalla legge, dal codice di comportamento o dalla contrattazione collettiva. In tema di pubblico impiego contrattualizzato, si veda anche Cassazione 264/2019 per la quale nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 165/2001, nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 150/2009, l'espletamento da parte dell' Amministrazione di ulteriori attività istruttorie dopo l'audizione a difesa del lavoratore non comporta l' obbligo di disporne la riconvocazione, in difetto di specifica previsione normativa. In argomento si veda ancora Cassazione 16900/2016 per la quale ai fini della decadenza dall'azione disciplinare occorre avere riguardo alla data in cui l' amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza e consistenza disciplinare della notizia dei fatti rilevanti disciplinarmente e la consolida nell'atto di contestazione, assumendo rilievo l'eventuale ritardo nella comunicazione solo allorché sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'incolpato. SEZIONE LAVORO 24 MAGGIO 2019 N. 14254 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE. Scelta dei lavoratori da licenziare - Violazione della percentuale femminile di manodopera ex art. 5, comma 2, l. n. 223/1991 - Modalità - Discriminazione - Conseguenze. E' discriminatorio e produce gli effetti reintegratori e risarcitori di cui all'art. 18, comma 1, l. n. 300/1970, come modificato dalla l. n. 92/2012, il licenziamento collettivo di lavoratrici intimato in violazione dell'art. 5, comma 2, l. n. 223/1991 come modificato dall'art. 6, comma 5- bis , d.l. n. 148/1993, inserito in sede di conversione con l. n. 236/1993 , quando la percentuale femminile di manodopera licenziata è superiore a quella delle addette alle medesime mansioni proprie dell'ambito aziendale interessato dalla procedura. Su tema si rinvia al principio sancito da Cassazione n. 30550/18 per la quale in materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la l. n. 223/1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. Sicché, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell'operazione ivi compresa la sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra progettato ridimensionamento e singoli provvedimenti di recesso , con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5, né fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l'autorità giudiziaria di un'indagine sulla presenza di effettive esigenze di riduzione o trasformazione dell'attività produttiva.