RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZ. LAVORO 13 MAGGIO 2019 N. 12635 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE. Trattamento di fine rapporto e pensione aziendale - Base di calcolo - Compensi istituiti dalla contrattazione aziendale - Inclusione - Fattispecie relativa a retribuzione in natura pari al valore locativo dei beni immobili concessi in godimento al lavoratore. Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto e della pensione aziendale - che il datore di lavoro ha equiparato al trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali - vanno inclusi nella base di calcolo anche gli emolumenti istituiti dalla contrattazione aziendale dovendosi ritenere che i contratti aziendali possano rientrare tra i contratti collettivi di lavoro cui fa riferimento l'art. 15 l. n. 1077/1959 , in quanto corrisposti in modo fisso e continuativo in relazione alla natura del compenso, benché essi non siano previsti dalla contrattazione nazionale nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ammesso la computabilità, nella base di calcolo della pensione aziendale prevista dal contratto aziendale per i dipendenti dell'ex AMAN, della retribuzione in natura corrisposta al lavoratore ragguagliata al valore locativo dei beni immobili concessigli in godimento . Tra i precedenti conformi alla massima in rassegna si veda Cass. n. 6743/08. In materia di previdenza integrativa aziendale, si veda anche Cass. n. 14599/01 per la quale spetta al giudice di merito di accertare, con valutazione che è incensurabile in cassazione se congruamente motivata, se singoli istituti aventi struttura diversa rispetto all'indennità di anzianità possano essere finalizzati ad introdurre forme sostitutive o integrative o duplicative delle spettanze di fine rapporto, acquisendo la natura e la funzione proprie dell'indennità di anzianità, con conseguente applicabilità, in tale ipotesi, della normativa inderogabile di cui alla l. n. 297/1982. Per Cass. n. 20418/12, i trattamenti pensionistici integrativi aziendali hanno natura giuridica di retribuzione differita, in relazione alla loro funzione previdenziale, non incidendo la funzione previdenziale del trattamento sul lato strutturale rappresentato dell'inesistenza di un rapporto giuridico previdenziale, distinto rispetto a quello di lavoro, né sul rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa ne consegue che le parti non possono subordinare, nell'applicazione della loro autonomia negoziale, il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale alla clausola che il rapporto non sia cessato per destituzione, ossia in conseguenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare, non essendo consentita la perdita di diritti economici che traggono titolo da un rapporto di lavoro in conseguenza di condanne penali o sanzioni disciplinari. SEZ. LAVORO 10 MAGGIO 2019, N. 12538 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE. Orario di lavoro - Prestazione lavorativa eccedente - Danno da usura psicofisica - Configurabilità - Disponibilità del lavoratore - Concorso colposo - Esclusione - Ragioni. In tema di orario di lavoro, la prestazione lavorativa eccedente , che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un concorso colposo , poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante. In argomento si veda Cass. n. 14710/15 per la quale la prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali nella specie, la guida di autobus senza fruire di un riposo minimo di 11 ore giornaliere e un riposo settimanale di 45 ore consecutive protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell' an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre, ai fini della determinazione del quantum , occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento de qua , da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale. Sul concorso colposo si veda Cass. n. 1295/17 per la quale il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso.