RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 3 DICEMBRE 2018 N. 31174 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE. Successione abusiva di contratti a termine - Danno da precarizzazione - Ricorso al parametro ex art. 32 della l. numero 183 del 2010 - Direttiva europea - Conformità. In tema di successione abusiva di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, ai fini della determinazione del danno da precarizzazione può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. numero 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario , determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, parametro conforme ai principi di effettività ed equivalenza di cui alla direttiva numero 1999/70/CE, così come da ultimo interpretati dalla Corte di giustizia UE sentenza 7 marzo 2018, in C-494/2016 . In materia di pubblico impiego privatizzato, le Sezioni Unite 5072/2016 hanno affermato che nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. numero 165 del 2001, vada interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13 , sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. numero 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario , determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito. Per Cassazione 19454/2018, nel lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso alla disciplina di cui all'art. 32, comma 5, della l. numero 183 del 2010, al fine di agevolare l'onere probatorio del danno conseguente all'illegittima reiterazione di rapporti a termine, si giustifica con la necessità di garantire efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che concerne la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine e, pertanto, non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui l'illegittimità concerna l'apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro.