RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 5 LUGLIO 2018 N. 17685 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – DISCIPLINARE. Licenziamento disciplinare - Recidiva - Disciplina penalistica - Inapplicabilità - Fondamento. In tema di licenziamento disciplinare, la contestazione di precedenti provvedimenti sanzionatori del datore di lavoro non richiede che gli stessi siano divenuti definitivi ossia che siano stati confermati con sentenza passata in giudicato , atteso che la recidiva a fini disciplinari presenta caratteri autonomi rispetto all'omologo istituto regolato dal diritto penale, costituendo espressione di autonomia privata del datore di lavoro, in relazione alla quale l'impugnazione da parte del lavoratore sanzionato è solo eventuale e, in ogni caso, non è causa di sospensione della sua efficacia. In tema di licenziamento disciplinare, per Cassazione n. 13265/18, la previsione della recidiva, in relazione a precedenti mancanze, come ipotesi di recesso datoriale, di cui all'art. 225, comma 4, CCNL commercio-terziario del 18 luglio 2008, si interpreta nel senso che, per la rilevanza degli episodi pregressi, è necessaria l'irrogazione delle sanzioni, mentre non è sufficiente la mera contestazione, come si desume dall'esegesi letterale della disposizione contrattuale, oltre che dalla previsione dell'art. 7, ultimo comma, stat. lav., risolvendosi la diversa opzione ermeneutica in una condizione peggiorativa riservata ai lavoratori dalla contrattazione collettiva. In argomento si veda Cassazione n. 1909/18 per la quale la preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve necessariamente riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva, e i precedenti disciplinari che la integrano, solo quando la recidiva medesima, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile, rappresenti un elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già un mero criterio, quale precedente negativo della condotta, di determinazione della sanzione proporzionata da irrogare per l'infrazione disciplinare commessa. SEZIONE LAVORO 5 LUGLIO 2018 N. 17683 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO. Indennità ex art. 18, comma 4, stat. lav. nuova formulazione - Aliunde percipiendum - Detraibilità - Circostanze specifiche - Onere di allegazione del datore di lavoro - Sussistenza. In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che affermi la detraibilità dall'indennità risarcitoria prevista dal nuovo testo dell'art. 18, comma 4, stat. lav., a titolo di aliunde percipiendum , di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno. Tra i precedenti si veda Cassazione n. 2499/17 per la quale, in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che invochi l’ aliunde perceptum” da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell’assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative. Per Cassazione 9616/15, il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, della prova dell' aliunde perceptum o dell’”aliunde percipiendum”, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito. Quanto al profilo processuale, si veda Cassazione n. 18093/13 per la quale nei giudizi di impugnativa di un licenziamento, il cosiddetto aliunde perceptum non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo, anche se per iniziativa del lavoratore.