RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 4 LUGLIO 2018 N. 17421 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - RETRIBUZIONE – DETERMINAZIONE - SCATTI DI ANZIANITA' - MINIMI SALARIALI. Rapporto di lavoro subordinato - Retribuzione - Adeguatezza - Determinazione - Criteri - Fattispecie. Ai fini del giudizio di adeguatezza della retribuzione dei lavoratori subordinati ai princìpi di proporzionalità e sufficienza, la valutazione deve essere compiuta sulla base del solo art. 36 Cost., che costituisce parametro esterno al contratto, restando irrilevanti sia la disciplina economica prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ancorché più favorevole, sia l'eventuale disparità di trattamento tra lavoratori della medesima posizione. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la retribuzione prevista da un contratto integrativo regionale per i forestali della Regione Sicilia non potesse essere considerata inadeguata solo perché inferiore a quella prevista dal c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria . Tra i precedenti conformi si veda già Cassazione 25889/2008 la quale afferma che nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite ne consegue che, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza di una determinata retribuzione, non può farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro di cui all'art. 36 Costituzione, esterno rispetto al contratto. In argomento si veda anche Cassazione 26925/2016 per la quale nel rapporto di lavoro subordinato privato non opera, di regola, il principio di parità del trattamento retributivo, né la valutazione di adeguatezza della retribuzione all'art. 36 Cost. comporta il riferimento a tutti gli elementi ed istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che formano il cd. minimo costituzionale. Ne consegue la validità dell'art. 7 del c.c.n.l. dell'11 aprile 1995 Autoferrotranvieri, laddove prevede la riduzione salariale per i primi quindici mesi di rapporto a tempo indeterminato, a seguito della trasformazione di contratto di formazione e lavoro, per i motivi espressi dalle parti stipulanti e, cioè, per l'incentivo premiante per il datore di lavoro che trasformi in rapporti a tempo indeterminato l'ottanta per cento dei contratti di formazione e lavoro in scadenza e per la considerazione che i lavoratori neoassunti si trovino in possesso di una professionalità non comparabile con quella degli altri. SEZIONE LAVORO 25 GIUGNO 2018 N. 16706 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE. Ufficio per i procedimenti disciplinari - Previsione di delega dei poteri disciplinari nell’atto istitutivo dell’Ufficio - Legittimità – Fondamento. In tema di procedimenti disciplinari, l'art. 55 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel prevedere che ciascuna P.A. debba individuare l'ufficio competente per le sanzioni più gravi, persegue l'obiettivo di garantire che tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed al capo struttura ne consegue che è legittima la delega dei poteri disciplinari del direttore generale regionale dell'Agenzia delle entrate in favore del direttore aggiunto prevista in via preventiva dal relativo atto istitutivo dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, trattandosi di scelta organizzativa finalizzata ad evitare intralci o rallentamenti in caso di assenza temporanea del direttore generale. Nel pubblico impiego contrattualizzato, secondo Cassazione 11160/2018, il titolare dell'ufficio dei procedimenti disciplinari può delegare il compimento di singoli atti ai dipendenti assegnati all'ufficio stesso, purché ne faccia propri i risultati provvedendo all'esame della istruttoria, alla contestazione dell'addebito ed alla irrogazione della sanzione. In argomento si veda Cassazione 22487/2016 per la quale, l'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, non postula l'istituzione ex novo dell'ufficio competente, né una sua individuazione espressa, essendo sufficiente, ai fini della legittimità della sanzione, che all'organo che l'ha irrogata sia stata attribuita, in modo univoco e chiaro, la potestà di gestione del personale. Infine per Cassazione 11632/2016 nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, tutte le fasi del procedimento disciplinare devono essere svolte dall'ufficio per i procedimenti disciplinari, competente anche all'irrogazione delle sanzioni, salvo quelle comprese fra il rimprovero scritto e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a dieci giorni, ma l'interferenza di organi esterni determina l'illegittimità del procedimento, e la nullità della relativa sanzione, solo qualora si sia tradotta in una compartecipazione sostitutiva e non meramente additiva.