RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO SENTENZA 25 SETTEMBRE 2017, N. 22297 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – FORMA. Orale - Regime giuridico applicabile - Individuazione - Conseguenze - Condanna al pagamento di somme superiori a quelle richieste - Vizio di ultrapetizione - Esclusione - Fattispecie. Il licenziamento orale in regime di tutela obbligatoria è inidoneo ad incidere sulla continuità del rapporto e comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno secondo le regole in materia di inadempimento, sicché non sussiste vizio di ultrapetizione in caso di liquidazione di somme superiori a quelle richieste in misura forfettaria. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora sino all’emanazione della sentenza, a fronte di una domanda del lavoratore contenuta tra le 2,5 e le 6 mensilità . In senso difforme si veda Cass. 13876/16 per la quale quando l'attore abbia quantificato la pretesa risarcitoria in un importo determinato, così limitando l'ammontare del quantum richiesto, il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla quantificazione operata dall'istante incorre in ultrapetizione. Per Cass. 15106/12 il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace, per inosservanza dell'onere della forma scritta, imposto dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, novellato dall'art. 2 l. 11 maggio 1990, n. 108, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, non rilevando, ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso, né la qualità di imprenditore del datore di lavoro, né il tipo di regime causale applicabile reale od obbligatorio , giacché la sanzione ivi prevista non opera soltanto nei confronti dei lavoratori domestici e di quelli ultrasessantenni salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto . Ne consegue che la radicale inefficacia del licenziamento orale prescinde dalla natura stessa del recesso, trovando applicazione l'ordinario regime risarcitorio, con obbligo di corrispondere, trattandosi di rapporto di lavoro in atto, le retribuzioni non percepite a causa dell'inadempimento datoriale.