RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 17 AGOSTO 2017 N. 20123 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO TUTELA REALE Ottemperanza all'ordine di reintegrazione - Mutata organizzazione aziendale - Adibizione a mansioni equivalenti - Ammissibilità - Onere probatorio del datore di lavoro - Oggetto. In tema di ottemperanza ad un ordine di reintegra ex art. 18 della l. n. 300 del 1970, il datore di lavoro ha l'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto, tuttavia, in caso di mutamento dell'organizzazione aziendale, il lavoratore può essere legittimamente assegnato a mansioni equivalenti alle precedenti il datore di lavoro è esente da responsabilità solo se dimostra che il posto di lavoro del dipendente reintegrato, o la possibilità di una sua riallocazione alternativa in altro equivalente, non esistono più per causa a lui non imputabile. Secondo Cassazione 27844/2009, l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporne con successivo provvedimento il trasferimento ad altra unità produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore nella specie, dipendente delle Poste Italiane s.p.a., reintegrato dopo la declaratoria di nullità dell'apposizione del termine inserito nel contratto di lavoro al di fuori di tali condizioni, integrando un inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, è nullo e giustifica, sia quale attuazione dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., sia in considerazione dell'inidoneità a produrre effetti da parte degli atti nulli, il rifiuto del dipendente di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato. In argomento si veda Cassazione 7536/2006 per la quale a seguito della reintegrazione eseguita in adempimento dell'ordine giudiziale, il datore, nell'ambito di un ininterrotto rapporto di lavoro, ha l'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. Il datore ha tuttavia ex art. 41 Cost. il diritto di organizzare la propria azienda e, nell'ambito del potere organizzativo, di mutare gli strumenti di lavoro, adeguandoli alle esigenze produttive e di mercato. Conseguentemente, ove il lavoratore venga reintegrato a distanza di tempo dall'ordine giudiziale che tanto aveva disposto dopo che, per il mutamento dell'organizzazione aziendale, alcune mansioni siano state soppresse ovvero si siano quantitativamente ridotte ad una misura insufficiente all'attività del lavoratore stesso, questi è legittimamente assegnato a mansioni equivalenti alle precedenti coerenti con il mutato assetto ed ove siano mutati gli strumenti aziendali, è adibito alle pregresse mansioni con i mutati strumenti di lavoro. Ove, infine, in tale ambito, il lavoratore reintegrato non abbia, per la riduzione della propria capacità lavorativa, la possibilità di rendere una prestazione quantitativamente sufficiente, il licenziamento è legittimo.