RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO SENTENZA 14 LUGLIO 2017 N. 17524 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - INDENNITA' - DI MATERNITA'. Indennità di maternità - Art. 17 della l. n. 1204 del 1971 - Contenuto - Assenza volontaria protratta oltre due mesi - Diritto all'indennità - Esclusione - Fattispecie. In tema di tutela delle lavoratrici madri, l'art. 17 della l. n. 1204 del 1971 contiene un'articolata regolamentazione delle diverse fattispecie di interruzione dell'attività di lavoro prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria, ed in relazione alle loro cause disciplina variamente il diritto delle lavoratrici al godimento dell'indennità di maternità in particolare, nelle ipotesi di assenza volontaria dal lavoro della lavoratrice madre protratta oltre due mesi, esclude il godimento della suddetta indennità. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il diritto della lavoratrice a beneficiare dell'indennità giornaliera di maternità in quanto lo stato di gravidanza a rischio era sorto durante il periodo in cui la stessa si trovava in congedo per la formazione . In tema di tutela delle lavoratrici madri, si veda Cassazione 7675/2017 per la quale i periodi di assenza dal lavoro a titolo di aspettativa, congedo o permesso senza retribuzione, giustificati da motivi di famiglia o altre ragioni personali, non sono esclusi dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti al congedo di maternità di cui all’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, in quanto le ipotesi di deroga di cui al comma 3 dello stesso articolo hanno un contenuto limitato, né tale esclusione è ingiustificata o discriminatoria, come chiarito dalla Corte cost. sentenza n. 106 del 1980 , nel vigore dell’art. 17 della l. n. 1204 del 1971, con riferimento alle ipotesi di assenza volontaria. In tema di indennità prevista per le lavoratrici madri, per Cassazione 24906/2010, l'espressione senza retribuzione inserita nell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 151 del 2001 deve essere intesa nel senso di senza diritto alla retribuzione in dipendenza dell'assenza e non già quale mero fatto dal quale deriva l'esclusione del beneficio.