RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 3 LUGLIO 2017 N. 16350 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO. Annullamento del licenziamento - Somme percepite medio tempore a titolo di pensione dal lavoratore - Ripetizione d'indebito da parte dell’ente erogatore della pensione - Sussistenza. Nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc , poiché rileva la continuità giuridica di quest'ultimo, va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica in ragione dell'incompatibilità di questa con il suddetto rapporto di lavoro. Ne consegue che la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con la medesima efficacia ex tunc , esponendo l'interessato all'azione di ripetizione a titolo d'indebito, da parte del soggetto erogatore della pensione, delle relative somme. Tra i precedenti conformi si veda Cassazione 154/2012 la quale afferma medesimo principio della massima in rassegna posto che le somme erogate a titolo di pensione non possono configurarsi come un lucro compensabile con il danno e pertanto possono ritenersi soggette ad azione di ripetizione a titolo d'indebito, da parte del soggetto erogatore della pensione. In argomento si veda Cassazione 6906/2009 per la quale il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità totale o parziale tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica , ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro. SEZIONE LAVORO 3 LUGLIO 2017 N. 16349 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO TUTELA REALE . Licenziamento illegittimo - Configurabilità del datore di lavoro come organizzazione di tendenza - Applicabilità della tutela reale - Esclusione - Condizioni. In tema di licenziamento illegittimo, la speciale deroga al regime generale della tutela reale, prevista dall'art. 4 della l. n. 108 del 1990 in favore delle associazioni di tendenza, trova applicazione all'ente che preveda tra gli scopi sociali, non solo, quello di rappresentanza sindacale, ma anche quello di assistenza e sostegno dell'attività professionale assistenza fiscale, contabile, tributaria, fiscale, legale, contrattuale, del lavoro, previdenziale ed assistenziale esclusivamente in favore della categoria rappresentata, purché tale attività non sia svolta con autonomia gestionale separata da quella dell'ente e non sia caratterizzata da imprenditorialità, ancorché preveda corrispettivi predeterminati e senza margini di profitto. In tema di licenziamento illegittimo, per Cassazione 4983/2014, ai fini dell'applicabilità della disciplina prevista per le cosiddette organizzazioni di tendenza dall'art. 4 della legge 5 novembre 1990 n. 108, che esclude l'operatività della tutela reale stabilita dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, non è sufficiente la riconducibilità del datore di lavoro ad una delle tipologie di organizzazione di tendenza indicate dalla norma, essendo necessario un accertamento in concreto della mancanza di scopo di lucro e della mancanza di un'organizzazione imprenditoriale, identificabile, quest'ultima, laddove l'attività dell'organizzazione sia strutturata a guisa di impresa, secondo criteri di economicità. In argomento per Cassazione 19659/2016, l'art. 4 della l. n. 108 del 1990, nel riconoscere alle cd. organizzazioni di tendenza il privilegio dell'inapplicabilità dell'art. 18 st. lav., fa salva l'ipotesi regolata dall'art. 3 sull'estensione della tutela reale ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori o determinati da motivo di ritorsione o rappresaglia, sicché, in tale evenienza, va ordinata, anche nei confronti di dette associazioni, la reintegra del lavoratore nella specie, avente la carica di dirigente sindacale , restando privo di rilievo il livello occupazionale dell'ente e la categoria di appartenenza del dipendente.