RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

12 MAGGIO 2017, N. 111 PREVIDENZA. Lavoratrici [nella specie dipendenti del Ministero dei Beni e delle Attività culturali] – collocamento a riposo al raggiungimento del 65° anno di età [ove abbiano maturato i requisiti per il conseguimento della pensione al 61° anno di età e con venti anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 2011], anziché al raggiungimento dell’età di 66 anni e tre/sette mesi, come previsto per i lavoratori nelle medesime condizioni – inammissibilità. Il diritto europeo secondario ed, in particolare, la direttiva n. 2006/54/CE, specifica che, nelle disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento, sono da includere quelle che si basano sul sesso per stabilire limiti di età differenti per il collocamento a riposo e che è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto attiene all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione. In senso conforme, cfr. Corte di Giustizia UE, 8 aprile 1976, causa C-43-75, Gabrielle Defrenne contro Sabena il principio di parità retributiva tra uomini e donne è vincolante per i soggetti pubblici e privati, perché volto a impedire pratiche discriminatorie lesive della libera concorrenza e dei diritti fondamentali dei lavoratori. 11 MAGGIO 2017, N. 109 REATI E PENE. Previdenza e assistenza – reati di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti – depenalizzazione ai sensi del d.lgs. n. 8 del 2016 – applicazione retroattiva della sanzione amministrativa pecuniaria – inammissibilità. Nell’attività interpretativa che gli spetta ai sensi dell’art. 101, co. 2, Cost., il giudice comune ha il dovere di evitare violazioni della Convenzione europea e di applicarne le disposizioni, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, specie quando il caso sia riconducibile a precedenti di quest’ultima. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 150/2015 l’onere dell’interpretazione conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo grava sul giudice entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ove cioè la verifica della praticabilità di una interpretazione della norma interna in senso conforme alla CEDU, realizzata dal giudice comune avvalendosi di ogni strumento ermeneutico a sua disposizione, dia esito negativo, questi non può far altro che sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, co. 1, Cost 11 MAGGIO 2017, N. 108 GIOCO. Norme della Regione Puglia – autorizzazione all’apertura ed esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco – divieto in caso di ubicazione inferiore a 500 metri pedonali da istituti scolastici, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi, centri giovanili e sociali e altre strutture ricettive per categorie protette – non fondatezza. In tema di contrasto della ludopatia mediante norme sul rispetto di distanze minime dai luoghi sensibili”, la legge regionale che introduce una disciplina immediatamente operativa al di fuori del procedimento di pianificazione previsto dalla legislazione nazionale non viola alcun principio fondamentale in materia di tutela della salute. In senso conforme, cfr. Cons. St., n. 579/2016 dall’art. 7, co. 10, del decreto legge decreto-legge n. 158/2012 si ricava soltanto il principio della legittimità di interventi di contrasto della ludopatia basati sul rispetto di distanze minime dai luoghi sensibili”, non anche quello della necessità della previa definizione della relativa pianificazione a livello nazionale. 11 MAGGIO 2017, N. 106 SANITÀ PUBBLICA. Norme della Regione Calabria – norme per la tutela della salute dei pazienti nell’esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche – individuazione delle attività odontoiatriche non soggette ad autorizzazione o a segnalazione certificata di inizio attività [SCIA] e delle attività soggette ad autorizzazione sanitaria all’esercizio – esclusione dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio o a segnalazione certificata di inizio attività [SCIA] per gli studi odontoiatrici che effettuano esclusivamente visite e/o diagnostica strumentale non invasiva – illegittimità costituzionale. In materia di contenimento della spesa sanitaria, l’illegittimità costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l’interferenza tra le funzioni del commissario ad acta e l’attività anche legislativa degli organi regionali sia meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro. Il divieto di interferenza con le funzioni commissariali si traduce, dunque, in un effetto interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale, potendo essa intervenire in maniera disarmonica rispetto alle scelte commissariali e, dunque, indirettamente ostacolare l’unitarietà dell’intervento. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 14/2017 costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191/2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall’art. 1, co. 180, della legge n. 311/2004 legge finanziaria 2005 , finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti. 11 MAGGIO 2017, N. 103 ENTI LOCALI. Norme della Regione autonoma Sardegna – usi civici – proroga dei termini per la richiesta di sclassificazione del regime demaniale civico dei terreni – inserimento di una ulteriore ipotesi di sclassificazione e sclassificazione di alcuni terreni – illegittimità costituzionale. Le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio si impongono al rispetto del legislatore della Regione autonoma Sardegna, anche in considerazione della loro natura di norme di grande riforma economico-sociale e dei limiti posti dallo stesso statuto sardo alla potestà legislativa regionale. Detto rispetto comporta, tra l’altro, che la Regione autonoma Sardegna non possa assumere, unilateralmente, decisioni che liberano dal vincolo ambientale porzioni del territorio. Oltre alle ipotesi di mutamento di destinazione, che sostanzialmente rimodellano il vincolo ambientale verso una nuova finalità comunque conforme agli interessi della collettività, devono assolutamente soggiacere al meccanismo concertativo le ipotesi di sclassificazione, che sottraggono in via definitiva il bene alla collettività ed al patrimonio tutelato. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 210/2014 la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di una integrazione tra uomo e ambiente naturale.