RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 9 GENNAIO 2017, N. 204 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL’APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI. Procedimento disciplinare - Difese del lavoratore - Giustificazioni scritte - Contestuale richiesta di audizione - Obbligo datoriale di audizione - Sussistenza. Il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l’audizione del lavoratore incolpato che, nel termine di cui all’art. 7, comma 5, st. lav., ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano di per sé ampie ed esaustive. In tema di procedimento disciplinare a carico del lavoratore, per Cassazione 14437/2015, ove quest’ultimo abbia chiesto di essere sentito personalmente, l’indicazione da parte del datore di lavoro di una data erronea per l’audizione nella specie, anteriore a quella della contestazione disciplinare rende impossibile l’esercizio del diritto di difesa e, quindi, illegittimo il licenziamento poi irrogato né sussiste, a carico del lavoratore, un onere di tempestiva segnalazione al datore di lavoro dell’errore incorso, spettando solo a questi, prima d’irrogare la massima sanzione disciplinare, la verifica dell’osservanza della procedura ex art. 7 st. lav. Ancora in relazione all’obbligo di audizione per Cassazione 18462/2014, deve escludersi che il lavoratore abbia diritto ad essere ascoltato a discolpa nel luogo dove svolge le proprie mansioni, e nel corso dell’orario di lavoro, non costituendo violazione del diritto di difesa la convocazione del lavoratore al di fuori del posto e dell’orario di lavoro. Quanto alle concrete modalità di esercizio del diritto di difesa del lavoratore, per Cassazione 12978/2011, l’art. 7, comma 2, l. n. 300/1970 si interpreta nel senso che il lavoratore è libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte, oralmente o per iscritto, con l’assistenza o meno di un rappresentante sindacale. Ne consegue che, ove il lavoratore eserciti il proprio diritto chiedendo espressamente di essere sentito a difesa” nel termine previsto dallo stesso art. 7, quinto comma, dello statuto dei lavoratori, il datore di lavoro ha l’obbligo della sua audizione, senza che tale istanza - fuori dai casi in cui la richiesta appaia ambigua ed incerta - sia sindacabile dal datore di lavoro in ordine all’effettiva idoneità difensiva, rispondendo tale esito all’esigenza di consentire la piena rispondenza del giudizio disciplinare al principio del contraddittorio tra le parti e all’espressa previsione dell’impossibilità di applicare qualsiasi sanzione più grave del rimprovero verbale senza che il lavoratore, che ne abbia fatto richiesta, sia sentito a sua discolpa. In argomento si veda infine Cassazione 17916/2016 per cui, in caso di richiesta di audizione personale dell’incolpato, con istanza di assistenza di un sindacalista di fiducia ai sensi dei commi 2 e 3, spetta al datore di lavoro organizzare la convocazione in tempi ragionevoli e congrui per dare modo a tutti gli aventi diritto di parteciparvi, restando a suo carico l’onere probatorio per impedimenti a lui non colpevolmente imputabili.