RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 14 NOVEMBRE 2016, N. 23157 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE. Denuncia del datore di lavoro di fatti relativi alla condotta del dipendente - Natura diffamatoria - Esclusione - Condizioni - Fattispecie. La denuncia da parte del datore di lavoro di fatti che attengono alla condotta del dipendente ovvero, come nella specie, da parte dell’impresa preponente all’ISVAP di fatti dell’agente, ex art. 7 l. n. 48/1979 ratione temporis ” vigente , non ha natura diffamatoria quando debba escludersi la volontà lesiva mediante false accuse o il travalicamento, doloso o colposo, della soglia di rispetto della verità oggettiva nel riferire ad autorità secondo un obbligo di legge, né vi sia lesione dell’onore e della reputazione del soggetto coinvolto con la loro divulgazione nell’ambiente del lavoro. In argomento si veda Cassazione 8077/2014 per la quale la proposizione, da parte del dipendente, di denuncia penale nei confronti degli amministratori dell’ente pubblico-datore di lavoro per fatti illeciti dei quali sia venuto a conoscenza non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, ma legittimo esercizio di diritti derivanti dagli articoli 21 e 24 Cost., a meno che non si dia prova della sua precipua volontà di danneggiare il datore di lavoro mediante false accuse, ovvero del superamento della soglia del rispetto della verità oggettiva con colpa grave o dolo, e fatta salva l’ipotesi in cui il dipendente, nel propalare la notizia in ambito lavorativo, abbia arrecato offesa all’onore ed alla reputazione del datore di lavoro. Anche la risonanza mediatica della legittima denuncia, peraltro, costituisce un elemento irrilevante ai fini disciplinari e non può essere addebitabile al dipendente, derivando dallo stesso ruolo pubblico degli incolpati, tranne nei casi in cui essa sia provocata artatamente dalla condotta dello stesso denunciante, o quando il contenuto della notizia sia falsato per effetto del suo intervento.