RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 8 NOVEMBRE 2016, N. 22662 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - IMPIANTI AUDIOVISIVI. Apparecchiature di controllo per la tutela del patrimonio aziendale - Disciplina ex art. 4, comma 2, st. lav. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie. In tema di controllo del lavoratore, non è soggetta alla disciplina dell’art. 4, comma 2, st. lav., l’installazione di impianti ed apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, né risulti in alcun modo compromessa la dignità e riservatezza dei lavoratori. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di una lavoratrice la cui condotta era stata accertata dal filmato di una telecamera posta a presidio della cassaforte aziendale . L’uso di una telecamera a circuito chiuso, finalizzata a controllare a distanza anche l’attività dei dipendenti, per Cassazione 8250/2000 è illegittimo ai sensi dell’art. 4 l. n. 300/1970 ne consegue, sul piano processuale, che non può attribuirsi alcun valore probatorio al fotogramma illegittimamente conseguito. In argomento si veda Cassazione 19922/2016 per la quale l’effettività del divieto di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori richiede che anche per i cd. controlli difensivi trovino applicazione le garanzie dell’art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 ne consegue che se, per l’esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro può installare impianti ed apparecchi di controllo che rilevino anche dati relativi alla attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non possono essere utilizzati per provare l’inadempimento contrattuale dei lavoratori medesimi. Sempre in tema di controllo del lavoratore per Cassazione 4375/2010 le garanzie procedurali imposte dall’art. 4, secondo comma, l. n. 300/1970 espressamente richiamato anche dall’art. 114 d.lgs. n. 196/2003 e non modificato dall’art. 4 l. n. 547/1993, che ha introdotto il reato di cui all’art. 615-ter c.p. per l’installazione di impianti ed apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, trovano applicazione anche ai controlli cd. difensivi, ovverosia a quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela dei beni estranei al rapporto stesso, dovendo escludersi che l’insopprimibile esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti possa assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore.