RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 14 LUGLIO 2016, N. 14375 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA - IN GENERE. Assenza presso la nuova sede di destinazione - Presupposti - Legittimità del trasferimento - Riparto degli oneri di allegazione e prova - Conseguenze. In caso di licenziamento per giusta causa, dovuto alla perdurante assenza dal servizio del lavoratore presso una nuova sede di destinazione, spetta al datore di lavoro l’onere di provare la legittimità dell’ordine di trasferimento, quale fondamento della giusta causa, mediante l’allegazione delle sottese esigenze organizzative che lo giustificano ai sensi dell’art. 2103 c.c., mentre il lavoratore può limitarsi ad impugnare il licenziamento, sostenendo l’illegittimità dell’ordine inadempiuto, senza alcun onere iniziale di contestazione di fatti la cui prova ed allegazione ricade sul datore di lavoro. Tra i precedenti in materia si veda Cassazione n. 22421/15 per la quale il licenziamento intimato a seguito del rifiuto opposto dal dipendente nella specie, già riammesso in servizio per nullità del termine apposto al contratto di lavoro al trasferimento di sede lavorativa, motivato per assistere il genitore invalido al cento per cento, è illegittimo, dovendosi assicurare la piena tutela della continuità delle relazioni costitutive della personalità di soggetti deboli, quali i portatori di handicap gravi, nonché la coerenza nella salvaguardia della posizione del lavoratore in considerazione della sua concreta situazione familiare, sicché la mancata ottemperanza alla disposta mobilità è giustificata, quale attuazione di un’eccezione d’inadempimento, dovendosi escludere che i provvedimenti aziendali siano assistiti da una presunzione di legittimità fino a contrario accertamento in giudizio. In argomento si veda poi Cassazione n. 19095/13 per la quale l’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio, a seguito di accertamento della nullità dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell’attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, e sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, fermo restando che, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l’onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento.