RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 13 LUGLIO 2016, N. 14332 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE. Attribuzione ingiustificata di un beneficio ad un lavoratore - Passaggio in giudicato di sentenze sfavorevoli - Diritto del lavoratore pretermesso ad ottenere lo stesso beneficio o il risarcimento del danno - Esclusione - Clausole generali di correttezza e buona fede - Inapplicabilità. L’attribuzione ingiustificata di un beneficio a determinati lavoratori, conseguente alla mancata impugnazione di sentenze sfavorevoli da parte del datore di lavoro nella specie, la Regione Calabria , non costituisce titolo per attribuire ai lavoratori che si trovino nell’identica posizione, il diritto ad ottenere lo stesso beneficio o il risarcimento del danno, rimanendo inapplicabili in tal caso anche le clausole generali di correttezza e buona fede, le quali, come tramite per il controllo sulla ragionevolezza degli atti di autonomia negoziale, possono operare soltanto all’interno del rapporto di lavoro in relazione ai valori espressi nel rapporto medesimo e nella contrattazione collettiva, e non possono, invece, spiegare la loro efficacia in relazione a comportamenti esterni, adottati dal datore di lavoro nell’ambito di rapporti di lavoro diversi. Non è configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro qualora le sue scelte gestionali, pur determinando una disparità di trattamento tra i lavoratori, costituiscano corretto adempimento di una norma collettiva che, in forza dell’art. 2077, comma secondo, cc, sia entrata a far parte del rapporto individuale dei soggetti beneficiari e che si sottrae ad ogni potere correttivo in sede di controllo giudiziale Cassazione 4850/2006. È da escludersi che dall’attribuzione ingiustificata di un beneficio a determinati lavoratori - e tale, peraltro, non può certo ritenersi l’applicazione ai lavoratori già dipendenti della società concessionaria di benefici loro derivanti dalla contrattazione collettiva precedente al trapasso dell’esercizio dei servizi pubblici alla stessa società - possa derivare per i lavoratori pretermessi il diritto ad ottenere lo stesso beneficio o il risarcimento del danno, rimanendo inapplicabili in tal caso anche le clausole generali di correttezza e buona fede, le quali, come tramite per il controllo sulla ragionevolezza degli atti di autonomia negoziale, possono operare soltanto all’interno del rapporto di lavoro in relazione ai valori espressi nel rapporto medesimo e nella contrattazione collettiva, e non possono, invece, spiegare la loro efficacia in relazione a comportamenti esterni, adottati dal datore di lavoro nell’ambito di rapporti di lavoro diversi, senza che, oltretutto, possa riconoscersi carattere discriminatorio alla disparità di trattamento derivante dall’applicazione di norme collettive Cassazione 11424/2006.