RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 11 LUGLIO 2016, N. 14106 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI. Pubblico impiego privatizzato - Procedimento disciplinare - Esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore incolpato - Invio di memoria scritta - Sufficienza - Conseguenze - Fattispecie. Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato non è illegittimo ex art. 55- bis d.lgs. n. 165/2001, applicabile ratione temporis ”, qualora il lavoratore incolpato, sebbene non convocato dal datore di lavoro nella specie, il Comune al fine di esporre le proprie difese, abbia comunque, in un congruo termine decorrente dalla conoscenza dell’addebito nella specie, dieci giorni , esercitato il proprio diritto di difesa mediante l’invio di memoria scritta, dovendosi ritenere che la suddetta norma preveda la difesa scritta quale forma alternativa rispetto all’audizione personale. In tema di procedimento disciplinare a carico del lavoratore, secondo Cassazione 12978/2011, l’art. 7, comma 2, l. n. 300/1970 si interpreta nel senso che il lavoratore è libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte, oralmente o per iscritto, con l’assistenza o meno di un rappresentante sindacale. Ne consegue che, ove il lavoratore eserciti il proprio diritto chiedendo espressamente di essere sentito a difesa” nel termine previsto dallo stesso art. 7, comma 5, Stat. Lav., il datore di lavoro ha l’obbligo della sua audizione, senza che tale istanza - fuori dai casi in cui la richiesta appaia ambigua ed incerta - sia sindacabile dal datore di lavoro in ordine all’effettiva idoneità difensiva, rispondendo tale esito all’esigenza di consentire la piena rispondenza del giudizio disciplinare al principio del contraddittorio tra le parti e all’espressa previsione dell’impossibilità di applicare qualsiasi sanzione più grave del rimprovero verbale senza che il lavoratore, che ne abbia fatto richiesta, sia sentito a sua discolpa.